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Comunicazione sulla GU

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con sentenza 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)

Causa C-181/04

Con sentenza 3 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra ELMEKA N.E. e Ypourgos Oikonomikón, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1)    se la lett. a) dell'art. 15, punto 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 "in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme" (direttiva del Consiglio 77/388/CEE), alla quale rinvia la disposizione dell'art. 15, punto 5, di tale direttiva, riguardi il noleggio tanto di navi d'alto mare che effettuano il trasporto a pagamento di passeggeri quanto anche di navi usate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, o riguardi il noleggio di navi d'alto mare e solo esso, quando, in questo secondo caso, la disciplina ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. d), della legge 1642/1986 sia più ampia, relativamente alla categoria delle navi che il noleggio riguarda, di quella della direttiva;

2)    se per l'esenzione dall'imposta, ai sensi del disposto dell'art. 15, punto 8, della sesta direttiva di cui sopra, sia necessaria la prestazione di un servizio allo stesso armatore, o se l'esenzione venga accordata anche per un servizio prestato ad un terzo alla sola condizione che venga realizzato per un bisogno diretto delle navi menzionate al punto 5 dello stesso articolo,e cioè delle navi di cui alle lett. a) e b) del punto 4 di tale articolo;

3)    se sia consentito o no, e a quali condizioni, secondo le norme e i principi comunitari che disciplinano l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'addebitamento del tributo per un periodo passato qualora la sua mancata ripercussione, per tale periodo, sulla controparte contrattuale da parte del debitore dell'imposta e, di conseguenza, il suo mancato versamento al fisco, siano dovuti alla convinzione del debitore che l'imposta non dovesse essere ripercossa e tale convinzione sia stata causata da un comportamento dell'amministrazione tributaria.

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