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Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 – SACBO/Commissione e TEN-T EA

(Causa T-692/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italia) (rappresentanti: G. Greco, M. Muscardini e G. Carullo, avvocati)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale: annullare la determinazione in data 23 ottobre 2013 della Ten- T EA, e di tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, nella parte in cui, confermando la decisione del 18 marzo 2013, ha considerato inammissibili i costi esterni relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158.517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge;

In subordine: accertare l’insussistenza dell’intento elusivo e dell’artificiosa suddivisione delle attività oggetto del cofinanziamento e per l’effetto annullare la determinazione in data 23 ottobre 2013 della Ten – T EA, e di tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, nella parte in cui, confermando la decisione del 18 marzo 2013, ha considerato inammissibili i costi esterni relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158.517,54 euro, con ogni conseguenza di legge;

In ogni caso: rideterminare la riduzione del finanziamento così come indicata dalla Commissione nella misura ritenuta più idonea alla luce del principio di proporzionalità.

Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa è la stessa della causa T-270/13, SACBO/Commissione e TEN – T EA (C 207, del 20/07/13, pag. 46).

Viene precisato a questo riguardo che nell’ambito di tale giudizio, entrambe le Convenute hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto contro un atto, a loro avviso, non definitivo.

Secondo la ricorrente, per mero tuziorismo difensivo si propone ricorso avverso il provvedimento del 23 ottobre 2013 adottato dall’Agenzia, onde denunciare ancora l’illegittimità della decisione di riduzione del finanziamento.

I motivi e principali argomenti fatti valere sono quelli già invocati nella causa T-270/13.