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Ricorso proposto il 19 settembre 2008 - ICF / Commissione

(Causa T-406/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) (Tunis, Tunisia) (rappresentanti: M. van der Woude et T. Hennen, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 25 giugno 2008 C(2008) 3043 def. nel caso COMP/39.180 - floruro d'alluminio con la quale la Commissione ha constatato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo accordandosi sul mercato mondiale del floruro di alluminio relativamente ad un obiettivo di aumento di prezzo esaminando diverse regioni del mondo, compresa l'Europa, per stabilire un livello di prezzi generale e in taluni casi convenire una ripartizione del mercato, nonché scambiandosi informazioni commercialmente rilevanti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi relativi:

- ad una violazione dei diritti della difesa e dell'art. 27 del regolamento n. 1/2003 1,in quanto la violazione descritta nella comunicazione degli addebiti differirebbe da quella alla fine presa in considerazione nella decisione impugnata e la decisione impugnata si baserebbe su documenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti;

- ad una violazione dell'art. 81 CE, in quanto la decisione impugnata opera una erronea qualificazione giuridica dei fatti addebitati alla ricorrente qualificando ingiustamente un occasionale scambio di informazioni come accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Inoltre, i fatti controversi, secondo la ricorrente, non possono in alcun caso essere qualificati come violazione unica e continuata;

- ad una violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 e del principio del legittimo affidamento all'atto della fissazione dell'importo dell'ammenda, in quanto la Commissione avrebbe dato prova di una cattiva applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende i) non essendosi basata su un fatturato controllato e ii) essendosi esonerata dal valutare il valore totale delle vendite dei beni o servizi in relazione con l'infrazione nel settore geografico. Inoltre, la Commissione avrebbe commesso un errore di qualificazione dei fatti. Infine, la ricorrente fa valere, a sostegno della sua domanda di riduzione dell'ammenda, la scarsa quota di mercato cumulata delle parti dell'intesa e l'assenza di attuazione;

- ad una violazione dell'Accordo euro-mediterraneo concluso con la Tunisia 2, in quanto la Commissione avrebbe effettuato un'applicazione esclusiva delle disposizioni di concorrenza comunitarie benché trovassero applicazione le regole di concorrenza dell'Accordo euro-mediterraneo, se non altro parallelamente alle regole di concorrenza comunitarie. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto consultare il consiglio di associazione EU/Tunisia, come richiesto dall'art. 36 dell'accordo. La ricorrente fa valere inoltre che l'approccio unilaterale seguito dalla Commissione sarebbe incompatibile con il principio di correttezza internazionale nonché con il suo dovere di sollecitudine.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002 n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (GU 1998, L 97, pag. 2).