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Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 da A avverso la sentenza del 14 settembre 2011 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-12/09, A / Commissione

(Causa T-595/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: A (Port-Vendres, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Cambier, A. Paternostre e L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 14 settembre 2011, causa F-12/09;

accogliere di conseguenza le domande presentate in primo grado e pertanto,

annullare le decisioni con le quali la Commissione europea nega al ricorrente il versamento delle indennità dovute ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto e condannare la Commissione europea a versare immediatamente al ricorrente tali indennità, nonché un'indennità aggiuntiva ai sensi del diritto comune corrispondente alla differenza tra l'ammontare del danno concretamente subìto e la parte di tale pregiudizio indennizzata ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto,

condannare la Commissione a versare al ricorrente interessi di mora calcolati a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui l'origine professionale della malattia del ricorrente, l'ammontare del danno subìto e la stabilizzazione del suo stato di salute avrebbero dovuto essere riconosciuti,

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente l'importo che il Tribunale ritenga adeguato a titolo di risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente a causa dei molteplici errori e irregolarità commessi dai servizi della Commissione europea nell'istruzione dei procedimenti di carattere medico che lo riguardano,

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto di un termine ragionevole, del principio di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento, nonché sullo snaturamento degli elementi del fascicolo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto all'integrale risarcimento del danno subìto.

Terzo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione degli articoli 73 e 90 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dei principi di buona amministrazione, di economia processuale, di irretroattività, di gerarchia delle norme e della nozione di consolidamento e, dall'altro, sullo snaturamento dei fatti e degli argomenti del ricorrente.

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