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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 7 novembre 2023 – B / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-656/23, Karaman 1 )

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 6 della direttiva 2013/32/UE 1 (direttiva procedure) assuma rilevanza per rispondere alla domanda con quale data di decorrenza di validità debba essere rilasciato un permesso di soggiorno.

2)    In caso affermativo, se l’articolo 6 della direttiva procedure debba essere interpretato nel senso che per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno è decisiva la data in cui la domanda di protezione internazionale:

è presentata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva procedure); oppure

è registrata (articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5 della direttiva procedure); oppure

è inoltrata (formalmente) (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva procedure).

3)    Qualora la presentazione della domanda non sia determinante per la decorrenza di validità del permesso di soggiorno, come tale circostanza si coordini con l’articolo 13 della direttiva qualifiche1 in combinato disposto con il considerando 21, tenuto conto del carattere dichiarativo dello status di rifugiato ivi sancito.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

1     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).