Language of document : ECLI:EU:T:1999:244

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

6 ottobre 1999 (1)

«Decisione che autorizza un aiuto di Stato alla ristrutturazione - Dies a quo del termine per il ricorso nei confronti di un terzo - Condizioni per la compatibilità dell'aiuto»

Nella causa T-110/97,

Kneissl Dachstein Sportartikel AG, società di diritto austriaco, con sede in Molln (Austria), rappresentata dall'avv. Georg Diwok, del foro di Vienna,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paul F. Nemitz e Frank Paul, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica austriaca, rappresentata dalla signora Christine Stix-Hackl, in qualità di agente, e assistita dall'avv.to Michael Krassnigg, del foro di Vienna, con domicilio eletto presso l'Ambasciata d'Austria, 3, rue des Bains,

e dalla

HTM Sport- und Freizeitgeräte AG, società di diritto austriaco, con sede in Schwechat (Austria), rappresentata dall'avv. Wolfgang Knapp, dei fori di Bruxelles e Francoforte sul Meno, e Till Müller-Ibold, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 luglio 1996, 97/81/CE, relativa ad aiuti concessi dal governo austriaco sotto forma di conferimenti di capitale alla società Head Tyrolia Mares (GU1997, L 25, pag. 26),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori A. Potocki, presidente, K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo nella causa

1.
    A termini dell'art. 92, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE):

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

[...]

c)    gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. [...]».

2.
    Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la Commissione ha definito gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (94/C 368/05) (GU 1994, C 368, pag. 12, in prosieguo: gli «Orientamenti»).

Fatti all'origine della causa

3.
    La società di diritto austriaco Head Tyrolia Mares (in prosieguo: la «HTM») raggruppa imprese che producono e smerciano articoli per sport invernali, tennis, immersione e golf. Nel 1994, la HTM realizzava un fatturato di circa 52 miliardi di ATS, cioè +/- 390 milioni di ECU, di cui il 45% nell'Europa occidentale. Nel giugno 1995 il gruppo occupava circa 2 700 dipendenti. Le unità produttive della HTM si trovano negli Stati Uniti d'America e in Europa (Germania, Austria, Italia, Repubblica ceca ed Estonia). Le sedi austriache si trovano in Kennelbach (536 dipendenti), Hörbranz (279 dipendenti), Schwechat (395 dipendenti) e Neusiedl (80 dipendenti).

4.
    La holding pubblica Austria Tabakwerke (in prosieguo: la «AT») acquistava nel 1993 una partecipazione maggioritaria nella HTM, al prezzo di 20 milioni di USD(+/- 16 milioni di ECU). La AT conferiva immediatamente capitali freschi per un importo di 100 milioni di USD (+/- 80 milioni di ECU). Nello stesso anno la HTM otteneva dalla AT un mutuo di socio non privilegiato in sostituzione di capitale proprio, per un importo di 85,25 milioni di DM (+/- 45 milioni di ECU).

5.
    Nonostante i programmi annunciati di razionalizzazione, di diversificazione e di nuovi investimenti, la HTM subiva pesanti perdite nel 1993 e nel 1994, a causa, principalmente, del severo calo del mercato internazionale dello sci a partire dalla fine degli anni '80, dei risultati estremamente negativi di taluni altri settori, quali quelli dell'abbigliamento sportivo e degli equipaggiamenti da golf. Oneri fiscali molto rilevanti e diverse voci assegnate alla ristrutturazione e a spese straordinarie indebolivano inoltre la redditività finanziaria dell'impresa.

6.
    Richiesta dalla AT nel gennaio 1995 per l'elaborazione di un piano di risanamento della HTM, la Handelsbank SBC Warburg (in prosieguo: la «Warburg») veniva incaricato, nel marzo 1995, di redigere un progetto di privatizzazione della HTM ed avviava, nel maggio 1995, una selezione di potenziali acquirenti.

7.
    Per evitare la dichiarazione di insolvenza della HTM, la AT veniva costretta a procedere, nell'aprile 1995, ad un conferimento di capitale di 400 milioni di ATS (+/- 30 milioni di ECU) nel gruppo e a convertire in fondi propri il mutuo di socio di +/- 45 milioni di ECU accordato nel 1993.

8.
    Nel luglio 1995 veniva elaborato un piano di ristrutturazione della HTM, diretto a consentirle di ristabilire la sua redditività per il 1997. Per finanziare tale piano ed evitare una procedura per insolvenza, il ministero delle Finanze austriaco approvava, nell'agosto 1995, la decisione della AT di procedere ad un nuovo conferimento di capitale nella HTM, dell'importo di 1,5 miliardi di ATS (+/- 112 milioni di ECU), pagabile a rate dal 1995 al 1997.

9.
    L'8 agosto 1995 le autorità austriache comunicavano le intenzioni della AT alla Commissione. Il 1° settembre 1995 la Commissione presentava al governo austriaco un'istanza di informazioni, cui veniva risposto il 21 settembre successivo.

10.
    Il 30 settembre 1995 la HTM otteneva dalla AT il pagamento di una rata di 373 milioni di ATS (+/- 28 milioni di ECU). Nel corso del settembre 1995, la ristrutturazione veniva abbandonata, a causa del deterioramento dalla situazione della HTM, a favore di un suo acquisto immediato. Dietro consigli della Warburg, il consiglio di amministrazione della AT decideva di accettare l'offerta provvisoria presentata dal gruppo d'investitori internazionali diretto da Johan Eliasch (in prosieguo: il «Gruppo Eliasch») e di avviare negoziati sull'immediata privatizzazione di tutto il gruppo HTM.

11.
    L'accordo concluso con il Gruppo Eliasch prevedeva un prezzo d'acquisto di 10 milioni di ATS (+/- 7 milioni di ECU) e un conferimento di capitale dalla AT alla HTM per un importo ridotto a 1,19 miliardi di ATS (+/- 88 milioni di ECU), scaglionato in più versamenti. Il Gruppo Eliasch s'impegnava a conferire 300 milioni di ATS supplementari (+/- 22 milioni di ECU), di cui 25 milioni di ATS (+/- 2 milioni di ECU) non appena le misure della AT sarebbero state approvate dalla Commissione.

12.
    La AT doveva ricevere il 15% del plusvalore da realizzare da parte del Gruppo Eliasch sulla vendita totale o parziale della HTM a terzi, mediante cessione delle quote o mediante offerta pubblica di vendita. Infine, il Gruppo Eliasch aveva l'obbligo di continuare le attività della HTM in Austria per almeno tre anni e di mantenere il 50% degli attuali effettivi nella località di Schwechat e l'80% nelle località di Hörbranz e Kennelbach.

13.
    Con lettera 10 ottobre 1995 la Kneissl Dachstein Sportartikel AG (in prosieguo: la «Kneissel Dachstein»), società di diritto austriaco che produce articoli di sport invernali (sci, attacchi e scarponi da sci), chiedeva alla Commissione di procedere all'esame dell'aiuto finanziario accordato dall'AT alla HTM.

14.
    Nell'ultima settimana del novembre 1995, la Commissione veniva informata del consenso delle banche a contribuire, dopo il cambiamento di proprietario, alla ristrutturazione della HTM, mediante l'abbandono dei loro crediti fino a concorrenza di 630 milioni di ATS (+/- 47 milioni di ECU), e con la concessione di una conversione del debito.

15.
    Con atto 20 dicembre 1995, modificato il 13 marzo 1996, la Commissione avviava, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), la procedura di esame della compatibilità, come aiuto alla ristrutturazione della HTM, dei conferimenti di capitale di 400 milioni di ATS (+/- 30 milioni di ECU) dell'aprile 1995 (v. supra punto 7) e di 1,19 miliardi di ATS (+/- 88 milioni di ECU) (v. supra punto 11), già effettuati o previsti dalla AT nell'ambito dell'accordo di vendita con il Gruppo Eliasch.

16.
    D'altra parte, la Commissione riteneva che, in seguito della sua conversione in mutuo rimborsabile al tasso di mercato, l'importo totale di 1273 miliardi di ATS (+/- 95 milioni di ECU), di cui 773 milioni (+/- 58 milioni di ECU) (v. supra punti 7 e 10) erano già stati versati alla HTM, potesse essere autorizzato in quanto aiuto al salvataggio.

17.
    A tal fine, la Commissione procedeva alla pubblicazione di una comunicazione indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, in merito ad aiuti concessi dal governo federale austriaco sotto forma di conferimenti di capitale a favore della società HTM (GU 1996, C 124, pag. 5).

18.
    All'inizio del febbraio 1996, la Commissione veniva informata che l'accordo di vendita si era concretizzato con il trasferimento effettuato dalla AT della sua partecipazione nella HTM a favore del Gruppo Eliasch.

19.
    Nell'ambito del procedimento amministrativo, la Kneiss Dachstein presentava le sue osservazioni, con memoria 30 aprile 1996.

20.
    Con decisione 30 luglio 1996, 97/81/CE, relativa agli aiuti concessi dal governo austriaco alla HTM sotto forma di conferimenti di capitale (GU 1997, L 25, pag. 26, in prosieguo: la «Decisione»), la Commissione concludeva che i conferimenti di capitale di 400 milioni di ATS (+/- 30 milioni di ECU) (v. supra punto 7), e di 1,19 miliardi di ATS (+/- 88 milioni di ECU) (v. supra punto 11), ossia 118 milioni di ECU, costituiscono un aiuto di Stato, ma che questo può essere dichiarato, a talune condizioni, compatibile con il mercato comune in quanto aiuto alla ristrutturazione.

21.
    Essa vi rileva che il mercato dello sci alpino è saturo, che esso soffre di una grande sovraccapacità produttiva e che è prevedibile una concentrazione di un esiguo numero di grandi fabbricanti. A parere della Commissione, il mercato degli attacchi e quello degli scarponi da sci registrano un andamento parallelo.

22.
    Secondo la Decisione in esame, il piano di ristrutturazione programma la concentrazione della produzione della HTM sulle sue attività di base (equipaggiamenti da tennis, da sci, attacchi e scarponi da sci, equipaggiamenti da immersione), dato che questa deve concentrarsi, a breve scadenza, nella parte essenziale, sul marchio Head, sulle attività di promozione commerciale, sui prodotti innovatori e di alta tecnologia e sul mercato americano. Al termine della ristrutturazione, le finalità contemplate a lungo termine sono l'espansione dell'attività commerciale in direzione di nuovi prodotti (mediante l'acquisto di licenze) e di nuovi mercati geografici. Il piano di ristrutturazione prevede l'equilibrio per il settore di esercizio nel 1996, il ritorno alla redditività per il 1997 e, come scopo finale, l'introduzione in borsa per gli anni 1998 o 1999.

23.
    Il piano di ristrutturazione pone l'accento sui punti seguenti:

-    l'adeguamento al calo della domanda delle capacità produttive nel settore dei prodotti per sport invernali (sci, attacchi e scarponi da sci) e delle racchette da tennis. Ciò implica un ricorso al subappalto e il trasferimento nei paesi dell'Europa orientale dei processi di fabbricazione che fanno massicciamente ricorso alla manodopera, al fine di ridurre i costi di fabbricazione;

-    la graduale soppressione delle gamme di prodotti non redditizi e la riduzione delle scorte;

-    la razionalizzazione e la riduzione dei costi fissi della distribuzione e dell'amministrazione, comprese la fusione di società;

-    la messa in atto e lo sviluppo di un sistema logistico per il controllo centralizzato della gestione delle scorte, dell'approvvigionamento e della spedizione, nonché la modernizzazione dei sistemi di gestione e dei processi di fabbricazione.

24.
    Il piano di ristrutturazione programma in particolare riduzioni delle capacità annuali del 39% per gli sci, del 59% per gli attacchi da sci, del 9% per gli scarponi da sci e del 38% per le racchette da tennis. Riduzioni di organico sono previste in tali diversi settori di attività.

25.
    I costi diretti delle operazioni di ristrutturazione da attuare nel periodo dal 1995 al 1997 sono ritenuti pari a 159 milioni di USD (+/- 127 milioni di ECU). Tali costi sono, essenzialmente, collegati alla chiusura delle attività nel settore degli equipaggiamenti da golf, all'abbandono del settore dell'abbigliamento sportivo, alleriduzioni di capacità produttive e alla ristrutturazione delle sedi di Kennelbach, di Schwechat e di Hörbranz. A ciò si aggiungono le indennità per il licenziamento del personale.

26.
    Il piano di ricapitalizzazione, che fa parte del programma di ristrutturazione, prevede, oltre ai conferimenti di capitale della AT, l'abbandono dei crediti e degli interessi delle banche, in ragione di 630 milioni di ATS (+/- 47 milioni di ECU) (v. supra punto 14), i due conferimenti di capitali del Gruppo Eliasch, di +/- 2 milioni di ECU e, rispettivamente, di +/- 20 milioni di ECU (v. supra punto 12), da questo momento sino al 1998, e un'offerta pubblica di acquisto internazionale che dovrebbe apportare 60 milioni di USD (+/- 48 milioni di ECU). Dato che la percentuale di fondi propri della HTM nel 1998 (il 7%) viene considerata troppo esigua per consentire all'impresa di sostenere efficacemente la concorrenza internazionale, il contributo del Gruppo Eliasch alla ricapitalizzazione e l'introduzione in borsa vengono considerati elementi determinanti per la struttura finanziaria della HTM, in quanto riducono ulteriormente il suo indebitamento.

27.
    Il dispositivo della Decisione prevede, all'art. 1, che le sovvenzioni fornite dalla AT alla HTM sotto forma di conferimenti di capitali per 1,59 miliardi di ATS (+/-118 milioni di ECU) (v. supra punto 20) costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, n. 1, del Trattato. Tale aiuto è considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), poiché agevola lo sviluppo di talune attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

28.
    Il versamento di tale somma di 1,59 miliardi di ATS, che comprende un importo di 1,273 miliardi di ATS (+/- 95 milioni di ECU), già approvato dalla Commissione come aiuto al salvataggio (v. supra punto 16), è stato programmato nel modo seguente: 400 milioni di ATS (+/- 30 milioni di ECU) nell'aprile 1995 (v. supra punto 7), e 373 milioni di ATS (+/- 28 milioni di ECU) per il 30 settembre 1995 (v. supra punto 10). Infine, è previsto il pagamento di 27 milioni di ATS (+/- 2 milioni di ECU), nonché lo scaglionamento del versamento del saldo dal 31 dicembre 1995 al 31 marzo 1998.

29.
    L'art. 2 della Decisione precisa che, per garantire la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, il governo austriaco assicurerà il rispetto delle seguenti condizioni:

-    il piano di ristrutturazione deve essere attuato nella forma in cui è stato presentato alla Commissione. Alla fine di agosto e di febbraio di ogni anno fino al 1999 la HTM presenterà una relazione sui progressi della ristrutturazione, dalla quale emergano lo sviluppo economico e i risultati finanziari dell'impresa e la loro conformità con il piano di ristrutturazione. Per il periodo dal 1995 al 1999, inoltre, l'impresa presenterà annualmente,entro la fine di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i conti annuali delle imprese appartenenti al gruppo;

-    le riduzioni di capacità previste nel piano di ristrutturazione saranno operate irrevocabilmente;

-    il conferimento di capitale del Gruppo Eliasch alla HTM per 25 milioni di ATS (+/- 2 milioni di ECU) (v. supra punto 11), deve essere effettuato entro il termine di un mese a decorrere dalla data della presente Decisione;

-    il conferimento di capitale del Gruppo Eliasch alla HTM per 275 milioni di ATS (+/- 20 milioni di ECU) (v. supra punto 11) sarà effettuato entro il 31 dicembre 1998;

-    un ulteriore apporto di capitale per almeno 600 milioni di ATS (+/- 48 milioni di ECU) (v. supra punto 26) avverrà mediante un'emissione pubblica internazionale o con strumenti aventi lo stesso effetto entro la fine del 1999;

-    le perdite subite in passato, pari a 1 590 milioni di ATS (+/- 118 milioni di ECU), non possono essere utilizzate ai fini della riduzione degli utili imponibili.

30.
    Infine, l'art. 3 dispone che la Repubblica d'Austria è destinataria della Decisione.

31.
    La Decisione è stata notificata al governo austriaco il 21 agosto 1996 e pubblicata il 28 gennaio 1997.

Procedimento dinanzi al Tribunale

32.
    Con atto introduttivo depositato il 14 aprile 1997, la Kneissl Dachstein ha proposto un ricorso d'annullamento contro la decisione.

33.
    Con ordinanze 26 novembre 1997, la Repubblica d'Austria e la HTM sono state ammesse ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

34.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha invitato tuttavia le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti.

35.
    Le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 24 marzo 1999.

Conclusioni delle parti

36.
    La Kneissl Dachstein chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare inesistente la Decisione, o, in subordine,

-    annullare la Decisione ex nunc;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    condannare le intervenienti a sostenere le loro spese.

37.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

38.
    La Repubblica d'Austria conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

39.
    La HTM conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o

-    respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese della HTM.

Sulla ricevibilità

40.
    La Commissione, sostenuta in sostanza dalla Repubblica d'Austria e dalla HTM, formula dubbi sulla ricevibilità del ricorso, che, proposto il 14 aprile 1997, le appare tardivo, mentre la Decisione è stata adottata il 30 luglio 1996. Non essendo stata questa né pubblicata, né notificata formalmente alla ricorrente, il termine di ricorso sarebbe cominciato a decorrere per l'interessata il giorno in cui questa ha avuto notizia dell'esistenza della Decisione. Dal momento che la stampa aveva fatto accenno della Decisione quando è stata adottata, la ricorrente avrebbe dovuto quindi chiedere alla Commissione, entro un termine ragionevole, comunicazione della Decisione. Siccome la ricorrente ha presentato siffatta domanda soltanto il 18 settembre 1996, il termine ragionevole potrebbe essere considerato superato.

41.
    E' sufficiente rilevare che, in conformità allo stesso tenore letterale dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell'atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto stesso (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35).

42.
    Inoltre, si deve rilevare che la Commissione si è impegnata a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, nella serie L, il testo completo delle decisioni di autorizzazioni condizionate degli aiuti di Stato adottati, come nel caso di specie, a conclusione della procedura di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato [v. Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume II A, «Norme applicabili agli aiuti di Stato», 1995, pag. 43, punto 53, e pag. 55, punto 90, lett. d)].

43.
    Poiché la Decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 gennaio 1997, L 25, è a partire da quest'ultima data che decorre il termine nei confronti della ricorrente.

44.
    Va quindi disatteso l'argomento svolto contro la ricevibilità del ricorso.

Nel merito

Portata del controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sulla compatibilità del controverso aiuto alla ristrutturazione

45.
    Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che gli atti delle istituzioni comunitarie godono di una presunzione di legittimità (v., in questo senso, sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punto 10), e che tocca a chi chiede l'annullamento di confutarli producendo le prove atte a mettere in dubbio le valutazioni effettuate dall'istituzione convenuta.

46.
    D'altra parte, secondo una giurisprudenza costante, nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato la Commissione gode di un ampio potere discrezionale. Dal momento che tale potere discrezionale implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale, il sindacato giurisdizionale su una decisione della Commissione adottata in tale ambito deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare, non compete al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione (sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 79).

47.
    Inoltre, nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità di un atto dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato. In particolare, le complesse valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (v., in tal senso, sentenza

British Airways e a./Commissione, già citata, punto 81).

48.
    E' alla luce dei summenzionati principi che occorre procedere all'esame dei motivi ed argomenti addotti dalla ricorrente.

Sull'eccezione d'illegittimità sollevata contro gli Orientamenti

49.
    La Kneissl Dachstein eccepisce l'illegittimità degli Orientamenti, in quanto essi autorizzano aiuti che non rispondono alle condizioni poste dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Basando la sua decisione sugli Orientamenti, la Commissione avrebbe così violato tale disposizione.

50.
    La Commissione e le intervenienti osservano che gli Orientamenti rendono concreta l'applicazione delle deroghe all'incompatibilità degli aiuti, conformemente alla precitata disposizione, e che gli stessi non sono mai stati dichiarati illegittimi dal giudice comunitario.

51.
    Il Tribunale ricorda che gli Orientamenti costituiscono regole indicative che definiscono le linee di condotta che la Commissione intende seguire. Essi non possono quindi derogare al disposto dell'art. 92 del Trattato (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 22).

52.
    Non avendo la ricorrente provato in quale misura la Commissione si sia basata su elementi degli Orientamenti in contrasto con l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, l'eccezione d'illegittimità dev'essere respinta, fatto salvo l'esame dei motivi di annullamento con riguardo alla precitata disposizione.

Sul primo motivo, relativo all'erroneità della premessa relativa alla scomparsa della HTM dal mercato

53.
    La Kneissl Dachstein contesta l'ipotesi, ammessa dalla Decisione, secondo cui la scomparsa della HTM avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli sulla struttura del mercato, favorendo la comparsa di oligopoli ancora più ristretti. Anche se l'aiuto controverso alla ristrutturazione (in prosieguo: l'«aiuto») fosse stato vietato, molto verosimilmente la HTM sarebbe stata rilevata completamente da un investitore non appartenente allo stesso ramo di attività.

54.
    La Commissione osserva che se la HTM fosse stata rilevata dopo il suo fallimento ciò sarebbe stato dovuto ad un concorrente e non ad investitori estranei al settore, e quindi non avrebbe prodotto alcun effetto sulle ripercussioni, preso in considerazione dalla Decisione, sulla struttura del mercato.

55.
    Secondo la HTM, non sussistono elementi da cui risulti che, anche in caso di fallimento e senza i conferimenti della AT, sarebbe stato possibile, e persino verosimile, che le sue attività sarebbero state rilevate da imprese estranee al settore.

56.
    Il Tribunale rileva che dalla sua stessa esposizione si deduce che il motivo in esame si basa sulla premessa, non dimostrata, che, in mancanza di autorizzazione dell'aiuto, la HTM non sarebbe scomparsa dal mercato in quanto concorrente diversa dagli altri operatori economici, ma che sarebbe stata rilevata in ogni caso da imprese estranee al settore degli equipaggiamenti di sport invernali. Proprio al contrario, le osservazioni presentate dalla Kneissl Dachstein durante il procedimento amministrativo palesano il suo vivissimo interesse a rilevare la HTM.

57.
    Non è quindi provato che la Commissione abbia commesso un errore manifesto considerando che, in mancanza di autorizzazione d'aiuto, la HTM poteva scomparire dal mercato come produttore indipendente.

58.
    Di conseguenza, occorre respingere il motivo.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle condizioni generali di autorizzazione degli aiuti di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato

59.
    La Kneissl Dachstein sostiene che l'aiuto non risponde alle condizioni poste dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Esso favorirebbe non un'attività economica, ma un'unica impresa. L'aiuto non agevolerebbe lo sviluppo di una regione determinata, a causa della dispersione dei siti della HTM. Infine, l'aiuto sarebbe privo di alcun interesse comunitario, poiché esso sposta su altre imprese e su altri territori i problemi relativi alla produzione e alla vendita degli articoli di sport invernali.

60.
    Il Tribunale rileva, in primo luogo, che, dato che la Commissione giustamente ha potuto considerare che la sopravvivenza della HTM deve contribuire al mantenimento di una struttura di mercato concorrenziale, non si può considerare che l'aiuto favorisca un'unica impresa.

61.
    In secondo luogo, dal carattere disgiuntivo dalla congiunzione «o» di cui l'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, risulta che possono essere considerati compatibili con il mercato comune aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Ne consegue che l'autorizzazione di un aiuto non è necessariamente subordinata alla sua finalità regionale.

62.
    Infine, in terzo luogo, la censura relativa alla mancanza d'interesse comunitario dell'aiuto s'identifica con le altre censure contro la fondatezza della sua autorizzazione.

63.
    Fatte salve le risposte che saranno fornite a dette altre censure di merito, si deve quindi respingere il motivo.

Sul terzo motivo, relativo alla mancanza di collegamento fra taluni conferimenti di capitali e il piano di ristrutturazione

64.
    La Kneissl Dachstein rimprovera alla Commissione di non aver considerato che il conferimento supplementare di +/- 28 milioni di ECU effettuato il 30 settembre 1995 (v. supra punto 10), dato che la prima rata di +/- 30 milioni di ECU era già stata versata nell'aprile 1995 (v. supra punto 7), mirava soltanto ad evitare l'insolvenza della HTM e non era collegato al piano di ristrutturazione. L'aiuto sarebbe quindi vietato in misura corrispondente.

65.
    Secondo la Commissione, sostenuta, in sostanza, dalle intervenienti, i conferimenti controversi hanno potuto essere considerati aiuti al salvataggio durante il periodo necessario all'elaborazione del piano di ristrutturazione, e il nuovo elemento d'aiuto che avrebbe comportato la loro qualificazione successiva come conferimento di capitale è stato autorizzato in base al piano di ristrutturazione.

66.
    Il Tribunale osserva che, come emerge dall'esposizione dei fatti (v. supra punti 15 e 16) i conferimenti contestati sono stati, in una prima fase, approvati come aiuto al salvataggio, fatta salva la loro successiva autorizzazione a titolo di aiuto alla ristrutturazione. Con tale nuova qualificazione tali fondi sono stati autorizzati al termine del procedimento amministrativo, purché fosse attuato il piano di ristrutturazione approvato con la Decisione.

67.
    Ne consegue che i contestati conferimenti di capitali devono essere considerati collegati al piano di ristrutturazione della HTM, indipendentemente dalla loro approvazione iniziale a titolo di aiuto al salvataggio, la cui legittimità non costituisce oggetto del ricorso.

68.
    Il motivo va quindi disatteso.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione del termine ragionevole impartito per l'elaborazione del piano di ristrutturazione

69.
    La Kneissl Dachstein sostiene che l'evidente superamento del termine di sei mesi, al quale gli Orientamenti limitano il periodo di elaborazione di un piano di ristrutturazione avrebbe, di per sé, giustificato il diniego di autorizzazione dell'aiuto.

70.
    La Commissione, sostenuta in sostanza dalle intervenienti, osserva che il termine indicativo di sei mesi menzionato dagli Orientamenti concerne l'autorizzazione degli aiuti al salvataggio e non quella degli aiuti alla ristrutturazione. Per di più, anche se un piano di ristrutturazione di regola può essere realizzato entro il termine di sei mesi, tutto dipenderebbe dalle circostanze del singolo caso. Nella specie, si sarebbe dovuto procedere a valutazioni complesse.

71.
    Il Tribunale considera che il termine di sei mesi cui fa riferimento la ricorrente non riveste carattere vincolante, e non si riferisce alla fase di elaborazione di un piano di ristrutturazione in quanto tale. Esso costituisce, in realtà, il lasso di tempo indicato dagli Orientamenti come necessario, a partire dal versamento di un aiuto al salvataggio, per definire le misure di risanamento dell'impresa beneficiaria.

72.
    Del resto, dagli elementi del fascicolo surriferiti non emerge che sia stato eccessivo il periodo di elaborazione del piano di ristrutturazione concepito dal gruppo Eliasch e approvato con la Decisione, tenuto conto della complessità della pratica.

73.
    Pertanto, il motivo dev'essere respinto.

Sul quinto motivo, relativo all'inadeguatezza del piano di ristrutturazione

74.
    La Kneissl Dachstein afferma, in primo luogo, che il solo prezzo d'acquisto della HTM versato dal gruppo Eliasch, di gran lunga inferiore all'importo dell'aiuto, non consente di raggiungere la redditività minima dei capitali investiti richiesta dal punto 3.2.2 A), secondo paragrafo, degli Orientamenti. Anche in caso di vendita da parte del gruppo Eliasch delle sue quote nella HTM, la somma da versare all'AT non costituirebbe un rendimento adeguato.

75.
    La Commissione e le intervenienti replicano che la redditività minima dei capitali investiti si riferisce non all'aiuto e a coloro che l'hanno conferito, ma allo sviluppo economico futuro e ai risultati finanziari dell'impresa beneficiaria.

76.
    Il Tribunale rileva che, come precisato al punto 3.2.2 A), secondo paragrafo, degli Orientamenti, il piano di ristrutturazione deve, per soddisfare il criterio di efficienza, consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi i costi di ammortamento e gli oneri finanziari, nonché di ottenere un rendimento minimo dei capitali investiti che la renda idonea, dopo la sua ristrutturazione, a non far più ricorso allo Stato e ad affrontare la concorrenza affidandosi soltanto alle proprie risorse.

77.
    A meno che non si tolga ai conferimenti di capitali dell'AT la loro qualifica come aiuto di Stato, la condizione di redditività minima dei capitali investiti si riferisce, non ad un reddito equo che si ritiene che l'AT abbia ricavato dei suoi conferimenti, ma al ristabilimento della competitività dell'impresa beneficiaria in base al piano di ristrutturazione approvato.

78.
    L'argomento della ricorrente, basato su una premessa errata, dev'essere quindi respinto.

79.
    La Kneissl Dachstein osserva, in secondo luogo, che la Commissione ha errattamente ritenuto che la HTM avrebbe recuperato la sua redditività a lungo termine. Il mero ottenimento di utili di esercizio, asserito dalla HTM, non costituirebbe la «soglia di redditività» menzionata nella Decisione. Il solo fatto che le misure di risanamento consistevano solo parzialmente in misure interne avrebbe già evidenziato all'epoca della Decisione che, alla luce dei dati del mercato, tali misure si basavano su ipotesi di sviluppo del mercato esageratamente ottimiste. Anche se la Commissione ha certo determinato in parte la natura delle misure che la HTM doveva adottare, esse non avrebbe calcolato il loro costo specifico. Il piano non prevederebbe alcuna differenziazione per gli articoli di tennis, ritenuta tuttavia necessaria dalla Decisione per consentire ai produttori di mantenere o di aumentare i loro prezzi. Infine, non preciserebbe come si opererà il finanziamento previsto mediante una quotazione in borsa, qualificata tuttavia dalla Commissione come decisiva.

80.
    La Commissione e le intervenienti obiettano che la Kneissl Dachstein non adduce alcun argomento che dimostri che, dopo la sua ristrutturazione, l'efficienza della HTM non sarebbe garantita.

81.
    La HTM precisa che ha potuto ottenere nuovamente utili di esercizio nel 1996 grazie al piano di ristrutturazione attuato.

82.
    Il Tribunale constata che l'argomentazione della ricorrente consiste essenzialmente in semplici affermazioni e non comporta alcun elemento che possa dimostrare che la Commissione si è manifestamente sbagliata ritenendo che la HTM avrebbe recuperato la sua redditività a lungo termine in base al piano di ristrutturazione approvato mediante la Decisione.

83.
    In particolare, la ricorrente non ha cercato di provare perché le ipotesi considerate dalla Commissione fossero esageratamente ottimiste, mentre sono state previste la soppressione da parte della HTM dei gruppi di prodotti non redditizi, la concentrazione delle sue operazioni sulle sue attività di base, nonché la riduzione dei costi di amministrazione, di fabbricazione e di distribuzione, al pari delle riduzioni di organico.

84.
    Non risulta che la Commissione sia stata tenuta, contrariamente a quanto sostiene la Kneissl Dachstein, a calcolare il costo specifico di ciascuna delle misure da adottare da parte della HTM. Oltre al fatto che una valutazione precisa delle varie voci di spese sarebbe stata, in ogni caso, aleatoria a causa del carattere prospettivo delle misure considerate, la Commissione ha potuto, al contrario, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, legittimamente limitarsi ad una valutazione complessiva.

85.
    La ricorrente non può far riferimento alla mancanza di misure di differenziazione degli articoli di tennis che consentono di mantenere o di aumentare i prezzi. La Decisione prevede, in generale, la concentrazione delle attività della HTM sui prodotti innovativi e di tecnologia elevata e, in particolare, il ricorso a una tecnologia avanzata per la fabbricazione di racchette di tennis e in essa si rileva che ciò deve consentire, in particolare, di ottenere prezzi di vendita superiori.

86.
    Infine, non si può addebitare alla Commissione di non aver precisato nella Decisione le modalità del finanziamento previsto per il tramite di una quotazione in borsa prospettata per la fine del 1999, vale a dire ad una scadenza di gran lunga successiva all'adozione della Decisione. Non risulta che la Commissione abbia avuto manifestamente torto a limitarsi a prevedere il principio di un nuovo conferimento di capitale e la scadenza della sua realizzazione alla fine del 1999, pur lasciando all'impresa la facoltà di scegliere il momento e la soluzione più adeguata all'evoluzione della sua situazione (collocamento internazionale o misure analoghe).

87.
    Dalle precedenti considerazioni risulta che tutto il motivo deve essere respinto.

Sul sesto motivo, relativo all'insufficienza delle riduzioni di capacità imposte alla HTM

88.
    La Kneissl Dachstein assume che le garanzie di occupazione, stipulate con il contratto di vendita della HTM, per un periodo di tre anni a partire dalla conclusione del contratto, a favore del 50%, e persino dell'80% dell'organico in uno dei siti di produzione, evidenziano l'insufficienza delle riduzioni di capacità richieste dalla Decisione sul mercato degli articoli di sport invernali, tenuto conto, in particolare, della contrazione dei mercati dello sci e degli scarponi da sci avvenuta dal 1992 al 1997.

89.
    L'obbligo di mantenere siffatto livello di occupazione impedirebbe, ad esempio, di bloccare definitivamente le capacità di produzione. Per di più, la riduzione, nella Comunità, dell'87% delle sue capacità di produzione di scarponi da sci citata dalla HTM nel suo atto d'intervento dipenderebbe, in realtà, dalla dislocazione di tale produzione in Estonia.

90.
    Infine, da un articolo delle Salzburger Nachrichten 2 febbraio 1998 emergerebbe chiaramente che la HTM avrebbe potuto aumentare tanto le vendite di sci quanto l'utile ad esse conseguente, su un mercato mondiale che rimaneva in diminuzione.

91.
    La Commissione, sostenuta in sostanza dalle intervenienti, replica che la ricorrente non ha esposto in quale misura essa avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti o uno sviamento di potere imponendo, all'art. 2, secondo trattino, della Decisione, l'irrevocabilità delle riduzioni di capacità previste nel piano di ristrutturazione.

92.
    La Repubblica d'Austria precisa che la clausola di garanzia di occupazione riguarda soltanto tre delle fabbriche del gruppo e ritiene oggettivamente rilevante la riduzione dal 20% al 50% dell'organico delle tre fabbriche austriache. Inoltre, il numero di dipendenti della HTM sarebbe stato ridotto da 2 700 a 2 000.

93.
    Il Tribunale considera che, come giustamente ha rivelato la Commissione, non si può porre in parallelo le riduzioni delle capacità e quelle dei posti di lavoro, in quanto la relazione fra il numero di dipendenti e le capacità di produzione dipende da numerosi fattori, in particolare dai prodotti fabbricati e dalla tecnologia impiegata. Va rilevato che le garanzie per i posti di lavoro, limitate a tre delle sedi del gruppo e a tre anni, non hanno impedito la chiusura della fabbrica di montaggio di Neusiedl. Il reimpiego in Estonia dei procedimenti di fabbricazione degli scarponi da sci che si avvalgono di una mano d'opera poco costosa mira essenzialmente a ridurre i costi di fabbricazione, ma non esclude affatto riduzioni di capacità.

94.
    La ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare il carattere manifestamente insufficiente delle riduzioni di capacità imposte alla HTM sui mercati degli sci, degli attacchi e degli scarponi da sci, che hanno però costituito circa il 45% del fatturato realizzato dalla HTM nel 1994.

95.
    In particolare, le statistiche relative alla contrazione dei mercati dello sci e degli scarponi da sci citate dalla ricorrente all'udienza si riferiscono a un periodo che inizia nel 1992 e termina soltanto nel 1997. In tale misura, esse sono prive di valore probatorio, in quanto la Decisione prevede che le riduzioni di capacità avverranno essenzialmente sin dal primo anno della ristrutturazione.

96.
    Per respingere l'asserzione relativa all'aumento delle vendite di sci della HTM, è sufficiente rilevare che, da un lato, essa si riferisce all'esercizio 1997, successivo alla data di adozione della Decisione, e, inoltre, con essa si fa menzione della commercializzazione di 425 000 paia di sci, vale a dire un volume di vendite notevolmente inferiore rispetto alle 596 000 paia smerciate nel 1995.

97.
    Infine, giustamente la Commissione ha potuto considerare, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, che riduzioni di capacità ancora più severe avrebberopotuto compromettere il ritorno all'efficienza della HTM, la cui presenza è stata ritenuta necessaria per prevenire la formazione di una struttura oligopolistica rinforzata nei mercati di cui trattasi. Al riguardo, si deve tener conto della chiusura delle attività nel settore del golf e dell'abbandono del settore dell'abbigliamento sportivo previsti dal piano di ristrutturazione.

98.
    In queste circostanze, si deve respingere il motivo.

Sul settimo motivo, relativo alla sproporzionalità dell'aiuto

99.
    Questo motivo può essere diviso in cinque parti.

Sulla prima parte del motivo

100.
    La Kneissl Dachstein addebita, in primo luogo, alla Decisione di non aver preso in considerazione il conferimento di capitali di +/- 80 milioni di ECU e il prestito di socio di +/- 45 milioni di ECU concessi dalla AT alla HTM nel 1993 (v. supra punto 4).

- Sulla ricevibilità

101.
    La Commissione, sostenuta in sostanza dall'HTM, eccepisce, basandosi sul principio della rigorosa concordanza dei motivi rispettivamente formulati nel procedimento amministrativo e nel ricorso, che la ricorrente non è legittimata a sollevare tale argomento, per non averlo addotto nell'ambito del procedimento amministrativo dell'aiuto.

102.
    Il Tribunale osserva che la ricorrente non sarebbe stata legittimata ad avvalersi di elementi di fatto ignoti alla Commissione e che essa non avrebbe segnalato a quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 settembre 1994 (cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 93). Per contro, nulla impedisce all'interessata di dedurre, avverso la decisione definitiva, un motivo giuridico non sollevato in sede di procedimento amministrativo (v. in tal senso, sentenza Forges de Clabeq/Commissione, già citata, punto 93).

103.
    La tesi della Commissione si basa, in realtà, sull'errata premessa secondo cui il procedimento amministrativo in forza dell'art. 93, n. 2, del Trattato consisterebbein un procedimento precontenzioso diretto contro un atto finale, mentre esso mira proprio al contrario a consentire alla Commissione di essere pienamente illuminata su tutti i dati del problema prima di adottare la propria decisione (v. in tal senso, sentenza British Airways e a./Commissione, punto 58).

104.
    Del resto, come emerge da un allegato alle osservazioni da essa presentate in risposta all'atto d'intervento della HTM, la Kneissl Dachstein ha, in realtà, quantomeno rilevato nel corso del procedimento amministrativo che la AT aveva fornito nel 1993 alla HTM un conferimento di capitale di +/- 80 milioni di ECU (v. supra punto 4), destinato a ridurre i debiti dell'HTM.

105.
    Si deve quindi respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione avverso la prima parte del motivo.

- Sulla fondatezza

106.
    La Kneissl Dachstein addebita alla Commissione di non aver affrontato, nel suo esame sulla proporzionalità dell'aiuto, la questione degli aiuti di +/- 80 milioni di ECU e di +/- 45 milioni di ECU accordati che la AT avrebbe consentito alla HTM nel 1993 (v. supra punto 14). Anche se l'art. 92 del Trattato non era applicabile precedentemente all'adesione della Repubblica d'Austria alle Comunità europee, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Commissione avrebbe tuttavia violato il divieto degli aiuti sancito dall'art. VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in prosieguo: il «GATT») e dall'art. 23, n. 1, lett. iii), dell'Accordo di libero scambio fra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria (GU 1972 L 300, pag. 2, in prosieguo: l'«ALS»). Di conseguenza, l'importo complessivo degli aiuti versati alla HTM sarebbe sproporzionato.

107.
    In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione, se avesse valutato l'insieme dei versamenti, sarebbe in tal caso giunta alla conclusione di essere in presenza di un regime di aiuti esistenti, ai sensi dell'art. 93 del Trattato. Il mero fatto che il procedimento amministrativo previsto da tale situazione non sia stato rispettato giustificherebbe di per sè l'annullamento della Decisione.

108.
    La Commissione e le intervenienti controdeducono, in sostanza, che nè l'art. 92 del Trattato, che non si applicava all'epoca, né le disposizioni del GATT e dell'ALS avrebbero obbligato la Commissione ad avviare i procedimenti previsti a proposito dei versamenti del 1993, o a prenderli in considerazione. I versamenti del 1993, ammesso che avessero potuto essere qualificati come aiuti di Stato, dovrebbero essere considerati come aiuti esistenti e rientrerebbero, in tale qualità, non nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, ma in quello stabilito dal n. 1 di questa disposizione.

109.
    Il Tribunale rileva che, alla data in cui la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo controverso (v. supra punto 15), l'art. VI del GATT e l'art. 23, n. 1, lett. iii), dell'ALS non potevano più constituire il fondamento giuridico per valutare la compatibilità con il mercato comune dei conferimenti di capitali accordati dalla AT alla HTM. Del resto, l'art. VI del GATT, relativo ai dazi antidumping e compensativi, era irrilevante, e l'art. 23, n. 1, lett. iii), dell'ALS dava alle parti contraenti una mera facoltà d'intervento avverso gli aiuti pubblici. La Commissione non ha quindi potuto violare queste due disposizioni.

110.
    Inoltre, la ricorrente non può validamente sostenere che l'insieme degli aiuti versati nel 1993 e nel 1995 costituisca un regime di aiuti esistenti, dal momento che i conferimenti di capitali accordati dalla AT alla HTM non derivano da disposizioni nazionali di applicazione generale.

111.
    Del resto, la ricorrente non può efficacemente sostenere che l'importo dell'aiuto sarebbe sproporzionato in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione i versamenti del 1993. Infatti, per valutare la proporzionalità, la Commissione non poteva che tener conto dei conferimenti di capitale considerati nel piano di ristrutturazione di cui essi costituivano la controparte e l'aiuto necessari.

112.
    Del resto, il lasso di tempo trascorso fra i versamenti del 1993 e i conferimenti di capitale accordati a partire dall'aprile 1995 (v. supra punto 7) e autorizzati dalla Decisione non consentiva il loro inserimento nell'ambito di una unica valutazione della situazione finanziaria della HTM in sede del procedimento amministrativo dell'aiuto.

113.
    Si deve quindi respingere la prima parte del motivo.

Sulla seconda parte del motivo

114.
    La Kneissl Dachstein adduce che, nonostante i conferimenti di capitali del 1993, l'HTM ha fruito di un riporto di perdite, la cui utilizzazione ai fini tributari le ha fornito un vantaggio supplementare. Orbene, secondo il punto 3.2.2 iii) degli Orientamenti, qualsiasi credito d'imposta connesso alle perdite dovrebbe essere annullato nel caso in cui l'aiuto sia utilizzato per ripianare un debito derivante da perdite precedenti.

115.
    La Commissione controdeduce che un riporto di perdite è illecito soltanto se è imputabile ad aiuti. Nella specie, sarebbe sin da ora escluso che i due conferimenti controversi costituiscano un aiuto e, anche si trattasse di un aiuto, non si dovrebbe tenerne conto.

116.
    Il Tribunale può limitarsi a rilevare che, in risposta a uno dei suoi quesiti, la HTM ha affermato, senza essere contraddetta su tale punto, che, a causa dell'insufficienza dei suoi utili imponibili, essa, in ogni caso, non è stata in grado di procedere ad una valorizzazione del riporto delle perdite dall'esercizio contabile 1993 agli esercizi 1994-1997.

117.
    Ne consegue che la seconda parte del motivo dev'essere disattesa in quanto non suffragata dai fatti.

Sulla terza parte del motivo

118.
    La Kneissl Dachstein sostiene che il versamento di un aiuto illecito è dipeso dalla conversione in fondi propri, avvenuta nell'aprile 1995, del mutuo di socio di +/- 45 milioni di ECU (v. supra punti 4 e 7), consentito dalla AT alla HTM nel 1993. Al riguardo, essa deduce dai bilanci della HTM che tale operazione era un mutuo che costituiva, malgrado il suo carattere non privilegiato, un debito del mutuatario. Salvo in caso di fallimento, ipotesi estranea al caso di specie, il creditore disporrebbe del diritto al rimborso del suo credito. L'estinzione del debito della HTM sarebbe avvenuta soltanto al momento della conversione del mutuo in capitale proprio. Orbene, l'estinzione di un'obbligo di rimborso, anche condizionato, avrebbe comportato un trasferimento di risorse della AT a favore della HTM.

119.
    Il Tribunale considera che il mutuo di socio, ammesso che abbia dovuto essere qualificato come aiuto di Stato, ha costituito sin dall'origine, indipendentemente dalla sua qualificazione nei conti della HTM, un mutuo non privilegiato destinato a sostituire fondi propri. A causa del grave eccessivo indebitamento della HTM esistente all'atto della conversione formale del mutuo in fondi propri, il rimborso del mutuo era in realtà escluso, e tale mutuo non poteva quindi essere considerato come un debito della HTM nei confronti della AT, la cui remissione avrebbe costituito un effettivo vantaggio supplementare.

120.
    Ne consegue che la conversione del mutuo in fondi propri, in quanto implicava la rinuncia da parte della AT al rimborso di un credito irrecuperabile, non ha, di per sè, procurato alcun vantaggio economico per la HTM a spese della AT, sotto forma di un trasferimento di risorse pubbliche.

121.
    Di conseguenza, la Commissione non ha commesso un errore di diritto non considerando tale conversione come un aiuto di Stato ai fini della valutazione della proporzionalità dell'aiuto.

122.
    La terza parte del motivo va quindi respinta.

Sulla quarta parte del motivo

123.
    La Kneissl Dachstein sostiene che l'aiuto finanzia di fatto tutto il programma di ristrutturazione, in quanto l'acquirente della HTM deve soltanto rimborsare i debiti precedenti. Un'azionista privato che agisca come venditore avrebbe richiesto che il gruppo Eliasch corresse rischi molto più grandi e fornisse una prestazione nettamente più elevata. La Commissione non avrebbe stabilito alcuna relazione fra la prestazione degli investitori, i corsi della ristrutturazione e, infine, l'importo dell'aiuto.

124.
    La Commissione, sostenuta, in sostanza, dalle intervenienti, osserva che l'aiuto è stato fissato per l'importo necessario al fine di ristabilire l'efficienza economica della HTM, che esso è accompagnato da una notevole riduzione di capacità produttive, e che la HTM doveva accettare ad altri notevoli sforzi per raggiungere il suo risanamento finanziario.

125.
    Il Tribunale rileva che i costi di ristrutturazione diretti, valutati dalla Commissione pari a +/- 127 milioni di ECU al punto 8.2 della Decisione, rappresentano solo una parte dell'importo totale dei costi della ristrutturazione della HTM previsti al punto 8.3 della Decisione.

126.
    In risposta ai quesiti del Tribunale, la Commissione ha precisato, in primo luogo, che ai costi di ristrutturazione diretti si aggiungono altre voci di spese connesse alla ristrutturazione finanziaria della HTM, come gli investimenti per la razionalizzazione, il rimborso e la ristrutturazione dei debiti.

127.
    La Commissione ha specificato, in secondo luogo, che il finanziamento per l'importo totale dei costi di ristrutturazione viene operato grazie a quattro fonti diverse, e cioè il conferimento di capitale da parte del gruppo Eliasch di +/- 22 milioni di ECU (v. supra punto 11), la parziale rinuncia delle banche ai loro crediti ed interessi fino a concorrenza di 47 milioni di ECU (v. supra punto 14), l'aiuto (+/- 118 milioni di ECU) (v. supra punto 20) e, infine, il contributo della HTM, prelevato da risorse proprie, nella misura del 36% dell'insieme dei costi di ristrutturazione.

128.
    Risulta, in definitiva, che il totale dei costi di ristrutturazione ammonta ad oltre 290 milioni di ECU, e che l'importo dell'aiuto è inferiore alla metà di tale somma.

129.
    In tale misura, si deve respingere la quarta parte del motivo in quanto fondata su premesse fattuali errate.

Sulla quinta parte del motivo

130.
    La Kneissl Dachstein sostiene che, se non fosse stata accompagnata da garanzie d'occupazione, la cessione della HTM avrebbe fornito un prezzo di venditamaggiore, obiettivo cui avrebbe aspirato un investitore privato. Di conseguenza, la Decisione sarebbe viziata da uno sviamento di potere, in quanto essa autorizza un aiuto che, per motivi di politica di occupazione, eccede l'importo strettamente necessario. Sarebbe stato necessario chiedersi se la chiusura o la sospensione di tutta l'impresa non avrebbe costituito l'opzione meno costosa e, di conseguenza, il legittimo modo di procedere.

131.
    Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che il comportamento di un investitore privato costituisce il criterio di qualificazione di un aiuto di Stato, ma ch'esso è irrilevante per valutarne la proporzionalità.

132.
    Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che, come emerge dal testo della Decisione, la clausola di garanzia d'occupazione riguarda soltanto tre delle fabbriche della HTM, ch'essa è limitata nel tempo e consente riduzioni di personale nella misura dal 20% al 50% dei loro organici. In ogni caso, la ricorrente omette di considerare che la HTM avrebbe dovuto versare un importo supplementare d'indennità di licenziamento se le riduzioni di organici fossero state maggiori.

133.
    Infine, in terzo luogo, il Tribunale ricorda che la Commissione non ha commesso un manifesto errore considerando che la scomparsa della HTM avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli per il mantenimento di una struttura di mercato concorrenziale. Di conseguenza, è irrilevante la questione se la chiusura o la sospensione di tutte le sedi della HTM non avrebbe costituito il modo di procedere meno oneroso.

134.
    Ne consegue che la quinta parte del motivo deve essere respinta.

135.
    In queste circostanze, si deve respingere tutto il motivo.

136.
    Da tutte le precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev'essere interamente respinto.

Sulle spese

137.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente, e va quindi condannata alle spese sostenute dalla Commissione e dall'interveniente HTM, conformemente alle loro conclusioni in tal senso.

138.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti in una causa sopporteranno le loro spese. Ne consegue che la Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese sostenute dalla Commissione e dall'interveniente Head Tyrolia Mares.

3)    La Repubblica d'Austria sopporterà le proprie spese.

Potocki
Lenaerts
Bellamy

Azizi

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Potocki

Indice

     Ambito normativo nella causa

II - 2

     Fatti all'origine della causa

II - 3

     Procedimento dinanzi al Tribunale

II - 8

     Conclusioni delle parti

II - 8

     Sulla ricevibilità

II - 9

     Nel merito

II - 10

     Portata del controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sulla compatibilità del controverso aiuto alla ristrutturazione

II - 10

     Sull'eccezione d'illegittimità sollevata contro gli Orientamenti

II - 11

     Sul primo motivo, relativo all'erroneità della premessa relativa alla scomparsa della HTM dal mercato

II - 11

     Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle condizioni generali di autorizzazione degli aiuti di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato

II - 12

     Sul terzo motivo, relativo alla mancanza di collegamento fra taluni conferimenti di capitali e il piano di ristrutturazione

II - 13

     Sul quarto motivo, relativo alla violazione del termine ragionevole impartito per l'elaborazione del piano di ristrutturazione

II - 13

     Sul quinto motivo, relativo all'inadeguatezza del piano di ristrutturazione

II - 14

     Sul sesto motivo, relativo all'insufficienza delle riduzioni di capacità imposte alla HTM

II - 16

     Sul settimo motivo, relativo alla sproporzionalità dell'aiuto

II - 17

     Sulla prima parte del motivo

II - 18

     - Sulla ricevibilità

II - 18

     - Sulla fondatezza

II - 19

     Sulla seconda parte del motivo

II - 20

     Sulla terza parte del motivo

II - 20

     Sulla quarta parte del motivo

II - 21

     Sulla quinta parte del motivo

II - 22

     Sulle spese

II - 23


1: Lingua processuale: il tedesco.