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Ricorso presentato il 7 maggio 2007 - Lange Uhren / UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)

(Causa T -152/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Germania) (Rappresentante: avv. M. Schäffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2007 nel procedimento R 1176/2005-1;

Dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941 non ostano alla pubblicazione del marchio comunitario richiesto n. 2 542 694 per prodotti appartenenti alla classe 14 ("orologi di lusso e strumenti per la misurazione del tempo; quadranti per orologi di lusso");

in subordine, dichiarare che il marchio comunitario richiesto n. 2 542 694, con riferimento ai prodotti richiesti appartenenti alla classe 14, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo rappresentante un orologio, per prodotti appartenenti alla classe 14 (Domanda di registrazione n. 2 542 694).

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dato che il marchio richiesto non è privo del necessario carattere distintivo;

Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94, poiché è stato erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).