Language of document : ECLI:EU:T:1999:239

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

29 settembre 1999 (1)

«Ricorso d'annullamento — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Buona amministrazione — Mancanza di motivazione»

Nella causa T-126/97,

Sonasa - Sociedade Nacional de Segurança, Lda., società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Nuno Morais Sarmento, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Victor Gillen, 13, rue Aldringen,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 1996, C(96) 3451, che riduce un contributo finanziario concesso alla ricorrente dal Fondo sociale europeo,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori R.M. Moura Ramos, presidente, signora V. Tiili e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il quadro normativo della controversia

1.
    La decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38; in prosieguo: la «decisione 83/516»), all'art. 1, n. 2, lett. a), prevede che il Fondo sociale europeo (in prosieguo: l'«FSE») partecipa al finanziamento di azioni di formazione ed orientamento professionale.

2.
    I progetti di finanziamento di tali azioni, che debbono essere presentate da uno Stato membro o da un organismo da quest'ultimo designato, vengono accettati con decisione di approvazione della Commissione. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, lo Stato membro a cui nome il progetto viene presentato deve garantirne il buon esito.

3.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83») all'art. 5, n. 4, dispone, da una parte, che le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata e, d'altra parte, che lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

4.
    Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del medesimo regolamento qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

5.
    A norma dell'art. 6, n. 2, le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate.

Fatti all'origine della controversia

6.
    Il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo; in prosieguo: il «DAFSE») rappresenta lo Stato portoghese nelle materie relative al FSE. E' l'interlocutore portoghese esclusivo sia dei servizi della Commissione responsabili delle azioni finanziate dal FSE, sia degli enti pubblici e privati portoghesi che intendono fruire in Portogallo di un contributo del FSE.

7.
    La ricorrente, Sonasa - Sociedade Nacional de Segurança, Lda. (in prosieguo: la «Sonasa») presentava al DAFSE una domanda di contributo finanziario del FSE per un'azione di formazione professionale da realizzare a titolo dell'esercizio 1989 (in prosieguo: la «domanda di contributo»).

8.
    Successivamente il DAFSE inoltrava tale domanda alla Commissione, a nome dello Stato portoghese e in favore della ricorrente.

9.
    Il progetto per il quale era stato richiesto il contributo veniva approvato con la decisione della Commissione 22 marzo 1989, C (89) 0570 (in prosieguo: la «decisione di approvazione») che accordava alla ricorrente 35 083 325 ESC per la formazione di 249 persone di età inferiore a 25 anni.

10.
    Lo Stato portoghese si impegnava, da parte sua, a finanziare il progetto della ricorrente fino a 28 704 538 ESC, tramite l'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (bilancio della previdenza sociale/istituto per la gestione finanziaria della previdenza sociale; in prosieguo: l'«OSS/IGFSS»).

11.
    Durante la realizzazione dell'azione di formazione, la ricorrente otteneva, in data 8 maggio e 5 luglio 1989, degli anticipi sui contributi concessi dal FSE e dall'OSS/IGFSS.

12.
    Al termine di un controllo svolto nel luglio 1989, il DAFSE constatava una diminuzione della durata del programma di formazione e del numero dei partecipanti inizialmente previsto e riteneva, di conseguenza, che il contributo dovesse essere ridotto. Esso ritornava però su tale posizione raccomandando, con

lettera indirizzata alla Commissione il 6 marzo 1990, di mantenere ferma la decisione di approvazione iniziale.

13.
    Terminata l'azione di formazione, la ricorrente sottoponeva al DAFSE il conto dei profitti e delle perdite della stessa, dal quale emergeva un costo reale complessivo inferiore a quello inizialmente previsto, nonché la domanda di pagamento del saldo. L'uno e l'altra venivano inviati alla Commissione il 27 ottobre 1990.

14.
    Nel corso di un primo esame della domanda di pagamento del saldo il DAFSE sollevava dubbi sulla regolarità delle indicazioni ivi contenute. Tuttavia, il 27 giugno 1991 esso effettuava un ulteriore versamento parziale, precisando che lo stesso rimaneva soggetto all'accertamento, da parte della Commissione, della regolarità del conto dei profitti e delle perdite dell'azione.

15.
    Il 20 agosto 1991 il DAFSE informava la Commissione che, a seguito di un nuovo esame del fascicolo, esso accettava il conto dei profitti e delle perdite presentato dalla Sonasa.

16.
    Dopo aver ricevuto detta comunicazione, la Commissione domandava al DAFSE di approfondire l'analisi del fascicolo della ricorrente.

17.
    Il 12 ottobre 1992 il DAFSE informava la ricorrente che era stato affidato ad un'impresa indipendente l'incarico di svolgere un controllo finanziario e contabile della sua azione di formazione professionale.

18.
    In un rapporto redatto nell'ottobre 1993 l'impresa incaricata di tale controllo concludeva nel senso della riduzione dell'importo dei contributi accordati per l'azione di formazione professionale condotta dalla Sonasa in quanto talune spese dovevano considerarsi come non imputabili. Il suddetto rapporto spiega, segnatamente, che i tirocinanti avevano partecipato solo ad una settimana di formazione pratica ed erano stati impiegati come se fossero veri e propri lavoratori al servizio dell'impresa.

19.
    In seguito a una serie di scambi di opinioni fra la Sonasa e il DAFSE in merito al contenuto del rapporto di controllo finanziario e contabile e conformemente alle procedure previste dall'art. 100 del codice di procedura amministrativa portoghese, il DAFSE adottava, il 1° febbraio 1996, la decisione di proporre alla Commissione la riduzione del contributo finanziario.

20.
    Con lettera 20 marzo 1996, il DAFSE invitava la ricorrente a rimborsare una parte degli anticipi accordati per la sua azione di formazione, precisando che la suddetta domanda di restituzione non pregiudicava la decisione relativa all'importo definitivo del contributo del FSE che la Commissione doveva ancora adottare.

21.
    I risultati del controllo finanziario e contabile venivano comunicati alla Commissione dallo Stato portoghese il 5 settembre 1996.

22.
    Il 16 dicembre 1996 la Commissione, sulla base dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, adottava la decisione C (96) 3451 (in prosieguo: la «decisione controversa»), notificata alla ricorrente il 19 febbraio 1997, con la quale essa riduceva l'importo del contributo del FSE inizialmente concesso per l'azione di formazione professionale condotta dalla Sonasa.

Procedimento e conclusioni delle parti

23.
    Di conseguenza, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 1997, la ricorrente ha proposto il presente ricorso d'annullamento della decisione controversa.

24.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di porre alcuni quesiti scritti alla Commissione, cui quest'ultima ha risposto il 3 marzo 1999.

25.
    Le difese delle parti sono state sentite all'udienza pubblica del 25 marzo 1999.

26.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione controversa;

—    condannare la convenuta alle spese.

27.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso privo di fondamento;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

28.
    La ricorrente deduce tre motivi d'annullamento relativi, in primo luogo, ad una violazione dei principi generali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, in secondo luogo ad una violazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e, in terzo luogo, ad una mancanza di motivazione della decisione controversa.

Sul primo motivo, attinente ad una violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione

Argomenti delle parti

29.
    La ricorrente fa osservare che:

a)    Il DAFSE e la Commissione hanno più volte mutato d'avviso, dopo aver approvato il programma di formazione, in merito all'importo dei contributi finanziari concessi per la sua realizzazione. Difatti, essi sarebbero ritornati su una riduzione del suddetto importo, effettuata perché taluni «tirocini teorici», compresi tra le attività di formazione teorica, avrebbero avuto invece una portata pratica, cosa che avrebbe comportato la violazione della norma che stabilisce che la formazione pratica non può avere una durata superiore alla formazione teorica;

b)    in particolare il DAFSE, dopo aver corretto la valutazione negativa che aveva espresso all'inizio dello svolgimento del programma, riconoscendo formalmente di aver commesso un errore materiale nella sua valutazione, più tardi — qua do il programma era già stato concluso e il DAFSE aveva già comunicato alla Commissione il proprio accordo in merito alla struttura dei costi e alla tabella di finanziamento figuranti nella domanda di pagamento del saldo e aveva persino pagato la parte del contributo finanziario che spettava allo Stato — aveva reiterato le proprie critiche e nuovamente ridotto l'importo del contributo originariamente previsto, domandando la restituzione di una parte delle somme versate;

c)    il silenzio della Commissione seguito alle lettere ricevute da parte del DAFSE poteva significare soltanto che essa condivideva e confermava le conclusioni del DAFSE stesso;

d)    il versamento da parte del DAFSE di un'ultima parte dei contributi a seguito della sua approvazione del bilancio finanziario presentato nella domanda di pagamento del saldo aveva ingenerato un legittimo affidamento nel riconoscimento del suo diritto al contributo stesso;

e)    la Commissione ha adottato la decisione controversa confermando la posizione finale del DAFSE di riduzione dell'importo del contributo finanziario, da un lato senza aver mai verificato la fondatezza delle asserzioni dell'ente nazionale né delle conclusioni della relazione finanziaria e contabile e, dall'altro lato, lasciando passare sette anni dal ricevimento della domanda di pagamento del saldo.

30.
    Sulla base degli elementi esposti nei punti che precedono, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato in maniera evidente i principi generali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione.

31.
    La convenuta replica che:

a)    la decisione controversa non si basa soltanto sulla qualificazione di «tirocini teorici», ma anche sul fatto che la ricorrente aveva realizzato l'azione di

formazione solo per 137 tirocinanti invece dei 249 inizialmente previsti,nonché sulla constatazione del fatto che altre condizioni di esecuzione della domanda approvata non erano state rispettate;

b)    il pagamento da parte del DAFSE del saldo provvisorio sia del contributo nazionale sia del contributo del FSE non prova che quest'ultimo riconoscesse che la somma versata fosse effettivamente dovuta. La normativa portoghese applicabile in materia indicherebbe con molta chiarezza che detto pagamento si effettua dietro riserva di un'ulteriore verifica dei conti ad opera della Commissione in occasione dell'adozione della decisione di approvazione del saldo;

c)    secondo una giurisprudenza costante, è la Commissione che statuisce sulle domande di pagamento del saldo e non le autorità nazionali;

d)    la normativa comunitaria applicabile al FSE non obbligherebbe la Commissione ad effettuare uno studio indipendente della situazione e le consentirebbe di basarsi sulle conclusioni debitamente motivate dello Stato membro per adottare la decisione finale.

Giudizio del Tribunale

32.
    Il Tribunale ritiene che occorra prendere in esame una dopo l'altra le tre censure dedotte dalla ricorrente.

— Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

33.
    Possono appellarsi al principio della tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici nei quali un'istituzione ha ingenerato speranze fondate (sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II-1268, punto 45).

34.
    Tuttavia, per giurisprudenza costante il principio del legittimo affidamento non può essere invocato da un'impresa che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (v. sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 76).

35.
    Va osservato, in via preliminare, che la decisione controversa è stata adottata ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 secondo il quale, qualora il contributo del FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo,

dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

36.
    Da tale disposizione emerge chiaramente che la concessione del contributo del FSE è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, delle condizioni dell'azione indicate dalla Commissione nella decisione di approvazione. Nel caso in cui tali condizioni vengano violate, il beneficiario non può pertanto legittimamente attendersi il pagamento dell'intera somma accordata nella decisione di approvazione.

37.
    La Commissione era quindi autorizzata dal regolamento n. 2950/83 a verificare se il contributo del FSE fosse stato utilizzato conformemente alle condizioni risultanti dalla decisione di approvazione che accordava alla ricorrente un contributo finanziario per un importo di 35 083 325 ESC destinato alla formazione di 249 persone. Ricevuta la domanda di pagamento del saldo, essa doveva valutare, dopo aver sentito lo Stato membro interessato, se eventuali inadempimenti delle condizioni sopra menzionate giustificassero la riduzione del contributo, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 2950/83 (sentenza del Tribunale 19 marzo 1997, causa T-73/95, Oliveira/Commissione, Racc. pag. II-384, punti 30 e 31).

38.
    Orbene, è incontestato che il numero di tirocinanti che partecipavano all'azione di formazione della Sonasa è diminuito in modo rimarchevole (da 249 a 137), e che la durata dell'azione è stata considerevolmente ridotta. Inoltre, la Commissione ha potuto osservare, considerata la relazione finanziaria e contabile, che i tirocinanti avevano avuto soltanto una settimana di formazione pratica ed erano stati utilizzati come veri e propri lavoratori alle dipendenze dell'impresa.

39.
    Ne deriva che la ricorrente ha manifestamente omesso di rispettare le condizioni cui era subordinata la concessione del contributo del FSE. Di conseguenza, essa non può invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per domandare l'annullamento della decisione controversa.

40.
    Pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere che il versamento di tutto o di parte del contributo ad opera del DAFSE, dopo che quest'ultimo aveva accettato il bilancio finanziario presentato con la domanda di pagamento del saldo, ha ingenerato il suo legittimo affidamento nel pagamento definitivo dell'intero contributo inizialmente approvato.

41.
    Occorre infatti ricordare che è la Commissione a statuire sulle domande di pagamento del saldo, ed è alla stessa istituzione — e ad essa soltanto — che spetta il potere di ridurre un contributo finanziario del FSE, in conformità all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 (122), Commissione/Branco, Racc. pag. II-2993, punto 23).

42.
    Sebbene il DAFSE, come ogni altra autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del FSE, in una domanda di pagamento del saldo, in

conformità all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, abbia la possibilità di proporre alla Commissione di approvare o di ridurre un contributo finanziario del FSE, soltanto la Commissione ha il potere di prendere una decisione simile. Inoltre, qualunque pagamento effettuato dalle autorità nazionali competenti dev'essere considerato come provvisorio in quanto subordinato alla decisione finale adottata dalla Commissione.

43.
    Inoltre, deriva dal fascicolo che il DAFSE ha sempre indicato alla ricorrente che i pagamenti riscossi erano provvisori e subordinati a tale decisione.

44.
    Di conseguenza, tutte le comunicazioni rivolte dal DAFSE alla ricorrente o alla Commissione concernenti l'approvazione o un'eventuale riduzione del contributo del FSE vanno considerate come semplici proposte dell'autorità nazionale, presentate nell'ambito delle attività di controllo del buon esito delle azioni di formazione alle quali le autorità nazionali competenti sono tenute in conformità all'art. 2, n. 2, della decisione 83/516.

45.
    Pertanto, nel caso di specie la ricorrente non può avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento per domandare l'annullamento della decisione controversa.

46.
    Di conseguenza, questa censura è infondata.

— Sulla violazione del principio di certezza del diritto

47.
    La ricorrente non può avvalersi neppure del principio di certezza del diritto per domandare l'annullamento della decisione controversa. Infatti si può ritenere che detto principio, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20), sia stato violato nel caso di specie, dal momento che la normativa in vigore prevede chiaramente la possibilità della ripetizione del contributo finanziario nei casi in cui le condizioni alle quali la sovvenzione era subordinata non siano state rispettate (sentenza Interhotel/Commissione, citata, punto 61).

48.
    Pertanto, questa censura è infondata.

— Sulla violazione del principio di buona amministrazione

49.
    Va osservato che la Commissione ha agito con la diligenza richiesta.

50.
    Infatti, in primo luogo, avendo ricevuto la relazione finanziaria e contabile il 5 settembre 1996, essa ha adottato la decisione controversa il 16 dicembre 1996.

51.
    In secondo luogo, la decisione controversa non si basa esclusivamente sulla relazione, né sulla sola valutazione della portata dei «tirocini teorici». Al contrario, dalla motivazione della suddetta decisione risulta chiaramente che la Commissione si è basata sul complesso dei documenti ad essa inviati dal DAFSE.

52.
    In terzo luogo, la concessione dei contributi finanziari del FSE poggia su un sistema di stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, da cui deriva l'obbligo per lo Stato membro di agevolare i controlli effettuati dalla Commissione per accertare la conformità delle attività realizzate o in via di realizzazione alle direttive che si applicano nella fattispecie (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 35; sentenza 15 marzo 1984, causa 310/81, EISS/Commissione, Racc. pag. 1341, punto 14). Va ricordato inoltre che, in base all'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, lo Stato membro a cui nome il progetto è stato presentato deve garantirne il buon esito. Di conseguenza, la ricorrente non può criticare la Commissione per aver basato le proprie conclusioni sulle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato.

53.
    Nella fattispecie, malgrado la lunghezza del termine trascorso tra la data di ricevimento della domanda di pagamento del saldo e la data di adozione della decisione controversa, la Commissione giustamente ha atteso i risultati della relazione di controllo finanziario e contabile ordinato dal DAFSE, esso stesso giustificato dalla constatazione di un certo numero di irregolarità nel fascicolo (v. punto 38). Di conseguenza, il comportamento della Commissione, consistente nell'attendere i risultati di tale controllo, non può costituire violazione del principio di buona amministrazione.

54.
    Del resto, il fatto che la Commissione fosse stata a conoscenza delle diverse prese di posizione del DAFSE non implica affatto che essa sia responsabile del comportamento dell'autorità nazionale. Anche se, certamente, la Commissione avrebbe potuto invitare quest'ultima ad accelerare la procedura, resta il fatto che essa aveva l'obbligo di prendere la decisione sulla base di tutti i dati che potevano incidere sul risultato (sentenza Oliveira/Commissione, citata, punto 32). Di conseguenza, non può essere criticata per aver atteso la conclusione dell'indagine condotta dall'autorità nazionale per adottare la propria decisione.

55.
    Pertanto, la terza censura è infondata.

56.
    Ne deriva che il primo motivo dev'essere dichiarato infondato nel suo complesso.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti

Argomenti delle parti

57.
    Secondo la ricorrente i fatti dimostrano incontestabilmente che la Commissione ha direttamente pregiudicato i suoi diritti acquisiti. Infatti, la decisione di approvazione le attribuirebbe diritti soggettivi che l'autorizzano ad esigere il pagamento integrale del contributo.

58.
    La convenuta replica che il beneficiario di un contributo la cui domanda sia stata approvata dalla Commissione non acquisisce, in seguito a tale circostanza, alcun diritto definitivo al pagamento integrale del contributo qualora non soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione. Ne deriva che la ricorrente non poteva legittimamente aspettarsi che tutti i costi presi in considerazione a seguito della domanda iniziale di contributo fossero alla fine approvati.

Giudizio del Tribunale

59.
    Per giurisprudenza costante, il beneficiario di un contributo la cui domanda è stata approvata dalla Commissione non acquisisce, in seguito a tale circostanza, alcun diritto definitivo al pagamento integrale del contributo se non rispetta le condizioni cui era soggetto il suddetto finanziamento (sentenze Interhotel/Commissione, citata, punto 62, e Branco/Commissione, citata, punto 105).

60.
    Come il Tribunale ha già rilevato supra ai punti 38 e 39, la ricorrente non ha rispettato le condizioni cui era sottoposta l'azione di formazione.

61.
    Pertanto anche il secondo motivo, attinente alla violazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti, va respinto.

Sul terzo motivo, attinente ad un difetto di motivazione

Argomenti delle parti

62.
    La ricorrente critica la Commissione per aver preso la sua decisione tenendo in considerazione unicamente le conclusioni del DAFSE, esse stesse basate solo sul rapporto di controllo finanziario e contabile, il quale poggerebbe su speculazioni. Ne risulterebbe che la Commissione non solo non ha motivato la sua decisione in modo preciso, ma che non l'ha neppure motivata in modo completo, basandosi al riguardo su documenti inficiati dai medesimi vizi.

63.
    La convenuta sottolinea, al contrario che, in una situazione, come quella del caso di specie, in cui essa conferma semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, la sua decisione deve considerarsi

come debitamente motivata quando si riferisce in modo sufficientemente chiaro e preciso a tale proposta.

Giudizio del Tribunale

64.
    Deriva da una giurisprudenza costante che l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmenteinficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità. La portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (sentenza Branco/Commissione, citata, punto 32).

65.
    E' già stato affermato che la motivazione di una decisione che comporta la riduzione di un contributo del FSE, in quanto tale da comportare conseguenze gravi per il beneficiario del contributo, deve far apparire chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'importo inizialmente approvato (sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 52).

66.
    Occorre di conseguenza esaminare se, nel caso di specie, la decisione controversa soddisfi i requisiti imposti dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), come interpretato dal giudice comunitario.

67.
    E' già stato osservato che risulta sia dalla normativa applicabile sia dalla giurisprudenza che la concessione di contributi finanziari del FSE si basa su un sistema di stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri.

68.
    Di conseguenza, in una situazione come quella del caso di specie in cui la Commissione conferma puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente accordato, il Tribunale ritiene che una decisione della Commissione può considerarsi come debitamente motivata, ai sensi dell'art. 190 del Trattato, sia allorché faccia apparire chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo sia, in mancanza, allorché si riferisca in modo sufficiente ad un atto delle autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato nel quale esse espongano chiaramente i motivi di tale riduzione (sentenza Branco/Commissione, citata, punto 36).

69.
    Orbene, nella fattispecie la decisione controversa contiene l'indicazione precisa dei motivi per i quali la Commissione ha ridotto il contributo finanziario inizialmente concesso, nonché la menzione dei documenti del DAFSE cui si è riferita.

70.
    Di conseguenza, anche il terzo motivo, attinente ad un difetto di motivazione, va dichiarato infondato.

71.
    Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nel suo complesso.

Sulle spese

72.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, avuto riguardo alle conclusioni della convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Moura Ramos
Tiili
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lingua processuale: il portoghese.

Racc.