Language of document : ECLI:EU:C:2006:563

Cause riunite da C-181/04 a C-183/04

Elmeka NE

contro

Ypourgos Oikonomikon

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Symvoulio tis Epikrateias)

«Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Art. 15, nn. 4, lett. a), 5 e 8 — Esenzione per il noleggio di navi — Portata»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, nn. 4, lett. a), e 5]

2.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, n. 8)

3.        Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento

1.        L’art. 15, n. 4, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, al quale rinvia il n. 5 del medesimo articolo, come modificata dalla direttiva 92/111, si applica non soltanto alle navi adibite alla navigazione d’alto mare utilizzate nel trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi adibite alla navigazione d’alto mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca.

Infatti, nonostante talune versioni linguistiche dell’art. 15, n. 4, lett. a), della sesta direttiva si prestino ad interpretazioni discordanti, la struttura e lo scopo di tale disposizione suggeriscono che il criterio dell’impiego in alto mare si debba applicare a tutti i tipi di navi menzionati nella detta disposizione. Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto le navi adibite alla navigazione d’alto mare, il n. 4, lett. b) del medesimo articolo, che prevede anch’esso un’esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera, sarebbe superfluo.

(v. punti 14, 16, dispositivo 1)

2.        L’art. 15, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista riguarda le prestazioni di servizi direttamente fornite all’armatore per sopperire ai bisogni immediati delle navi.

Per garantire un’applicazione coerente della sesta direttiva nel suo insieme, infatti, l’esenzione prevista all’art. 15, n. 8, non può essere estesa alle prestazioni di servizi effettuate in uno stadio commerciale anteriore.

(v. punti 24-25, dispositivo 2)

3.        Nell’ambito del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, le autorità tributarie nazionali sono tenute a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale valutare se, nel caso in cui una decisione dell’amministrazione tributaria di uno Stato membro abbia autorizzato un soggetto passivo a non ripercuotere l’imposta sul valore aggiunto sulla sua controparte contrattuale, il soggetto passivo potesse ragionevolmente presumere che la decisione controversa fosse stata adottata da un’autorità competente.

(v. punti 26, 36, dispositivo 3)