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Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Peter Strobl avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-56/11, Peter Strobl / Commissione

(causa T-630/11 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Strobl (Besozzo, Italia) (rappresentante: avv. H. -J. Rüber)

Controinteressati nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, Strobl/Commissione,

dichiarare erronea e annullare la decisione di inquadramento nel grado del ricorrente nell'ambito della sua nomina in data 7 ottobre 2004,

condannare i convenuti a cessare la discriminazione nei confronti del ricorrente e ad indennizzarlo per lo svantaggio subito,

condannare i convenuti all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sull'erroneo accertamento dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica in ordine all'esperienza professionale richiesta ai fini delle funzioni esercitate dal ricorrente.

Secondo motivo, vertente sull'erroneo accertamento dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica e sull'interpretazione contraddittoria degli elementi di prova in ordine all'inquadramento nel grado del ricorrente e violazione dell'obbligo di motivazione a tal riguardo.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Tribunale della funzione pubblica dell'obbligo di motivazione nell'ambito del rigetto di alcuni motivi di ricorso dedotti dal ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica in ordine all'esame dell'anzianità di servizio del ricorrente.

Quinto motivo, vertente sulla carenza di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica in ordine all'applicabilità della giurisprudenza rilevante.

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