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Ricorso proposto il 6 luglio 2010 - Seven Towns Ltd / UAMI

(Causa T-293/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: avv. E. Schäfer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010 nel procedimento R 1475/2009-1, nella parte in cui la richiesta di marchio comunitario n. 5650817 è stata respinta;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese le spese relative alla difesa in giudizio.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio costituito da un colore in quanto tale descritto come "Sei superfici disposte geometricamente in tre coppie di superfici parallele e ogni coppia è disposta perpendicolarmente alle altre due coppie con le seguenti caratteristiche (i) le due superfici adiacenti hanno colori diversi e (ii) ciascuna di queste superfici ha una struttura a griglia costituita da bordi neri per suddividere la superficie in nove segmenti uguali". I colori indicati erano il rosso (PMS 347C), il verde (PMS 347C), il blu (PMS 293C), l'arancione (PMS 021C), il giallo (PMS 012C), il bianco e il nero per prodotti appartenenti alla classe 28 - Richiesta di marchio comunitario n. 5650817

Decisione dell'esaminatore: rigetto della richiesta di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della richiesta di marchio comunitario n. 5650817

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso:

Secondo il primo motivo, la ricorrente lamenta che la decisione impugnata lede i principi del giusto processo, in quanto viola gli artt. 80, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 53. lett. a) del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, dato che la commissione di ricorso ha erroneamente esaminato il merito.

Con il secondo motivo la ricorrente adduce che la decisione impugnata viola il suo diritto ad un equo procedimento in quanto si pone in contrasto con l'art. 64, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, dato che la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione su un argomento completamente nuovo, senza che la ricorrente fosse stata invitata a presentare le sue osservazioni.

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