Language of document : ECLI:EU:T:2008:483

Causa T‑270/06

Lego Juris A/S

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Mattoncino Lego rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico — Art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94 — Offerte di prova»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), ii)]

1.      Il ricorso con cui è adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità di decisioni delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. L’ammissione di tali prove, infatti, contrasta con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

Non si può, tuttavia, impedire alle parti, e neppure al Tribunale stesso, di trarre spunto, nell’interpretazione del diritto comunitario, da elementi tratti dalla giurisprudenza comunitaria, nazionale o internazionale. Una siffatta possibilità di riferirsi a pronunce nazionali non è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza sopra ricordata, giacché non si tratta di addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, bensì di aver violato una disposizione del regolamento n. 40/94, e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale argomento.

(v. punti 22, 24)

2.      In forza dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente (…) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».

Il termine «esclusivamente», presente nel suddetto articolo, deve essere letto alla luce dell’espressione «caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica», utilizzata ai punti 79, 80 e 83 della sentenza 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips. Da tale espressione si evince infatti che l’aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di funzione tecnica non sottrae quella forma all’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto.

La locuzione «necessaria per ottenere un risultato tecnico», presente nel suddetto articolo, non significa che tale impedimento assoluto alla registrazione trovi applicazione soltanto quando la forma in questione è la sola che consente di ottenere il risultato prefissato. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto, è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quest’ultimo può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente.

(v. punti 36, 38‑39, 43)

3.      La determinazione delle caratteristiche essenziali di una forma che svolgono una funzione tecnica viene effettuata, nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, con lo scopo preciso di permettere l’esame della funzionalità della forma in questione. Orbene, la percezione del consumatore interessato è irrilevante ai fini dell’analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali di una forma. Infatti, il consumatore interessato potrebbe non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare le caratteristiche essenziali di una forma, con la conseguenza che talune caratteristiche possono essere essenziali dal suo punto di vista, senza tuttavia esserlo nell’ambito di un’analisi della funzionalità e viceversa. Pertanto, si deve considerare che, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali di una forma devono essere determinate in modo oggettivo, partendo dalla sua rappresentazione grafica e da eventuali descrizioni depositate all’atto della richiesta di registrazione del marchio.

Nell’ambito dell’analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali così determinate, nulla esclude che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possa prendere in considerazione ogni elemento di prova rilevante.

(v. punti 70, 78)