Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

13 dicembre 2007

Causa F‑108/06

Tamara Diomede Basili

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2004 – Ricorso di annullamento – Rappresentanti del personale – Parere del gruppo ad hoc»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Diomede Basili chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1, sesto comma)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione

1.      Pur se, in forza dell’art. 6, n. 3, lett. c), delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, i valutatori e i vidimatori sono tenuti a consultare il gruppo ad hoc e a tener conto del parere di quest’ultimo nella redazione del rapporto di evoluzione della carriera di un funzionario che svolge attività di rappresentanza del personale, essi non sono tenuti a seguire tale parere. Se non lo seguono, devono spiegare le ragioni che li hanno indotti a discostarsene.

Inoltre, non risulta da alcuna disposizione dello Statuto né dalle disposizioni generali di esecuzione che l’obbligo imposto al valutatore e al vidimatore di tener conto del parere del gruppo ad hoc li costringerebbe a concedere ad un funzionario punti particolari in aggiunta a quelli destinati a valutare le attività da lui svolte nell’ambito del suo posto.

Un obbligo del genere non discende neppure implicitamente dall’art. 1, ultimo comma, dell’allegato II dello Statuto, ai sensi del quale un funzionario non può subire alcun pregiudizio in conseguenza dell’esercizio di funzioni di rappresentanza del personale.

(v. punti 37, 38 e 47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 87); 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 84)

2.      Le norme delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, relative alla ripartizione delle competenze per esercitare rispettivamente le funzioni di valutatore, di vidimatore e di valutatore d’appello nell’ambito della procedura di valutazione di un funzionario, costituiscono norme di organizzazione interna all’istituzione. Una deroga a tali norme può comportare la nullità di un atto compiuto dall’amministrazione solo ove tale deroga rischiasse di pregiudicare una delle garanzie accordate ai funzionari dallo Statuto o le norme di buona amministrazione in materia di gestione del personale.

(v. punto 61)

Riferimento:

Corte: 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Racc. pag. 543, punto 18); causa 49/72, Drescig/Commissione (Racc. pag. 565, punto 10)

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2007, cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 67 e 68)