Causa T‑693/13
(pubblicazione per estratto)
Aliaksei Mikhalchanka
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Giornalista – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»
Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 maggio 2016
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate da tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza – Annullamento della precedente decisione per violazione del diritto di essere ascoltato – Irrilevanza
(Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione 2013/534/PESC; regolamento del Consiglio n. 1017/2012, come modificato dal regolamento n. 1054/2013)
V. il testo della decisione.
(v. punti 46‑58)