Language of document : ECLI:EU:T:2013:306





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2013 – Spar Österreichische Warenhandels / Commissione

(Causa T‑405/08)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercati del commercio di prodotti di largo consumo – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Impegni – Errore manifesto di valutazione – Diritto al contraddittorio – Obbligo di motivazione»

1.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Adozione di una decisione che dichiara la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune senza avvio della fase II – Presupposto – Assenza di seri dubbi – Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere l’operazione notificata compatibile con il mercato comune – Valutazioni di ordine economico – Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Oggetto – Assenza di manifesto errore di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 6, § 2; comunicazione della Commissione 2001/C 68/03) (v. punti 46, 47, 179, 180, 186-188)

2.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Criteri – Creazione o rafforzamento di una posizione dominante che ostacola in modo significativo l’effettiva concorrenza nel mercato comune – Posizione dominante – Nozione (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, artt. 2, § 3, e 6, §§ 1 e 2) (v. punti 49, 50)

3.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazioni di ordine economico – Potere di valutazione discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2) (v. punti 50-52, 143, 187)

4.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Rispetto degli orientamenti adottati dalla Commissione – Potere discrezionale della Commissione in merito alla considerazione degli elementi indicati negli orientamenti – Esame del grado di concentrazione del mercato (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punti 14, 16 e da 19‑21) (v. punti 58, 64-69, 274)

5.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Sussistenza di una posizione dominante che ostacola la concorrenza effettiva – Prova – Quote di mercato elevate (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 17) (v. punti 59, 100, 107)

6.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Assenza di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli la concorrenza – Criteri di valutazione – Presenza di concorrenti – Rilevanza subordinata al peso dei concorrenti (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2) (v. punto 74)

7.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Esame sulla scorta dello specifico impatto sul mercato dell’operazione di cui trattasi – Decisione che si discosta notevolmente dalla prassi decisionale anteriore – Motivazione esplicita – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della Commissione 2004/C 31/03, punto 12) (v. punti 99, 101, 133, 277)

8.                     Concentrazioni tra imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato comune – Mercato rilevante – Delimitazione geografica – Criteri – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 9, § 7; comunicazione della Commissione 97/C 372/03, punto 8) (v. punti 116-118)

9.                     Concentrazioni tra imprese – Esame da parte della Commissione – Considerazione dei dati forniti dai partecipanti alla concentrazione – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 126, 127, 151, 160)

10.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle norme in materia di concentrazioni tra imprese – Decisione che autorizza un’operazione di concentrazione (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004) (v. punti 268, 269, 278)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 23 giugno 2008, che dichiara compatibile con il mercato comune l’operazione di concentrazione mediante la quale la Billa AG ha acquisito il controllo esclusivo della Adeg Österreich Handels AG (caso COMP/M.5047 – REWE/ADEG), fatto salvo il rispetto degli impegni proposti, a norma dell’articolo 6, paragrafi 1, lettera b), e 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Spar Österreichische Warenhandels AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Billa AG.