Language of document : ECLI:EU:C:2018:990

Causa C675/17

Ministero della Salute

contro

Hannes Preindl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018

1.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Lavoratori – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36 – Principio di riconoscimento automatico – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni – Titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti – Obbligo di riconoscimento automatico

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36, artt. 21, 22 e 24)

2.        Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Lavoratori – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36 – Principio di riconoscimento automatico – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante – Verifica del rispetto della condizione relativa alla durata complessiva, al livello e alla qualità delle formazioni a tempo parziale rispetto alle formazioni continue a tempo pieno – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36, artt. 21 e 22, a)]

1.      Gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.

(v. punto 32, dispositivo 1)

2.      L’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

A tale riguardo si può rilevare che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione quale quello previsto dall’articolo 21 della direttiva 2005/36 sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo (v., per analogia, sentenza del 19 giugno 2003, Tennah-Durez, C‑110/01, EU:C:2003:357, punto 75).

Orbene, il carattere automatico e incondizionato del riconoscimento dei titoli di formazione rimane immutato quando lo Stato membro d’origine rilascia un titolo di formazione al termine di una formazione medica di base o di una formazione di dentista, dispensata ai sensi dell’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36. Anche in tale contesto, spetta alle competenti autorità dello Stato membro d’origine, restando invece escluse quelle dello Stato membro ospitante, far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36 siano pienamente soddisfatti.

Pertanto, qualora un corso di studi soddisfi i requisiti di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36, circostanza che spetta all’autorità dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione verificare, le autorità dello Stato membro ospitante non possono negare il riconoscimento di tale titolo. Il fatto che l’interessato abbia seguito una formazione a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 22, lettera a), della direttiva menzionata, o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono è irrilevante al riguardo laddove i requisiti in materia di formazione previsti dalla direttiva in parola sono soddisfatti.

(v. punti 36, 37, 40, 41, dispositivo 2)