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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 gennaio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità»

Nella causa C‑147/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 5 marzo 2021, pervenuta in cancelleria l’8 marzo 2021, nel procedimento

Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF),

Florame,

Hyteck Aroma-Zone,

Laboratoire Gilbert,

Laboratoire Léa Nature,

Laboratoires oméga Pharma France,

Pierre Fabre Médicament,

Pranarom France,

Puressentiel France

contro

Ministre de la Transition écologique,

Premier ministre,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicaments, Pranarom France e Puressentiel France, da A. Bost, V. Lehmann e M. Ragot, avvocati;

–        per il governo francese, da G. Bain e T. Stéhelin, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Lindenthal e F. Thiran, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 (GU 2014, L 103, pag. 22) (in prosieguo: il «regolamento n. 528/2012»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF; comitato interprofessionale degli olii essenziali francesi) e otto società operanti nel settore degli olii essenziali, da una parte, e il ministre de la Transition écologique (Ministro della Transizione ecologica, Francia)  e il  Premier ministre (Primo ministro, Francia), dall’altra, in merito a ricorsi diretti all’annullamento, da un lato, del decreto n. 2019-642, del 26 giugno 2019, relativo alle pratiche commerciali vietate per talune categorie di biocidi (JORF del 27 giugno 2019, pag. 10), e, dall’altro, del decreto n. 2019-643, del 26 giugno 2019, relativo alla pubblicità commerciale di talune categorie di biocidi (JORF del 27 giugno 2019, pag. 11).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando da 1 a 3, 6, 28 e 31 del regolamento n. 528/2012 sono così formulati:

«(1)      I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, i biocidi possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso.

(2)      I biocidi dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento. Gli articoli trattati dovrebbero essere immessi sul mercato solo se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati o che sono in essi incorporati sono approvati conformemente al presente regolamento.

(3)      Il presente regolamento è volto a migliorare la libera circolazione dei biocidi all’interno dell’Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell’ambiente. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, quali le donne incinte e i bambini. Il presente regolamento dovrebbe fondarsi sul principio di precauzione al fine di assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi per la salute umana o animale o effetti inaccettabili sull’ambiente. Al fine di eliminare, per quanto possibile, gli ostacoli al commercio di biocidi, è opportuno stabilire norme relative all’approvazione dei principi attivi e alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, comprese norme sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e sul commercio parallelo.

(...)

(6)      Tenuto conto delle principali modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme vigenti, un regolamento è lo strumento giuridico adeguato a sostituire la direttiva 98/8/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998, L 123, pag. 1)] per stabilire norme chiare, dettagliate e direttamente applicabili. Un regolamento garantisce, inoltre, che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente e in maniera armonizzata in tutta l’Unione.

(...)

(28)      Per assicurare che siano messi a disposizione sul mercato esclusivamente biocidi che rispettano le pertinenti disposizioni del presente regolamento, i biocidi dovrebbero essere autorizzati dalle autorità competenti per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nel territorio di uno Stato membro o in parte di esso oppure dalla Commissione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso all’interno dell’Unione.

(...)

(31)      È necessario stabilire principi comuni per la valutazione e l’autorizzazione dei biocidi in modo da garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità competenti».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Scopo e oggetto», così prevede:

«1.      Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.

2.      Il presente regolamento disciplina:

a)      la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;

b)      l’autorizzazione dei biocidi;

c)      il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione;

d)      la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione;

e)      l’immissione sul mercato di articoli trattati».

5        L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Un elenco dei tipi di biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con le rispettive descrizioni, è riportato nell’allegato V.

(...)

3.      Fatte salve eventuali esplicite disposizioni contrarie nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei seguenti atti normativi:

(...)

k)      direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa [GU 2006, L 376, pag. 21];

(...)

m)      regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele[, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 2008, L 353, pag. 1).

(...)».

6        Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni»:

«1.      Ai fini del presente regolamento si intendono per:

(...)

i)      “messa a disposizione sul mercato”, la fornitura, nel corso di un’attività commerciale, di un biocida o di un articolo trattato per la distribuzione o l’uso, a titolo oneroso o gratuito;

j)      “immissione sul mercato”, la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;

k)      “uso”, qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l’applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l’articolo trattato al di fuori dell’Unione;

(...)

y)      “annuncio pubblicitario”, forma di promozione della vendita o dell’uso di biocidi, tramite la stampa, mezzi elettronici di comunicazione o altri mezzi di comunicazione;

(...)».

7        Il capo IV del regolamento n. 528/2012, intitolato «Principi generali concernenti l’autorizzazione dei biocidi», contiene l’articolo 17 dello stesso, a sua volta intitolato «Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi», così formulato:

«1.      I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento.

(...)

5.      I biocidi sono usati nel rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e dei requisiti in materia di etichettatura e imballaggio di cui all’articolo 69.

L’uso corretto prevede l’applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l’uso dei biocidi al minimo necessario e di adottare le precauzioni appropriate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire al pubblico delle informazioni appropriate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego.

(...)».

8        L’articolo 18 di tale regolamento, intitolato «Misure per l’uso sostenibile dei biocidi», prevede quanto segue:

«Entro il 18 luglio 2015 la Commissione, sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra come il presente regolamento contribuisca all’utilizzo sostenibile dei biocidi e l’eventuale necessità di introdurre misure aggiuntive, in particolare per gli utilizzatori professionali, al fine di ridurre i rischi posti dai biocidi alla salute umana, alla salute animale e all’ambiente. Tale relazione esamina fra l’altro:

a)      la promozione delle migliori prassi come mezzo per ridurre al minimo l’uso dei biocidi;

b)      gli approcci più efficaci per monitorare l’uso dei biocidi;

c)      lo sviluppo e l’applicazione di principi di gestione integrata dei parassiti in relazione all’uso di biocidi;

d)      i rischi posti dall’uso dei biocidi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, luoghi pubblici, case di riposo o in prossimità di acque superficiali o sotterranee e l’eventuale necessità di misure aggiuntive per ovviare a tali rischi;

e)      il contributo che una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l’applicazione dei biocidi potrebbe dare all’uso sostenibile.

Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta una proposta da adottare secondo la procedura legislativa ordinari».

9        Ai sensi dell’articolo 19 di detto regolamento, intitolato «Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione»:

«1.      Un biocida diverso da quelli ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all’articolo 25, è autorizzato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      i principi attivi sono iscritti nell’allegato I o sono approvati per il tipo di prodotto pertinente e sono soddisfatte tutte le condizioni specificate per i principi attivi in questione;

b)      è accertato, alla luce dei principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all’allegato VI, che il biocida, se usato come previsto dall’autorizzazione e tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 2 del presente articolo, rispetta i seguenti criteri:

i)      il biocida è sufficientemente efficace;

ii)      il biocida non ha effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio, in particolare una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, né causa sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;

iii)      il biocida non ha effetti inaccettabili, immediati o ritardati, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell’uomo, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o degli animali, direttamente o attraverso l’acqua potabile, gli alimenti, i mangimi o l’aria o attraverso altri effetti indiretti;

(iv) il biocida non ha effetti inaccettabili, di per se stesso o a livello di residui, sull’ambiente (…)».

10      L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti relativi alle domande di autorizzazione», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Il richiedente un’autorizzazione trasmette, unitamente alla domanda, i seguenti documenti:

a)      per biocidi diversi dai biocidi rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 25:

i)      un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida rispondente ai requisiti di cui all’allegato III;

ii)      un sommario delle caratteristiche del biocida comprendente le informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) nonché lettere da e) a q), a seconda dei casi;

iii)      un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II per ogni principio attivo contenuto nel biocida;

b)      per biocidi che il richiedente ritiene rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 25:

i)      un sommario delle caratteristiche del biocida di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo;

ii)      i dati di efficacia; e

iii)      qualsiasi altra informazione pertinente a sostegno della conclusione che il biocida risponde alle condizioni di cui all’articolo 25».

11      Il capo V del regolamento n. 528/2012, intitolato «Procedura di autorizzazione semplificata», contiene gli articoli da 25 a 28, che prevedono la procedura di autorizzazione applicabile ai biocidi che soddisfano determinate condizioni.

12      Nel capo XIII di tale regolamento, intitolato «Articoli trattati», si trova l’articolo 58, a sua volta intitolato «Immissione sul mercato di articoli trattati», che al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Gli articoli trattati sono immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate».

13      Il capo XV di detto regolamento, intitolato «Informazione e comunicazione», comprende una sezione 2, a sua volta intitolata «Informazioni sui biocidi», composta dagli articoli da 69 a 73 del medesimo regolamento. L’articolo 69, a sua volta intitolato «Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi», prevede quanto segue:

«1.      I titolari dell’autorizzazione provvedono affinché i biocidi siano classificati, imballati ed etichettati conformemente al sommario approvato delle caratteristiche dei biocidi, in particolare alle frasi di rischio e ai consigli di prudenza di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera i), e, se applicabile, di cui alla direttiva 1999/45/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU 1999, L 200, pag. 1)] e, se del caso, al regolamento [n. 1272/2008].

Inoltre, i prodotti che possono essere confusi con alimenti, incluse le bevande, o i mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di confusione. Se sono accessibili al pubblico, essi contengono componenti che ne scoraggiano il consumo e, in particolare, non sono attraenti per i bambini.

2.      Oltre a ottemperare al paragrafo 1, i titolari dell’autorizzazione provvedono affinché le etichette non siano ingannevoli riguardo ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente, ovvero riguardo alla sua efficacia, e in nessun caso esse riportano le diciture «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe. Inoltre, sull’etichetta devono figurare in modo chiaro e indelebile le seguenti informazioni:

(...)

f)      gli usi per i quali il prodotto è autorizzato;

g)      le modalità d’uso, la frequenza di applicazione e la dose, espressa in unità metriche, in maniera significativa e comprensibile per l’utilizzatore, per ogni tipo di uso previsto secondo i termini dell’autorizzazione;

(...)

i)      qualora sia allegato un apposito foglio di istruzioni, la dicitura “Prima dell’uso leggere le istruzioni accluse” e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili;

(...)

m)      se applicabile, le categorie di utilizzatori cui è limitato l’uso del biocida;

n)      se applicabili, le informazioni su eventuali pericoli specifici per l’ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle disposizioni per evitare la contaminazione delle acque;

(...)

3.      Gli Stati membri possono chiedere:

a)      che siano forniti modelli o progetti dell’imballaggio, dell’etichetta e dei fogli di istruzioni;

b)      che i biocidi messi a disposizione sul mercato nel loro territorio siano dotati di etichette redatte nella o nelle loro lingue ufficiali».

14      Il capo XV del regolamento n. 528/2012 contiene altresì l’articolo 72, intitolato «Pubblicità», che è formulato come segue:

«1.      Oltre a rispettare il regolamento [n. 1272/2008], qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi è accompagnato dalle frasi “Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto”. Le frasi sono chiaramente distinguibili e leggibili rispetto al resto dell’annuncio.

2.      L’inserzionista può sostituire il termine “biocidi” nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato.

3.      Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscono al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule “biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali” o indicazioni analoghe».

15      L’allegato V di tale regolamento, intitolato «Tipi di biocidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e relative descrizioni», così dispone:

«Gruppo 1: Disinfettanti

(...)

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

(...)

Tipo di prodotto 4: Settore dell’alimentazione umana e animale

(...)

Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

(...)

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

(...)».

 Diritto francese

16      L’articolo L. 522-5-3 del codice dell’ambiente dispone quanto segue:

«È vietata qualsiasi pubblicità commerciale di talune categorie di biocidi definite dal regolamento [n. 528/2012].

In deroga al primo comma del presente articolo, la pubblicità diretta agli utilizzatori professionali è autorizzata, nei punti di distribuzione dei prodotti a tali utilizzatori e nelle pubblicazioni loro destinate.

Un decreto da emanare previa consultazione del Conseil d’État [Consiglio di Stato] specificherà le categorie di prodotto interessate in funzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente, nonché le condizioni di presentazione delle inserzioni pubblicitarie. Tali inserzioni pubblicitarie segnalano le buone pratiche nell’uso e nell’applicazione dei prodotti, per la tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, nonché i potenziali pericoli per la salute umana e animale e per l’ambiente».

17      L’articolo L. 522-18 di tale codice prevede:

«Nella vendita di biocidi quali definiti all’articolo L. 522-1, sono vietati le riduzioni di prezzo, gli sconti, i ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita ai sensi dell’articolo L. 441-1 del codice del commercio, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti. È vietata qualsiasi pratica commerciale diretta ad eludere, direttamente o indirettamente, tale divieto mediante la concessione di riduzioni, sconti o ristorni su un’altra gamma di prodotti vincolata all’acquisto di detti biocidi.

Un decreto da emanare previa consultazione del Consiglio di Stato specificherà le categorie di prodotto interessate in funzione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente».

18      Ai sensi dell’articolo R. 522-16-1 del medesimo codice, introdotto con il decreto n. 2019-642, del 26 giugno 2019, adottato in applicazione dell’articolo L. 522-18 del codice dell’ambiente:

«Le categorie di prodotto menzionate all’articolo L. 522-18, in relazione alle quali sono vietate determinate pratiche commerciali, sono i prodotti rientranti nei tipi 14 e 18 definiti dal regolamento [n. 528/2012].

Le presenti disposizioni non si applicano ai biocidi ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata conformemente all’articolo 25 dello stesso regolamento».

19      A termini dell’articolo R. 522-16-2 del medesimo codice, introdotto con il decreto n. 2019-643, del 26 giugno 2019, adottato in applicazione dell’articolo L. 522-5-3 del codice dell’ambiente:

«I. – Le categorie di biocidi di cui all’articolo L. 522-5-3, in relazione alle quali è vietato fare pubblicità commerciale diretta al pubblico, sono le seguenti:

1º      I prodotti rientranti nei tipi 14 e 18 definiti dal regolamento [n. 528/2012];

2°      I prodotti rientranti nei tipi 2 e 4 definiti dal medesimo regolamento e classificati, secondo le disposizioni del regolamento [n. 1272/2008], come pericolosi per l’ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H 400) e tossicità cronica categoria 1 (H 410).

II. – Per i prodotti di cui al paragrafo I, ogni pubblicità rivolta ai professionisti sarà effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 72 del regolamento [n. 528/2012], citato al punto 1° del paragrafo I. Essa deve inoltre indicare, in modo chiaro e leggibile, i seguenti elementi:

1°      Le due frasi seguenti: “Prima di ogni utilizzo, assicuratevi che l’uso di tale prodotto sia indispensabile, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico. Privilegiate, ove possibile, metodi alternativi e prodotti che presentino il minor rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente».

2°      L’indicazione del tipo di biocida associato al prodotto, quale definito nell’allegato V del regolamento [n. 528/2012] sopra menzionato.

III. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai biocidi ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata conformemente all’articolo 25 del regolamento [n. 528/2012]».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

20      Con due atti introduttivi di ricorso, le ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) taluni ricorsi per eccesso di potere diretti all’annullamento, da un lato, del decreto n. 2019-642, del 26 giugno 2019, e, dall’altro, del decreto n. 2019-643, del 26 giugno 2019. Dalla decisione di rinvio emerge che tali decreti hanno inserito le disposizioni di cui agli articoli R. 522-16-1 e R. 522-16-2 del codice dell’ambiente, che costituiscono le disposizioni regolamentari applicative degli articoli L. 522-18 e L. 522-5-3.

21      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno sostenuto, segnatamente, che i suddetti decreti sarebbero privi di base giuridica, in quanto adottati in violazione del regolamento n. 528/2012.

22      Secondo il giudice del rinvio, detto regolamento non contiene alcuna disposizione che autorizzi uno Stato membro a prevedere misure restrittive come quelle di cui agli articoli L. 522-18 e L. 522-5-3 del codice dell’ambiente o che glielo vieti. Si porrebbe quindi la questione se siffatte misure, non previste dal regolamento in discorso, possano essere adottate senza pregiudicare quest’ultimo. Al riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che le disposizioni legislative in applicazione delle quali sono stati adottati i decreti menzionati al punto 20 della presente sentenza hanno lo scopo di prevenire gli inconvenienti che l’uso eccessivo di taluni biocidi presenta per la salute pubblica e l’ambiente. È vero che tale obiettivo non sarebbe in contraddizione con quelli perseguiti dal regolamento n. 528/2012. Tuttavia, i divieti previsti dalle disposizioni legislative di cui trattasi interverrebbero nell’ambito dell’immissione sul mercato dei biocidi che il regolamento citato mira ad armonizzare a livello dell’Unione senza che quest’ultimo rinvii all’adozione di disposizioni di attuazione da parte degli Stati membri e senza che siffatte norme siano rese necessarie per garantire la piena efficacia del medesimo regolamento.

23      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento [n. 528/2012] osti a che uno Stato membro adotti, nell’interesse della sanità pubblica e dell’ambiente, norme restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità come quelle contenute negli articoli L. 522-18 e L. 522-5-3 del code de l’environnement (codice dell’ambiente). Se del caso, a quali condizioni uno Stato membro possa adottare misure siffatte».

 Sulla questione pregiudiziale

24      In via preliminare si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, non solo riformulare la questione ad essa sottoposta, ma anche prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale (sentenza del 16 maggio 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

25      Nel caso di specie la Corte è chiamata a pronunciarsi, in generale, sull’interpretazione del regolamento n. 528/2012 per stabilire, sostanzialmente, se la normativa controversa nel procedimento principale riguardi un settore armonizzato dalle disposizioni di tale regolamento e, se del caso, se quest’ultimo osti a detta normativa.

26      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualsiasi misura nazionale in un settore che sia stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello dell’Unione dev’essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario (sentenza del 24 febbraio 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

27      Pertanto, la questione sollevata dal giudice nazionale deve essere intesa come relativa, in primo luogo, all’interpretazione del regolamento considerato e poi, in secondo luogo, nell’ipotesi in cui tale regolamento non abbia proceduto ad un’armonizzazione esaustiva, all’interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci, vale a dire gli articoli 34 e 36 TFUE.

28      Pertanto, allo scopo di fornire al giudice del rinvio una risposta utile ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, occorre ritenere che con la sua questione quest’ultimo chieda, in sostanza, se il regolamento n. 528/2012 e, eventualmente, gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

–        che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite o tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, inclusi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento di cui trattasi (in prosieguo: i «biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18»);

–        che imponga l’apposizione di una dicitura sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti per i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, inclusi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012 (in prosieguo: i «biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4»), nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, e

–        che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18.

 Sul divieto di talune pratiche commerciali

29      In via preliminare, occorre ricordare che le pratiche commerciali vietate dall’articolo L. 522-18 del codice dell’ambiente sono costituite da riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relativamente ai biocidi.

30      Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio si evince che gli articoli L. 522-18 e R. 522-16-1 del codice dell’ambiente non vertono sulle condizioni cui devono rispondere i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18 per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio, ma vietano talune pratiche commerciali nella vendita di tali prodotti, così da disciplinare unicamente le modalità di commercializzazione di detti prodotti.

31      In primo luogo, occorre rilevare che, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 528/2012 ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. A tal fine, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento precisa che quest’ultimo disciplina la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione.

32      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 528/2012 definisce la messa a disposizione sul mercato come la fornitura, nel corso di un’attività commerciale, di un biocida o di un articolo trattato per la distribuzione o l’uso, a titolo oneroso o gratuito, mentre l’uso è definito dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), dello stesso regolamento come qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l’applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l’articolo trattato al di fuori dell’Unione.

33      Ne consegue che le norme di detto regolamento relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi sono sufficientemente ampie da ricomprendere le pratiche commerciali connesse alla vendita di tali prodotti. Va tuttavia rilevato, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 28 a 30 delle sue conclusioni, che il medesimo regolamento non contiene alcuna disposizione diretta ad armonizzare le norme che disciplinano siffatte pratiche. Inoltre, come si evince dalla lettura combinata degli articoli 17, 19 e 20 del regolamento n. 528/2012, letti alla luce dei considerando 2, 3, 28 e 31 dello stesso, il regolamento in questione ha lo scopo di istituire un regime di autorizzazione preventiva che consenta la messa a disposizione sul mercato dei biocidi e stabilire principi comuni per la valutazione delle domande di autorizzazione di tali prodotti, senza tuttavia armonizzare tutti gli aspetti della commercializzazione di questi ultimi.

34      Si deve pertanto ritenere che il regolamento n. 528/2012 non miri ad armonizzare le norme relative alle pratiche commerciali connesse alla vendita di biocidi, come quelle contenute negli articoli L. 522-18 e R. 522-16-1 del codice dell’ambiente.

35      Ne consegue che tale regolamento non osta ad una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali nella vendita di biocidi, quali i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18.

36      In secondo luogo, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, e tenuto conto di quanto ricordato al punto 27 della presente sentenza, occorre stabilire se l’articolo 34 TFUE osti a una simile normativa nazionale.

37      Al riguardo, da giurisprudenza costante risulta che qualunque misura di uno Stato membro idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi della suddetta disposizione (sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5, e del 3 luglio 2019, Delfarma, C‑387/18, EU:C:2019:556, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

38      Tuttavia, non è idonea a ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio tra gli Stati membri ai sensi della suindicata giurisprudenza l’applicazione, a prodotti provenienti da altri Stati membri, di disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempre che esse siano applicabili nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempre che incidano in ugual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali condizioni siano adempiute, l’applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da detto Stato non costituisce elemento atto ad impedire l’accesso dei prodotti considerati al mercato o ad ostacolarlo più di quanto possono risultarne ostacolati i prodotti nazionali (sentenze del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia, C‑110/05, EU:C:2009:66, punto 36; del 2 dicembre 2010, Ker-Optika, C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 51, e del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt, C‑221/15, EU:C:2016:704, punto 35).

39      Nel caso di specie, come rilevato al punto 30 della presente sentenza, gli articoli L. 522-18 e R. 522-16-1 del codice dell’ambiente non vertono sulle condizioni cui devono rispondere i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18 per ottenere l’autorizzazione all’immissione sul mercato. In realtà, essi vietano talune pratiche commerciali nella vendita di tali prodotti, e di conseguenza disciplinano unicamente modalità di commercializzazione di detti prodotti. Pertanto, le disposizioni di cui trattasi devono essere considerate come disciplinanti modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 38 della presente sentenza.

40      Orbene, una normativa nazionale che disciplina le modalità di vendita di taluni prodotti può però sfuggire al divieto di cui all’articolo 34 TFUE solo se soddisfa le due condizioni precisate in tale punto 38.

41      Quanto alla prima condizione, risulta dagli elementi forniti alla Corte dal giudice del rinvio che gli articoli L. 522-18 e R. 522-16-1 del codice dell’ambiente, menzionati al punto 39 della presente sentenza, si applicano indistintamente a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio francese.

42      Quanto alla seconda condizione, spetta al suddetto giudice valutare se le disposizioni citate incidano in ugual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

43      Nel caso di specie, dagli elementi portati a conoscenza della Corte non risulta che la normativa in esame nel procedimento principale operi una distinzione a seconda dell’origine dei biocidi di cui trattasi. Occorre tuttavia verificare se tale normativa non sia, di fatto, in grado di ostacolare l’accesso al mercato francese dei biocidi interessati provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto a quello dei prodotti nazionali.

44      In proposito, una normativa nazionale che vieti determinate pratiche commerciali nella vendita di taluni tipi di biocidi è atta, in linea di principio, a restringere il volume totale delle vendite dei prodotti in questione nello Stato membro interessato e, conseguentemente, può pregiudicare il volume delle vendite di detti prodotti provenienti da altri Stati membri. Tale rilievo, tuttavia, non è sufficiente per qualificare la normativa in questione come misura di effetto equivalente (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, A-Punkt Schmuckhandel, C‑441/04, EU:C:2006:141, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

45      È vero, come sostengono la Commissione e le ricorrenti nel procedimento principale, che le pratiche commerciali quali sconti e ristorni, cui fanno riferimento gli articoli L. 522-18 e R. 522-16-1 del codice dell’ambiente, configurano metodi di commercializzazione che possono risultare efficaci per consentire ai prodotti provenienti da altri Stati membri di accedere ad un mercato nazionale, dato che influiscono sul prezzo di vendita di tali prodotti.

46      Tuttavia, il fatto che una normativa nazionale vieti metodi di commercializzazione presumibilmente efficaci non è sufficiente per ritenere che la stessa normativa ricada nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 34 TFUE. Una normativa del genere, infatti, può costituire una misura di effetto equivalente solo se il divieto dei metodi di commercializzazione di cui trattasi incide sui prodotti provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali.

47      In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio stabilire se il divieto di talune pratiche commerciali, previsto agli articoli L. 522-18 e R. 522‑16-1 del codice dell’ambiente, incida sull’accesso al mercato dei biocidi di cui trattasi originari di altri Stati membri in misura maggiore rispetto a quello di tali prodotti provenienti dalla Francia. In particolare, spetta ad esso valutare se, come sostenuto dal governo francese in udienza, le disposizioni in questione riguardino una ristretta gamma di metodi di commercializzazione dei biocidi considerati e se, di conseguenza, i metodi di commercializzazione che non sono vietati da dette disposizioni garantiscano ai prodotti provenienti da altri Stati membri l’accesso al mercato nazionale.

48      Se, al termine di tale esame, detto giudice constatasse che la normativa nazionale in esame nel procedimento principale incide sull’accesso al mercato francese dei biocidi considerati provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto a quello di tali prodotti provenienti dalla Francia, esso dovrà stabilire se detta normativa sia giustificata da uno o più dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE o da una o più esigenze imperative di interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte.

49      Al riguardo, in primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo L. 522-18 del codice dell’ambiente ha lo scopo di evitare gli inconvenienti che l’uso eccessivo di taluni tipi di biocidi presenta per la salute pubblica e per l’ambiente.

50      Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, si deve ricordare, da un lato, che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché detto livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità (sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika, C‑108/09, EU:C:2010:725, punto 58).

51      Dall’altro, risulta da una giurisprudenza costante che la tutela dell’ambiente costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Capoda Import-Export, C‑354/14, EU:C:2015:658, punto 43).

52      Pertanto, dalle indicazioni fornite alla Corte emerge che la normativa in esame nel procedimento principale è atta a rispondere a motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

53      In secondo luogo, spetta alle autorità nazionali, in ciascun caso specifico, dimostrare che la normativa nazionale di cui trattasi soddisfa il principio di proporzionalità, vale a dire che essa è necessaria per realizzare l’obiettivo invocato, e che quest’ultimo non potrebbe essere raggiunto con divieti o limitazioni di minore portata o che incidano in misura minore sul commercio all’interno dell’Unione. A tal fine, spetta a dette autorità fornire le prove necessarie a questo scopo. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere quindi corredate da un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura adottata dallo Stato interessato, nonché da elementi precisi che consentano di suffragare le sue argomentazioni (sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punti 53 e 54).

54      Ne consegue che, quando un giudice nazionale esamina una normativa nazionale rispetto alla giustificazione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, esso deve verificare in modo obiettivo se gli elementi di prova forniti dallo Stato membro interessato consentano ragionevolmente di ritenere che gli strumenti scelti siano idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti nonché se sia possibile conseguire questi ultimi attraverso misure meno restrittive della libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 59).

55      A questo proposito, per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale in esame nel procedimento principale di raggiungere gli obiettivi invocati, il governo francese ha sottolineato che tale normativa mira a evitare e a ridurre l’esposizione della popolazione, degli animali e dell’ambiente ai biocidi considerati, limitando gli incentivi ad un uso eccessivo e talvolta inadeguato di tali prodotti.

56      Sebbene la normativa di cui trattasi non appaia tale da consentire di eliminare ogni rischio di inutile dispersione dei biocidi in questione, ciò non toglie che, escludendo che un acquirente possa beneficiare di un qualsiasi vantaggio finanziario nell’acquisto di tali prodotti, essa è idonea a prevenire qualunque inappropriato acquisto di detti prodotti e, pertanto, di ridurre i rischi connessi all’esposizione della popolazione, degli animali e dell’ambiente ad un uso eccessivo degli stessi biocidi. Come ha rilevato il governo francese, infatti, tale normativa risulta adeguata ad evitare fenomeni di accumulo di detti prodotti nell’ambiente e l’inquinamento delle acque che ne potrebbe derivare. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la normativa in esame nel procedimento principale appare idonea a conseguire gli obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

57      Per quanto riguarda il carattere necessario e proporzionale del divieto di determinate pratiche commerciali nella vendita di taluni tipi di biocidi, si deve ritenere che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 72 a 75 delle sue conclusioni, tale divieto non ecceda quanto è necessario, dal momento che misure di informazione supplementari richieste nella vendita di tali prodotti, vale a dire quelle previste nell’ambito dell’articolo 17, paragrafo 5, e dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012, non possono controbilanciare l’attrattiva di un’offerta di sconti e ristorni o della fornitura di campioni gratuiti di biocidi al momento del loro acquisto.

58      Inoltre, dalle indicazioni del giudice del rinvio emerge, da un lato, che la normativa in esame nel procedimento principale mira a vietare la pratica di sconti e di ristorni solo nella vendita di biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, vale a dire quelli che presentano i rischi più elevati per la salute umana e, dall’altro, che tale normativa non si applica ai biocidi ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata a norma dell’articolo 25 del regolamento n. 528/2012.

59      Gli articoli 34 e 36 TFUE devono pertanto essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che vieta talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite o tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, qualora tale normativa sia giustificata da obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire la realizzazione di tali obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 Sugli obblighi in materia di pubblicità rivolta ai professionisti

60      In via preliminare, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 528/2012 ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, l’articolo 72 del regolamento in questione è l’unica disposizione dello stesso che fa riferimento alla pubblicità dei biocidi. È quindi alla luce di tale disposizione che occorre valutare se detto regolamento osti ad una normativa nazionale che impone l’apposizione di una dicitura sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti per taluni tipi di biocidi.

61      Occorre quindi ritenere che il giudice del rinvio chieda se l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista da tale articolo, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18.

62      A tal riguardo, l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 prevede, al suo paragrafo 1, che qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi deve rispettare il regolamento n. 1272/2008 e contenere una formula precisa che deve essere chiaramente distinguibile e leggibile. Tale formula è la seguente: «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». Il paragrafo 2 di detto articolo si limita a stabilire che l’inserzionista possa sostituire il termine «biocidi» nella formula obbligatoria con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato. Il paragrafo 3 dello stesso articolo dispone, a sua volta, che gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscano al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. Quest’ultima disposizione vieta anche formule quali «biocida a basso rischio», «non tossico» o «rispettoso dell’ambiente».

63      Ne consegue che, con l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012, il legislatore dell’Unione ha inteso fornire un quadro dettagliato e completo per la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all’uso dei biocidi che possono figurare negli annunci pubblicitari relativi a tali prodotti, dato che l’articolo citato stabilisce una formula obbligatoria, vieta espressamente determinate formule e, più in generale, mira a vietare qualsiasi indicazione pubblicitaria che possa indurre in errore l’utilizzatore quanto ai rischi che simili prodotti possano presentare.

64      Dai considerando 1 e 3 del regolamento n. 528/2012 risulta inoltre che il legislatore dell’Unione ha inteso perseguire un equilibrio specifico tra la libera circolazione dei biocidi e un livello elevato di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.

65      Da un’interpretazione letterale dell’articolo 72 del regolamento n. 528/2012, alla luce dei considerando 1 e 3 di quest’ultimo, si evince che il settore riguardante le diciture relative ai rischi associati all’uso dei biocidi utilizzabili nell’ambito della pubblicità di tali prodotti è stato armonizzato in modo completo, dal legislatore dell’Unione.

66      Una simile interpretazione è corroborata dal requisito di leggibilità di tali diciture, come precisato nell’ultima frase dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012. Si deve infatti rilevare che diciture complementari a quelle di cui a tale disposizione rischierebbero di compromettere la leggibilità di queste, e ciò anche qualora dette diciture complementari non fossero in conflitto con gli obiettivi di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.

67      Conseguentemente, l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che imponga l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista da tale articolo, per qualsiasi annuncio pubblicitario rivolto ai professionisti per i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18.

 Sul divieto della pubblicità rivolta al pubblico

68      In primo luogo, occorre stabilire se il regolamento n. 528/2012 osti ad una normativa nazionale come quella risultante dagli articoli L. 522-5-3 e R. 522-16-2 del codice dell’ambiente, che vieta qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18.

69      Come osservato al punto 63 della presente sentenza, dall’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso fornire un quadro dettagliato e completo per la formulazione delle diciture relative ai rischi associati all’uso dei biocidi che possono figurare negli annunci pubblicitari di tali prodotti. Il legislatore non ha tuttavia inteso disciplinare tutti gli aspetti relativi alla pubblicità dei biocidi e, in particolare, escludere la possibilità per gli Stati membri di vietare gli annunci pubblicitari destinati al pubblico.

70      Ne consegue che l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 non osta ad una normativa nazionale che vieti qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18.

71      Ciò premesso, in secondo luogo, si deve valutare se l’articolo 34 TFUE osti a una simile normativa.

72      Al riguardo, come ricordato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, occorre verificare se tale normativa costituisca una normativa disciplinante le modalità di vendita di prodotti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza, applicabile a tutti gli operatori interessati che svolgano la loro attività sul territorio nazionale e che incida in ugual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

73      Nel caso di specie, si deve ricordare che, in base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, gli articoli L. 522-5-3 e R. 522-16-2 del codice dell’ambiente non vertono sui requisiti cui devono rispondere i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18 per ottenere l’autorizzazione all’immissione sul mercato. Invece, tali disposizioni prevedono un divieto di fare pubblicità al pubblico nella vendita di detti prodotti così da disciplinare unicamente le modalità della commercializzazione di questi ultimi. Ne consegue che le disposizioni in esame possono essere considerate come disciplinanti le modalità di vendita ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza.

74      Orbene, una normativa nazionale che disciplini le modalità di vendita di taluni prodotti può tuttavia esulare dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE solo se soddisfa le due condizioni enunciate al punto 38 della presente sentenza.

75      Quanto alla prima condizione, dagli elementi forniti alla Corte dal giudice del rinvio risulta che gli articoli L. 522-5-3 e R. 522‑16-2 del codice dell’ambiente si applicano indistintamente a tutti gli operatori interessati che esercitano la loro attività sul territorio francese.

76      Quanto alla seconda condizione, spetta a tale giudice valutare se le disposizioni citate incidano in ugual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

77      Nel caso di specie, dagli elementi di cui dispone la Corte non risulta che la normativa in esame nel procedimento principale operi una distinzione a seconda dell’origine dei biocidi di cui trattasi. Occorre però verificare se tale normativa non sia in grado, di fatto, di ostacolare l’accesso al mercato francese dei biocidi interessati provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto a quello dei prodotti nazionali.

78      In proposito, sebbene la Corte abbia dichiarato che una normativa nazionale che limiti o vieti talune forme di pubblicità a favore di determinati prodotti può essere tale da ridurre il volume di vendita di questi e, pertanto, può incidere in misura maggiore sui prodotti provenienti da altri Stati membri, essa ha tuttavia subordinato tale rilievo all’individuazione di una specifica difficoltà che caratterizza un dato mercato di prodotto e che un operatore deve fronteggiare per entrare nel mercato nazionale, come l’esistenza di prassi sociali tradizionali, abitudini o usi locali o, ancora, la circostanza che la modalità di vendita oggetto del divieto costituisca potenzialmente la soglia per accedere al mercato nazionale considerato (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2001, Gourmet International Products, C‑405/98, EU:C:2001:135, punti 19 e 21; del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, punto 25, nonché del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 41).

79      Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che il mercato francese dei biocidi sia caratterizzato dall’esistenza di una o di più difficoltà specifiche, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, cosicché non pare che il divieto di qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore di taluni biocidi incida in misura maggiore sulla commercializzazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

80      Se, al termine di tale esame, detto giudice tuttavia constatasse che la normativa in esame nel procedimento principale incide sull’accesso al mercato francese dei biocidi provenienti da altri Stati membri in misura maggiore rispetto a quello di tali prodotti provenienti dalla Francia, esso dovrà stabilire se la normativa di cui trattasi trovi giustificazione in uno o più dei motivi di interesse generale elencati all’articolo 36 TFUE o da una o più esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte.

81      Al riguardo, come emerge dal punto 49 della presente sentenza, la decisione di rinvio precisa che la normativa in esame nel procedimento principale ha lo scopo di evitare gli inconvenienti che l’uso eccessivo di taluni biocidi presenta per la salute e l’ambiente.

82      Pertanto, occorre constatare che la normativa in questione è idonea a conseguire gli obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente, nella misura in cui prevede il divieto di qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore di alcuni di tali prodotti, divieto che costituisce uno strumento atto a limitare gli incentivi all’acquisto e all’uso di siffatti prodotti.

83      Per quanto riguarda il carattere necessario e proporzionale di detta normativa, si deve considerare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 120 e 121 delle sue conclusioni, il divieto di qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore di taluni biocidi non eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Infatti, come fatto valere dal governo francese, da un lato, tale normativa riguarda solo la pubblicità destinata al pubblico e non vieta quindi la pubblicità rivolta ai professionisti. Dall’altro, detta normativa ha una portata circoscritta, in quanto non riguarda tutti i biocidi, ma solo quelli rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, vale a dire quelli che presentano i rischi più elevati per la salute umana, senza essere applicabile ai biocidi ammissibili alla procedura di autorizzazione semplificata in forza dell’articolo 25 del regolamento n. 528/2012.

84      L’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 deve pertanto essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che vieti qualsiasi pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18. Lo stesso vale per gli articoli 34 e 36 TFUE, qualora la normativa considerata trovi la sua giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di tali obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

85      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che, da un lato, l’articolo 72 del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che:

–        esso osta ad una normativa nazionale che imponga l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista da tale articolo, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti per i biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18;

–        e non osta ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18;

e, dall’altro, gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

–        essi non ostano a una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, qualora tale normativa trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

–        e non ostano a una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4 nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, qualora tale normativa trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

86      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 72 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, deve essere interpretato nel senso che:

–        esso osta ad una normativa nazionale che imponga l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista dall’articolo citato, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento;

–        e non osta ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento;

2)      Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

–        essi non ostano ad una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

–        e non ostano ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.