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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Canon Europa / Commissione

(Causa T-34/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Europa NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, le suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il "SA") e le relative aliquote dei dazi doganali;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, delle suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del SA e delle relative aliquote dei dazi doganali.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la domanda di annullamento è ricevibile ai sensi dell'art. 263 TFUE, poiché il provvedimento impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente e che non comporta alcuna ulteriore misura di esecuzione.

La ricorrente afferma, inoltre, che l'atto impugnato è invalido, in quanto esso riduce la portata della sottovoce 8443.31 del SA 2007 escludendo da essa le macchine multifunzione (in prosieguo: le "MMF"), precedentemente classificate nella sottovoce 8471.60 del SA 2002, benché la convenuta non possa modificare la portata delle sottovoci del SA in forza dell'art. 3 della convenzione sul SA 1, e dell'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 2.

La ricorrente sostiene poi che l'atto impugnato è invalido, in quanto modifica le aliquote dei dazi doganali applicabili a determinate MMF precedentemente classificate nelle sottovoci 8471.60 e 8517.21 del SA 2002, e viola in tal modo l'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87.

Infine, l'atto impugnato violerebbe l'art. II del GATT 1994 3 e gli obblighi assunti dall'UE nel suo elenco delle concessioni, in quanto esso impone dazi su determinate MMF rispetto alle quali l'UE si era impegnata ad eliminare tutti i dazi doganali.

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1 - Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 14 giugno 1993.

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

3 - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.