Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 settembre 2014 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks / Commissione
(causa T‑354/13)
«Ricorso di annullamento – Indicazione geografica protetta “Kołocz śląski” o “Kołacz śląski” – Rigetto della domanda di annullamento della registrazione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 25, 26)
2. Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in corso di causa la decisione impugnata e medio tempore revocata – Ammissibilità di nuove conclusioni – Limiti – Atti ipotetici non ancora adottati (v. punto 32)
3. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Irrilevanza ai fini della decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 34‑36)
Oggetto
| Domanda di annullamento dell’asserita decisione della Commissione contenuta nella lettera dell’8 aprile 2013 del Direttore generale della Direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione, secondo cui la domanda della ricorrente di annullamento della registrazione dell’indicazione geografica protetta «Kołocz śląski» o «Kołacz śląski» era irricevibile. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV è condannata alle spese. |