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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State – Paesi Bassi) – G.S. (C‑381/18), V.G. (C‑382/18) / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Cause riunite C-381/18 e C-382/18)1

(Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Nozione di “ragioni di ordine pubblico” – Rigetto di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare – Revoca del permesso di soggiorno di un familiare o rifiuto di rinnovarlo)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: G.S. (C‑381/18), V.G. (C‑382/18)

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 6 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

2)    L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’articolo 17 della direttiva in parola, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

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1 GU C 294 del 20.8.2018.