Language of document : ECLI:EU:T:2015:225

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 aprile 2015

Causa T‑352/13 P

BX

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale – Costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (AD) di grado 5 di cittadinanza bulgara e rumena nel settore del diritto – Decisione della commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva – Onere della prova – Valutazione comparativa – Parità di trattamento – Stabilità nella composizione della commissione giudicatrice – Articolo 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Ricorso per risarcimento danni – Decisione sulle spese»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 24 aprile 2013, BX/Commissione (F‑88/11, Racc. FP, EU:F:2013:51).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. BX sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante

2.      Funzionari – Concorso – Valutazione delle attitudini dei candidati – Valutazione necessariamente comparativa

(Statuto dei funzionari, articolo 27 e allegato III, art. 5)

3.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Rappresentanza equilibrata tra donne e uomini

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3, comma 5)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inoperante – Nozione

1.      Nell’ambito di un’impugnazione, occorre respingere come inconferente un motivo mosso avverso una citazione generica del Tribunale della funzione pubblica e che si limita a metterla in discussione, senza cercare di dimostrare in che modo essa costituirebbe un errore di diritto che può incidere sul dispositivo della sentenza impugnata.

(v. punto 17)

Riferimento:

Corte: sentenza del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P, Racc., EU:C:1993:104, punto 31

2.      Ogni concorso ha lo scopo di selezionare i candidati più idonei a esercitare le funzioni relative ai posti da coprire ed è pertanto inevitabile che le commissioni giudicatrici esaminino i rispettivi meriti dei candidati e conducano le prove in maniera tale che siano scelti solo i più meritevoli.

Infatti, la nozione di valutazione comparativa dev’essere interpretata alla luce dell’articolo 27 dello Statuto, che impone alla commissione giudicatrice di comparare le prestazioni dei candidati al fine di scegliere quelli dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

Se il candidato non ha soddisfatto i requisiti minimi per la prova orale, non è più necessario comparare la valutazione della sua prova orale con quella degli altri candidati ai fini della classificazione nell’elenco di riserva del concorso.

(v. punti 26, 29 e 34)

Riferimento:

Tribunale: ordinanza del 9 settembre 2003, Vranckx/Commissione, T‑293/02, Racc. FP, EU:T:2003:224, punti 52 e 53 e giurisprudenza citata

3.      L’articolo 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, che prevede che una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso, trova applicazione solo quando la commissione giudicatrice è composta da più di quattro membri titolari.

Pertanto, quando una commissione giudicatrice è formalmente composta da più di quattro membri titolari, occorre garantire che non solo questi ultimi, ma anche i membri supplenti comprendano almeno due membri di ciascun sesso, di modo che l’eventuale sostituzione di un membro titolare del sesso sottorappresentato avvenga sempre con un membro supplente dello stesso sesso, al fine di garantire un effetto utile all’articolo 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto.

(v. punti 74, 79 e 80)

4.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento il giudice dell’Unione può respingere in quanto inconferente un motivo o una censura qualora constati che non sono idonei, nell’ipotesi in cui siano fondati, a comportare l’annullamento perseguito.

(v. punto 85)

Riferimento:

Tribunale: sentenza del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑50/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:457, punto 59 e giurisprudenza citata