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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 6 ottobre 2023 – TA e a. / British Airways plc

(Causa C-616/23, British Airways)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: TA, ET, VB, CI

Convenuta: British Airways plc

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri 1 debbano essere interpretati nel senso che un passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato alla destinazione finale qualora, in occasione di un volo con scalo, perda il volo in coincidenza, anche se il primo volo è stato operato in orario e il ritardo alla destinazione finale è imputabile al fatto che il tempo effettivo per il trasferimento in aeroporto tra l’apertura dei portelloni dell’aeromobile e la chiusura dell’imbarco non era sufficiente per raggiungere in tempo utile la coincidenza, tenendo conto della distanza tra il gate di arrivo e quello di partenza e dei controlli di sicurezza e dei passaporti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nei casi in cui è controverso se il passeggero abbia perso il volo in coincidenza per colpa propria (ad esempio perché si è attardato), l’onere della prova incomba al vettore aereo operativo o se spetti al passeggero dimostrare di non avere colpa. Quale rilevanza rivesta in tale contesto il rispetto del cosiddetto Minimum Connection Time (tempo minimo di collegamento; in prosieguo: l’«MCT») tra il primo volo e il volo in coincidenza.

3)    Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che un passeggero, qualora si possa ragionevolmente prevedere che il suo volo arriverà alla destinazione finale con un ritardo di tre o più ore, come i passeggeri di voli cancellati, ha diritto, al di là della formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri, al riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile e che, in caso di violazione di tali obblighi, il vettore aereo operativo è tenuto a rimborsare al passeggero le spese sostenute per il volo alternativo.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).