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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 4 febbraio 2022 – M.A. / Valstybės sienos apsaugos tarnyba

(Causa C-72/22)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: M.A.

Altra parte nel procedimento: Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale, come quelle applicabili nel caso di specie, che, in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, non consentono in linea di principio allo straniero entrato e rimasto illegalmente nel territorio di uno Stato membro di presentare una domanda di protezione internazionale.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale ai sensi delle quali, in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo fatto di essere entrato nel territorio della Repubblica di Lituania attraversandone illegalmente la frontiera di Stato.

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1 GU 2013 L 180, pag. 60.

1 GU 2011 L 337, pag. 9.

1 GU 2013 L 180, pag. 96.