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Ricorso proposto il 13 agosto 2013 – Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione

(Causa T-416/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Stanleybet Malta Ltd (Valletta, Malta) e Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris e I. Koimitzoglou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, di cui alla lettera della Commissione del 10 giugno 2013, di archiviazione della denuncia presentata dalle ricorrenti contro la Repubblica ellenica e contro la Greek Organisation of Football Prognostics (OPAP) nel caso COMP/39.981; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente su violazione dell’obbligo della Commissione di esaminare la denuncia con diligenza, nonché manifesto errore di fatto commesso nel valutare le argomentazioni contenute nella denuncia con riferimento all’articolo 102 TFUE, l’abuso o gli abusi di posizione dominante concreti e autonomi commessi dalla OPAP, e la definizione del mercato rilevante.

Secondo motivo, vertente su violazione dell’obbligo di motivazione della Commissione, nonché dell’articolo 296 TFUE.

Terzo motivo, vertente su abuso di potere della Commissione, nonché su violazione del principio di autonomia della natura e degli obiettivi delle regole di concorrenza.

Quarto motivo, vertente su manifesto errore di diritto, omessa valutazione della compatibilità della pertinente normativa greca con il diritto dell’Unione quale premessa per l’esame di una violazione dell’articolo 102 TFUE, nonché violazione del diritto ad una buona e diligente amministrazione sancito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti, e dell’obbligo della Commissione di esaminare la denuncia con diligenza con riferimento all’articolo 106 TFUE.