Language of document : ECLI:EU:T:2013:440

Causa T‑408/10

(pubblicazione per estratto)

Roca Sanitario, SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Coefficienti – Circostanze attenuanti – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Ricorso di annullamento – Ricorsi presentati separatamente da una società controllante e dalla sua controllata contro una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito di quest’ultima alla società controllante – Presa in considerazione da parte del Tribunale, nell’ambito del ricorso della società controllante, dell’esito del ricorso proposto dalla controllata – Conclusioni della società controllante dirette a ottenere il beneficio di qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda concessa ad una delle sue controllate – Violazione del divieto di statuire ultra petita – Insussistenza

(Artt. 101, § 1, TFUE e 263 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 193-195)

2.      In materia di concorrenza, qualora la società controllante non abbia materialmente partecipato all’intesa e la sua responsabilità sia fondata sulla sola partecipazione della sua controllata a tale intesa, la responsabilità della società controllante si risolve in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata e non può, quindi, eccedere la responsabilità di quest’ultima.

Di conseguenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto dalla società controllante avverso una decisione della commissione che imputa a tale società la responsabilità per l’infrazione commessa da una delle sue controllate e la condanna solidalmente al pagamento dell’ammenda inflitta a quest’ultima, il Tribunale può, senza statuire ultra petita, applicare alla suddetta società controllante, purché questa lo abbia formalmente chiesto, qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda eventualmente concessa alla sua controllata in un ricorso di annullamento proposto parallelamente da quest’ultima contro la medesima decisione.

(v. punti 201, 203, 207, 211)