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Impugnazione proposta il 4 maggio 2011 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 febbraio 2011 nella causa F-81/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-238/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    Annullare la sentenza impugnata, laddove il giudice di primo grado: (a) respinse il ricorso di cui fu adito da parte del ricorrente; (b) dispose che i tre quarti delle spese sostenute dal ricorrente nel giudizio di primo grado rimanessero a carico del medesimo; ed inoltre,

in via principale:

(B.1.1) accogliere tutte le domande formulate dall'attore nel giudizio di primo grado, eccezione fatta per quelle inerenti la rifusione delle spese;

(B.2.2) condannare la Convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tre quarti delle spese che il giudice di primo grado dispose rimanere a carico del ricorrente;

ovvero, in via subordinata:

(B.2) rinviare la causa al Tribunale della Funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle domande di cui ai precedenti punti (B.1.1.) e (B.2.2.).

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione Pubblica (TFP) del 15 febbraio 2011 (causa F-81/09). Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee recante rigetto parziale della sua domanda di versargli gli interessi di mora sugli arretrati della sua indennità di invalidità corrispostigli da detta istituzione e, dall'altra, la condanna della Commissione a versargli una somma corrispondente alla differenza tra l'importo degli interessi di mora calcolato secondo i criteri che a suo avviso dovevano essere applicati e quello effettivamente versato.

1.     Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione della decisione di cui al paragrafo 32 della sentenza impugnata, nonché dell'obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell'Unione europea (paragrafi 41 al 47 della sentenza impugnata).

2.        Secondo motivo, vertente su l'erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione del contenuto della comunicazione datata 8 maggio 2003, di cui al paragrafo 53 della sentenza impugnata.

3.         Terzo motivo, vertente su l'erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione della nozione di applicazione di una norma per analogia e delle relative norme di diritto e statuizioni giurisprudenziali (paragrafi 57 e 58 della sentenza impugnata.

4.        Quarto motivo, vertente sulla Violazione del principio di diritto patere legem quam ipse feristi, da cui la decisione controversa sarebbe irrimediabilmente affetta, e difetto assoluto di motivazione inerente la ripulsa dell'argomento riguardante la violazione del principio patere legem quam ipse fecisti (in particolare, paragrafo 59 della sentenza impugnata).

5.         Quinto motivo vertente sull'illegittimità della reiezione (paragrafi 69 e 70 della sentenza impugnata), della "domanda di condanna pecuniaria", non fosse altro per omessa pronuncia su di una domanda giudiziale del ricorrente riguardante gli interessi compensativi.

6.         Sesto motivo vertente sull'illegittimità della reiezione (paragrafi 73 e 76 della sentenza impugnata) della domanda di risarcimento del danno.

7.         Settimo motivo vertente sull'illegittimità della condanna del ricorrente a sopportare i tre quarti delle spese di giudizio.

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