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Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 – H / Consiglio

(Causa T-271/10 RENV II) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Agente nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione – Sviamento di potere – Interesse del servizio – Molestie psicologiche – Carattere punitivo della riassegnazione – Responsabilità – Danno morale»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: L. Levi, avvocatessa)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, per un verso, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser – Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, per altro verso, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22), che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, nonché, in secondo luogo, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

La decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui H è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser – Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), e la decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina, che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, sono annullate.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare a H la somma di EUR 30 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da H nella presente causa nonché nelle cause T-271/10, T-271/10 R, T-271/10 RENV, C-455/14 P e C-413/18 P.

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1 GU C 221 del 14.8.2010.