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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del comune di Osera de Ebro contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 novembre 2001.

    (Causa T-303/01)

    Lingua processuale: lo spagnolo

Il 30 novembre 2001, il comune di Osera de Ebro, Saragozza (Spagna), rappresentato dall'avv. D. Javier Ariño, Barcellona, con domicilio eletto in Osera de Ebro, Saragozza (Spagna), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della Commissione con cui si è disposta l'archiviazione del procedimento di denuncia n. 1999/5330.

-Ordinare alla Commissione europea l'adozione delle seguenti misure:

1)Invitare il governo del Regno di Spagna a non dare attuazione alla variante del tracciato relativo al settore II (intersezione del Rio Ebro) del tratto Saragozza-Lleida della linea ad alta velocità Madrid-Saragozza-Frontiera francese denominata "Soluzione Sud Alternativa B", la cui fattibilità sotto l'aspetto ambientale è stata dichiarata dal Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1999 e approvata con risoluzione del Secretario del Estado de Infraestructuras y Transporte del 17 marzo 1999;

2)Invitare parimenti il governo del Regno di Spagna ad eseguire la detta opera sull'unico tracciato debitamente approvato con risoluzione del Secretario de estado de Política Territorial del 24 febbraio 1995 (Alternativa Nord);

3)e qualsivoglia altra misura che in applicazione delle precedenti sia ritenuta connessa o derivata, compreso l'avvertimento alle autorità spagnole da parte della Commissione che saranno adottate misure coercitive in caso di inadempienza alle richieste fatte, incluso l'avvio di un procedimento di infrazione e/o il recupero di fondi comunitari per il finanziamento dell'opera.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente espone di essere uno dei comuni interessati dal tracciato della linea ferroviaria denominata Linea ad alta velocità Madrid-Saragozza-Frontiera francese, per la cui realizzazione il governo spagnolo ha ottenuto un finanziamento dal Fondo di coesione comunitario (progetto n. 95/11/65/007)1. In un primo tempo l'amministrazione spagnola approvò il tracciato del settore II del tratto Saragozza-Lleida, che sceglieva, tra le due possibili alternative alle Fuentes de Ebro, la "Alternativa Nord", che non interessava lo spazio protetto del Soto de Aguilar, un bosco fluviale di grande valore ecologico e faunistico situato nei confini comunali del richiedente. Successivamente, nonostante il parere contrario delle autorità competenti in materia di tutela ambientale, il governo spagnolo decise di modificare il tracciato inizialmente previsto, optando per la "soluzione sud Alternativa B", che non solo è la meno rispettosa dell'ambiente, ma che, per di più, è la più costosa.

Il 1( dicembre 1999 il richiedente portò tali fatti a conoscenza della Commissione chiedendo che invitasse il governo spagnolo a non dare attuazione alla decisione relativa al tracciato "Soluzione sud Alternativa B" e scegliesse la "Alternativa Nord", e che lo avvertisse che, nel caso tale richiesta restasse senza effetto, gli aiuti comunitari percepiti avrebbero dovuto essere restituiti (procedimento di denuncia n. 1999/5330). A seguito di tale denuncia la Commissione ha invitato il governo spagnolo ad esporre il suo punto di vista e, dopo aver esaminato la risposta - cui il ricorrente non ha potuto accedere nonostante lo abbia reiteratamente richiesto - la Commissione ha deciso di archiviare il procedimento.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiara la Commissione, il comportamento del governo spagnolo ha comportato la violazione della normativa comunitaria, in particolare:

-della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici2;

-della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche3;

-della normativa relativa all'utilizzo dei fondi comunitari, in particolare il regolamento del Consiglio 16 maggio 1994, 1164/94, che istituisce un fondo di coesione4.

Il richiedente ritiene che dinanzi ad una palese violazione della normativa comunitaria da parte delle autorità spagnole quale esposta nella sua denuncia, la Commissione avrebbe dovuto agire a tutela della legalità dell'ordinamento comunitario e che la sua decisione di archiviare il procedimento dev'essere di conseguenza annullata.

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1 - GU C 153 del 18.5.98, pag. 172.

2 - GU L 103, pag 1.

3 - GU L 206, pag. 7.

4 - GU L 130, pag. 1.