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Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2021 – Achema e Lifosa / Commissione

(Causa T-300/19)1

[«Aiuti di Stato – Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Aiuto al funzionamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase preliminare di esame – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Violazione dei diritti procedurali – Disciplina del 2008 in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale – Disciplina del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014–2020 – Articolo 30 TFUE – Articolo 110 TFUE – Insieme di indizi concordanti»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Achema AB (Jonava, Lituania) e Lifosa AB (Kedainiai, Lituania) (rappresentanti: E. Righini et N. Solárová, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: K. Dieninis e R. Dzikovič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 9209 final della Commissione, dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile (GU 2019, C 61, pag. 1)

Dispositivo

La decisione C(2018) 9209 final della Commissione, dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile, è annullata.

La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese quelle sostenute da Achema AB et Lifosa AB.

La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 238 del 15.7.2019.