Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Keramag Keramische Werke e altri / Commissione
(cause riunite T‑379/10 e T‑381/10)
«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Durata dell’infrazione – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Imputabilità dell’infrazione»
1. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 34, 331, 332, 339, 340, 345)
2. Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 65 e 66) (v. punto 40)
3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 41, 286, 287)
4. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punto 44)
5. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti (Art. 101, § 1 TFUE) (v. punti 51‑59, 91, 92, 135, 150, 221, 282)
6. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 70‑73, 77, 82, 136)
7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 101, § 1, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 95‑97)
8. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Produzione da parte della Commissione di dichiarazioni di altre imprese incriminate – Valore probatorio (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 99‑108)
9. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2) (v. punti 116, 161, 261‑266)
10. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo sollevato per la prima volta nella fase della replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 205)
11. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di un’infrazione già cessata – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Rilevanza per la comprensione del funzionamento dell’intesa nel suo complesso (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 249‑253)
12. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione chiara delle parti cui può essere inflitta l’ammenda e della qualifica presa in considerazione per censurarne l’operato (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 267, 268, 301)
13. Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Onere per la società controllante di sovvertire la presunzione di effettivo esercizio di un potere direttivo sulla controllata (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE) (v. punti 298‑300, 302‑304, 310‑312, 316, 320)
14. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Partecipazione ridotta – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 352)
15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 21‑23) (v. punti 357, 361)
Oggetto
| In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione. |
Dispositivo
1) | | L’articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea dichiara, da un lato, che Allia SAS e Produits Céramique de Touraine SA hanno partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato francese nel periodo che va dal 25 febbraio 2004 al 9 novembre 2004 e, dall’altro, che Pozzi Ginori SpA ha partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano per un periodo diverso da quello compreso tra il 14 maggio 1996 e il 9 marzo 2001. |
2) | | L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione C (2010) 4185 definitivo è annullato nella parte in cui l’importo totale dell’ammenda inflitta a Keramag Keramische Werke AG, a Koralle Sanitärprodukte GmbH, a Koninklijke Sphinx BV, a Pozzi Ginori ed a Sanitec Europe Oy supera l’importo di EUR 50 580 701. |
3) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
4) | | Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramique de Touraine, Pozzi Ginori e Sanitec Europe sopporteranno i tre quarti delle proprie spese. |
5) | | La Commissione sopporterà un quarto delle spese sostenute da Keramag Keramische Werke, da Koralle Sanitärprodukte, da Koninklijke Sphinx, da Allia, da Produits Céramique de Touraine, da Pozzi Ginori e da Sanitec Europe, nonché le proprie spese. |