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Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 – Invivo / OLAF

(Causa T-690/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Invivo Ltd (Abinsk, Russia) (rappresentante: T. Huopalainen, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

valutare la legittimità della carenza del convenuto, al quale la ricorrente aveva preventivamente richiesto di agire, nel procedimento OF/2013/0902;

ordinare al convenuto di agire.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, con cui si censura un’astensione dal pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, in quanto gli interessi finanziari dell’UE risultano lesi, a termini dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/1999 1 , qualora l’agenzia nazionale che concede l’aiuto riceva la maggior parte dei propri fondi dall’UE e qualora nell’asserita frode siano coinvolti soggetti giuridici di almeno due Stati membri.

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1 Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).