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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 luglio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Højesteret - Danimarca) - Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (causa C-207/10) / Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme

(Procedimenti riuniti C-400/09 e C-207/10) 1

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 7, n. 2 - Prodotti farmaceutici - Importazione parallela - Riconfezionamento del prodotto munito del marchio - Nuova confezione che indica come autore del riconfezionamento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio seguendo le cui istruzioni il prodotto è stato riconfezionato - Riconfezionamento materiale effettuato da un'impresa indipendente)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrenti: Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C-400/09), Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S (causa C-207/10)

Convenute: Merck Sharp & Dohme Corporation (già Merck & Co. Inc.), Merck Sharp & Dohme BV, Merck Sharp & Dohme

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Højesteret - Interpretazione delle sentenze della Corte, causa C-232/94, MPA Pharma, e causa C-427/93, Bristol-Myers Squibb, nonché della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1) - Riconfezionamento di un prodotto farmaceutico importato in parallelo - Importatore parallelo, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale importato, che ha indicato se stesso sul nuovo imballaggio, come autore del riconfezionamento, nonostante il fatto che l'acquisto e il riconfezionamento del medicinale fossero stati materialmente effettuati da un'impresa indipendente

Dispositivo

L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che non consente al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, per l'unico motivo che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l'impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l'impresa che è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

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1 - GU C 312 del 19.12.2009. GU C 179 del 3.7.2010.