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Ricorso proposto il 16 giugno 2010 - H / Consiglio e a.

(Causa T-271/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H (Catania, Italia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e M. Velardo,)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ("EUPM")

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata 7 aprile 2010 e, se del caso, la decisione 30 aprile 2010;

condannare i convenuti a rifondere i danni subìti dalla ricorrente, quantificati in EUR 30 000; e

condannare i convenuti alle spese del procedimento, nonché agli interessi in misura pari all'8%.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina 7 aprile 2010 e, se del caso, della conseguente decisione 30 aprile 2010 che ha confermato la prima, con cui si è disposta la riassegnazione della ricorrente dal quartier generale principale della missione a Sarajevo all'ufficio regionale a Banja Luka, nonché la retrocessione della ricorrente. Inoltre, la ricorrente chiede la concessione di un risarcimento danni pari ad EUR 30 000, in base all'art. 340 TFUE.

La ricorrente afferma che il Tribunale è competente a statuire in questa causa in ossequio all'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 9 ottobre 2006, causa F-53/06, Gualtieri/Commissione.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente lamenta uno sviamento di potere, in quanto non sussistevano ragioni obiettive a giustificazione della riassegnazione.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, dato che la missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina non ha indicato le ragioni operative a fondamento della riassegnazione.

In terzo luogo, la decisione sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione, in quanto non sussisteva la necessità di riassegnare urgentemente un procuratore all'ufficio regionale di Banja Luka.

Inoltre, la ricorrente lamenta una violazione della decisione del Consiglio 8 dicembre 2009, 2009/906/PESC 1, in quanto il capo della missione non era abilitato a riassegnare il personale, ma solo ad assicurare la gestione del personale su base quotidiana.

Infine, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivanti da molestie psicologiche.

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1 - Decisione del Consiglio 8 dicembre 2009, 2009/906/PESC, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 3222, pag. 22).