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Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013 – Fluorsid e Minmet / Commissione

(Causa T-404/08)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale del fluoruro di alluminio – Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova dell’infrazione – Diritti della difesa – Definizione del mercato in questione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Fluorsid SpA (Assemini, Italia) e Mimmet financing Co. SA (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: L. Vasques e F. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, C. Cattabriga e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3043 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.180 – Fluoruro d’alluminio), concernente un’intesa sul mercato mondiale del fluoruro d’alluminio, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati su scala mondiale, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Fluorsid SpA e la Minmet financing Co. SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 301 del 22.11.2008.