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Ricorso presentato il 4 maggio 2007 - Euro-Information / UAMI (CYBERBOURSE)

(Causa T-155/07)

Lingua di deposito del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (Rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 febbraio 2007, notificata l'8 marzo 2007, caso R 1046/2006-1, in quanto ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario CYBERBOURSE n. 4 114 682 per la parte dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 36 e 38;

registrare la domanda di marchio comunitario CYBERBOURSE n. 4 114 682 per tutti i prodotti e i servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo "CYBERBOURSE" per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 4 114 682).

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, il suo marchio sarebbe arbitrario e avrebbe il carattere sufficientemente distintivo richiesto dal regolamento del Consiglio n. 40/941 relativamente ai prodotti e servizi rivendicati.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).