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Ricorso proposto il 29 novembre 2023 – Repubblica di Polonia / Repubblica federale di Germania

(Causa C-730/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e S. Żyrek, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica di Polonia chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica federale di Germania ha violato i suoi obblighi derivanti dai Trattati spedendo illegalmente rifiuti nella Repubblica di Polonia,

condannare la Repubblica federale di Germania a farsi carico delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Repubblica di Polonia contesta alla Repubblica federale di Germania di non aver adempiuto i suoi obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti 1 .

A sostegno del ricorso, la Polonia deduce i tre seguenti motivi:

1.    Primo motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di garantire che rifiuti spediti illegalmente siano ripresi entro trenta giorni (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006)

Con il suo primo motivo di ricorso la Polonia censura una violazione da parte della Germania dell’obbligo di quest’ultima di garantire la ripresa entro trenta giorni dei rifiuti illegalmente spediti, obbligo derivante dall’articolo 24, paragrafo 2, commi 1 e 2, del regolamento n. 1013/2006.

La Polonia sostiene che nel caso delle spedizioni di rifiuti dal territorio nazionale tedesco verso sei località in Polonia (Tuplice, Stary, Jawor, Sobolew, Gliwice, Sarbia e Bzowo) si tratterebbe di spedizioni illegali i cui responsabili sarebbero organizzatori tedeschi. Nonostante l’informazione da parte delle autorità polacche sulla spedizione illegale e sui motivi che l’hanno prodotta, né tali organizzatori né le autorità tedesche avrebbero assicurato che i rifiuti fossero rispediti in Germania entro trenta giorni. Inoltre, le autorità tedesche non avrebbero concordato con la Polonia alcun termine diverso per la ripresa dei rifiuti.

2.    Secondo motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di considerare i rifiuti come rifiuti di cui all’allegato IV del regolamento n. 1013/2006 (articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006)

Con il suo secondo motivo di ricorso la Polonia censura una violazione da parte della Germania dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 in riferimento alla spedizione di rifiuti dal territorio nazionale tedesco verso quattro località in Polonia (Sobolew, Gliwice, Sarbia, Bzowo).

Con riguardo a tali spedizioni vi sarebbe un disaccordo tra Polonia e Germania in merito alla classificazione dei rifiuti spediti. Secondo la Polonia i rifiuti spediti costituirebbero rifiuti da costruzione e rifiuti urbani non differenziati che, pertanto, avrebbero dovuto essere assoggettati alla procedura di notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1013/2006. La Germania sostiene invece che si tratterebbe di rifiuti ai sensi dell’allegato III, soggetti alla procedura d’informazione semplificata di cui all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006. A causa di tale disaccordo la Germania sarebbe obbligata, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, a considerare i rifiuti in questione quali rifiuti di cui all’allegato IV del regolamento n. 1013/2006. La Germania non avrebbe adempiuto tale obbligo.

3.    Terzo motivo di ricorso: violazione dell’obbligo di leale collaborazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE)

Con il suo terzo motivo di ricorso la Polonia deduce infine che la Germania avrebbe violato il suo obbligo di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE avendo omesso di adottare misure volte a far luce sui fatti connessi alla spedizione illegale di rifiuti.

La Germania sarebbe incorsa in una serie di inadempienze durante la procedura per lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure fra i due Stati. Queste inadempienze e la mancata collaborazione attiva da parte della Germania avrebbero ostacolato la Polonia nell’accertamento dei fatti, avrebbero reso impossibile garantire la piena effettività delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006 e avrebbero fatto sì che rifiuti spediti illegalmente rimanessero, per una pluralità di anni, presso le sei località polacche di cui trattasi.

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1 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).