Language of document : ECLI:EU:T:2013:321

Causa T‑404/08

Fluorsid SpA

e

Minmet financing Co.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale del fluoruro di alluminio — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Prova dell’infrazione — Diritti della difesa — Definizione del mercato in questione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»

Massime — Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 giugno 2013

1.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Decisione della Commissione che constata una violazione delle norme in materia di concorrenza e che infligge un’ammenda – Impresa designata insieme ad altre entità quale responsabile in solido — Ricevibilità — Presentazione di un unico e medesimo ricorso da parte di due ricorrenti — Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti — Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente — Insussistenza

(Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione — Ricorso tardivo — Decadenza — Richiesta di regolarizzazione formulata dal Tribunale dopo la scadenza del termine — Irrilevanza

[Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 101, § 1, a), e 102, § 2]

3.      Ricorso di annullamento — Termini — Decisioni differenti rivolte a persone giuridiche distinte costituenti un’unità economica — Calcolo separato del termine per ciascuna decisione

(Artt. 81, § 1, CE e 230, quinto comma, CE)

4.      Ricorso di annullamento — Oggetto — Decisione che constata una violazione delle norme in materia di concorrenza commessa da più destinatari — Elementi, riguardanti destinatari diversi dal ricorrente, non impugnati o impugnati fuori termine — Esclusione

5.      Procedimento giurisdizionale — Termini di ricorso — Decadenza — Deroghe — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

6.      Procedimento giurisdizionale — Termini di ricorso — Decadenza — Deroghe — Errore scusabile — Nozione

7.      Intese — Prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Intese — Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata — Qualificazione unica come «accordo e/o pratica concordata» — Ammissibilità

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Carattere sufficiente per constatare un’infrazione

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza

(Artt. 81 CE e 253 CE)

11.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Rispetto dei diritti della difesa — Portata

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

12.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Diritto di accesso al fascicolo — Violazione — Diniego di accesso a documenti che potrebbero risultare utili per la difesa dell’impresa

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

13.    Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori di atti meramente esecutivi – Esclusione

(Art. 230 CE)

14.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Obbligo di prendere posizione su una domanda di clemenza nella fase della comunicazione degli addebiti — Insussistenza

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 26 e 27)

15.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Elementi di valutazione

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3)

16.    Concorrenza — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Natura giuridica — Regola di condotta indicativa implicante un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione — Obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

1.      Un’impresa destinataria di una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 81 CE vanta un interesse ad agire contro una decisione della Commissione che infligge un’ammenda ad un’altra impresa, per la quale la prima impresa sia stata ritenuta responsabile in solido tanto in tale decisione quanto in quella che le è stata notificata individualmente. Ciò vale a maggior ragione per il fatto che la decisione indirizzata alla seconda impresa costituisce il fondamento giuridico primario per la responsabilità solidale della prima impresa, la quale è indissolubilmente collegata a quella della seconda impresa e all’ammenda inflitta a quest’ultima.

Ad ogni modo, in presenza di un unico e medesimo ricorso da parte di tali imprese contro decisioni siffatte, il giudice dell’Unione può rinunciare ad esaminare la legittimazione ad agire di questo o quel ricorrente.

(v. punti 48, 49)

2.      Il termine di ricorso di due mesi a partire dalla notifica dell’atto in questione, ai sensi dell’articolo 230, quinto comma, CE, è perentorio ed è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Pertanto, il giudice è tenuto a verificare, d’ufficio, se detto termine sia stato rispettato. Infatti, tale termine è fisso, assoluto e non prorogabile.

A questo proposito, né una richiesta del Tribunale di regolarizzazione del ricorso, né l’accettazione di tale regolarizzazione da parte del Tribunale possono influire sul decorso del termine di ricorso. Infatti, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in rapporto alla situazione esistente nel momento in cui l’atto introduttivo del giudizio è stato depositato, cosicché, se a questa data le condizioni per presentare il ricorso non sono soddisfatte, quest’ultimo è irricevibile. Una regolarizzazione è possibile soltanto quando interviene entro il termine di ricorso.

(v. punti 51, 53)

3.      Qualora due decisioni differenti che constatano infrazioni alle norme dell’Unione in materia di concorrenza e che infliggono ammende vengano indirizzate a due persone giuridiche distinte e notificate in date differenti, la presentazione da parte delle imprese interessate di un ricorso congiuntamente, quale unità economica, nei confronti di dette decisioni, senza distinguere tra le decisioni individuali, non può avere come conseguenza che una di tali imprese benefici del medesimo termine di ricorso dell’altra. Si tratta infatti di due decisioni differenti per le quali il termine di ricorso deve essere calcolato separatamente.

A questo proposito, la nozione di impresa, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dev’essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche quando, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Orbene, qualora un’entità economica siffatta violi le regole di concorrenza, in base al principio della responsabilità personale tale infrazione deve essere imputata inequivocabilmente ad una persona giuridica che potrà vedersi infliggere delle ammende, e la comunicazione degli addebiti nonché, a maggior ragione, la decisione finale devono essere indirizzate a tale persona giuridica, indicando in quale veste quest’ultima viene accusata dei fatti asseriti.

(v. punti 56, 57, 59)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

5.      Ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, si può derogare all’applicazione delle norme in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

Le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito contengono un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per l’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini previsti. Pertanto, deve trattarsi di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della parte ricorrente e che risultino inevitabili, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

(v. punto 60)

6.      Nel verificare il rispetto dei termini per la presentazione di un ricorso di annullamento, la nozione di errore scusabile si riferisce soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione in questione abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una comprensibile confusione in un singolo in buona fede che abbia agito con tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente avveduta, ad esempio quando la parte ricorrente si trovi dinanzi una difficoltà di interpretazione particolare nell’identificare l’autorità competente o la durata del termine.

(v. punto 61)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72-74)

8.      Nell’ambito di un’infrazione complessa delle norme in materia di concorrenza, contraria all’articolo 81, paragrafo 1, CE, non si può pretendere che la Commissione qualifichi precisamente l’infrazione come accordo o come pratica concordata, dal momento che entrambe queste forme di violazione sono contemplate dall’articolo 81 CE. Pertanto, la duplice qualificazione dell’infrazione come accordo e/o pratica concordata deve essere intesa come indicante un insieme complesso includente elementi di fatto di cui taluni sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica concordata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, il quale non prevede alcuna qualificazione specifica per questo tipo d’infrazione complessa.

(v. punti 75, 97)

9.      L’oggetto e l’effetto anticoncorrenziali di un accordo sono condizioni non cumulative, bensì alternative, al fine di stabilire se tale accordo ricada sotto il divieto enunciato all’articolo 81, paragrafo 1, CE. Orbene, il carattere alternativo delle condizioni suddette, espresso dalla congiunzione disgiuntiva «o», rende necessario considerare anzitutto l’oggetto stesso dell’accordo, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultimo deve trovare applicazione. Orbene, non è necessario esaminare gli effetti di un accordo qualora sia provato il suo oggetto anticoncorrenziale.

(v. punto 96)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 100, 101)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 107-109)

12.    Nell’ambito del procedimento amministrativo di applicazione delle norme in materia di concorrenza, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora esista una possibilità che, per un’irregolarità commessa dalla Commissione, il procedimento amministrativo da questa istruito avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza di irregolarità procedurali, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda più in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tale documento per la propria difesa. Tale impresa è tenuta a dimostrare non già che detta irregolarità ha influito a suo svantaggio sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione, bensì soltanto che l’irregolarità in questione può aver influito sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione. In caso di mancata divulgazione di documenti, l’impresa interessata non deve dunque dimostrare che il procedimento amministrativo sarebbe giunto ad un risultato differente ove i documenti fossero stati divulgati, bensì è sufficiente che essa dimostri l’esistenza di una possibilità – anche minima – che i documenti non divulgati nel corso del procedimento amministrativo avrebbero potuto essere utili per la sua difesa.

Qualora, in un caso determinato, le ricorrenti abbiano, in primo luogo, avuto accesso a documenti relativi a contatti intervenuti insieme con la comunicazione degli addebiti, senza che esse ne abbiano ricavato il benché minimo elemento a discarico tanto nell’ambito del procedimento amministrativo quanto in corso di giudizio, qualora – per giunta – esse abbiano, in secondo luogo, rinunciato, nella fase del procedimento amministrativo, a prendere posizione su successivi contatti intervenuti, e qualora, in terzo luogo, esse non abbiano, in corso di giudizio, né chiarito né circostanziato in che modo la mancata menzione esplicita dei suddetti documenti nella comunicazione degli addebiti avrebbe pregiudicato l’efficacia della loro difesa nel corso del procedimento amministrativo, e come esse avrebbero potuto difendersi più efficacemente se fossero state esplicitamente informate del fatto che la Commissione intendeva utilizzare tali documenti come prove incriminanti, tali ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che il fatto di non essere state informate, nella comunicazione degli addebiti, dell’intenzione della Commissione di utilizzare i documenti in questione come prove incriminanti fosse idoneo a incidere sull’efficacia della loro difesa e, pertanto, sul risultato cui era giunta la Commissione nella decisione.

(v. punti 110, 111, 125)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 132)

14.    Risulta dalla comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese che, nell’ambito del programma di clemenza da essa previsto, la procedura di riconoscimento dell’immunità o di una riduzione dell’ammenda è articolata in varie fasi distinte. È soltanto nell’ultima fase, al termine del procedimento amministrativo, allorché la Commissione adotta la decisione finale, che quest’ultima concede o no, in tale decisione, l’immunità dalle ammende o la riduzione dell’ammenda. Pertanto, risulta dal sistema, quale previsto dalla comunicazione, che, prima della decisione finale, l’impresa che richiede l’immunità o la riduzione dell’importo dell’ammenda non ottiene alcuna immunità o riduzione propriamente dette, bensì beneficia soltanto di uno status procedurale che può trasformarsi in immunità dalle ammende o in riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo, se sono soddisfatte le condizioni richieste.

Il punto 26 della comunicazione sulla cooperazione stabilisce che la Commissione, ove giunga alla conclusione preliminare che gli elementi di prova trasmessi da un’impresa costituiscono un valore aggiunto, informa per iscritto l’impresa, al più tardi entro la data di notificazione di una comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Ciò significa anche che, quando la Commissione non ha intenzione di dar seguito ad una domanda di clemenza, essa non ha alcun obbligo di informarne l’impresa interessata nello stadio della comunicazione degli addebiti. Il punto 27 della comunicazione sulla cooperazione dispone poi che la Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo, in ogni decisione adottata. Pertanto, è soltanto nella decisione finale del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione che quest’ultima deve pronunciarsi in ordine alle domande di clemenza che le sono state presentate.

(v. punti 134, 135)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 144-147)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 149-151)