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Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 – Ricoh Belgio / Consiglio

(Causa T-691/13)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente : Ricoh Belgio NV (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti : N. Braeckevelt e A. de Visscher, avvocati)

Convenuto : Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il ricorso;

annullare la decisione del Consiglio del 29 ottobre 2013, di non aggiudicare il lotto 4 dell’appalto “Acquisto e locazione di stampanti multifunzione in bianco e nero e servizi accessori di manutenzione nei locali utilizzati dal Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea – numero di riferimento 2013/S 83-138901” alla Ricoh Belgium NV, bensì ad un’altra società;

condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza ai sensi degli articoli 15 TFUE e 298 TFUE e violazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 966/20121 .

In concreto, il convenuto, benché ciò non sia stato indicato nel capitolato d’oneri applicabile, avrebbe sottoposto a verifica (la velocità del)le stampanti a partire dal momento di avvio delle medesime e non dal momento di massima efficienza del loro funzionamento. Pertanto le misurazioni/i valori nell’offerta della ricorrente si differenziano dalle misurazioni/dai valori risultanti dalle verifiche, che erano infine inferiori e comportavano quindi un risultato svantaggioso. La ricorrente non potrebbe controllare se gli apparecchi della sua concorrente siano stati sottoposti a verifica nelle medesime condizioni (svantaggiose). Inoltre, la convenuta avrebbe annotato e trasmesso alla ricorrente un calcolo e un risultato dopo la conclusione delle verifiche per detto criterio aggiuntivo (criterio C, “valutazione tecnica degli apparecchi sulla base di verifiche”). Tale risultato (vale a dire 41,2%) si discosterebbe in definitiva dal risultato indicato nella tabella della decisione impugnata (vale a dire 38, 61%).

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione come risulta dall’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dall’articolo 161, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 1268/20122 nonché dell’obbligo , quando vengono presentate le offerte, di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dell’articolo 149, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

Nelle precisazioni successivamente trasmesse alla ricorrente il convenuto avrebbe indicato di essere incorso originariamente in un errore. I risultati delle verifiche avrebbero dovuto essere confrontati con i parametri contenuti nel capitolato d’oneri (copiatura e stampa pari a 100 al minuto) e non con i parametri dell’offerta presentata dalla ricorrente (copiatura e stampa pari a 110 al minuto).

Anche se il convenuto ha spiegato la cosiddetta rettifica dei risultati finali con la circostanza che il risultati delle verifiche avrebbero dovuto essere valutati con riferimento ad una norma inferiore (confronto con 100 invece che con 110) la ricorrente sembrerebbe aver improvvisamente raggiunto in tal modo, in maniera incomprensibile e (matematicamente) illogica, inoltre senza alcun calcolo o giustificazione concreti, un risultato inferiore (38,61 punti invece di 41, 2 punti, mentre in un confronto con i parametri del capitolato d’oneri ci si sarebbe potuti aspettare un risultato piò elevato di 44,3punti).

Alla luce della differenza complessivamente molto ridotta tra i due offerenti per il lotto 4, ovvero 90,81 punti per l’altra società rispetto a 89,67 punti per la ricorrente, se il calcolo fosse stato effettuato correttamente quest’ultima avrebbe presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

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1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag.1).

2 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 362, pag. 1).