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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Thalassa Seafoods S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 dicembre 2001

    (Causa T-305/01)

    Lingua processuale: il francese

Il 7 dicembre 2001 la Thalassa Seafoods S.A., con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. Jean-Pierre Brusseleers, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--condannare la Commissione a pagarle EUR 256 179,10 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi compensativi e legali al tasso dell'8% annuo a partire dalla data della prima diffida;

--condannare la Commissione all'integralità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, una società di diritto belga specializzata nell'importazione all'interno della Comunità di prodotti della pesca congelati provenienti dalla Cina, agisce per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'entrata in vigore immediata, senza periodo transitorio applicabile alle merci oggetto di contratti in esecuzione alla data della sua pubblicazione, della decisione della Commissione 21 dicembre 1999, 2000/86/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE 1. Questa decisione modificava in maniera fondamentale, nel suo allegato B, l'elenco degli stabilimenti cinesi autorizzati ad esportare prodotti della pesca verso la Comunità, a tal punto che la quasi totalità dei fornitori con i quali la ricorrente aveva concluso i suoi contratti non vi figurava più.

Nel periodo settembre 1999 -- gennaio 2000, la società ricorrente ha concluso con vari fornitori cinesi una serie di contratti di acquisto aventi ad oggetto una serie di containers di gamberetti surgelati il cui prezzo superava i USD 2 000 000. Tutti questi contratti prevedevano che i prodotti dovessero essere imbarcati tra la fine di settembre 1999 e la metà di aprile 2000.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere:

--che la Commissione ha commesso un illecito in quanto la decisione 2000/86/CE è stata pubblicata solo il 2 febbraio 2000, benché fosse di applicazione immediata e quindi essa avrebbe dovuto essere pubblicata senza ritardo, cioè al più tardi il 22 dicembre 1999, e ciò al fine di permettere agli operatori economici di adottare tutti i provvedimenti utili per limitare i danni;

--la violazione del principio del legittimo affidamento;

--la violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione stessa avrebbe, da un lato, introdotto misure transitorie con la decisione 18 aprile 2000, 2000/300/CE, recante modifica della decisione 2000/86/CE 2, e, dall'altro, avrebbe pubblicato, in data 11 settembre 2000, un nuovo elenco nel quale il fornitore da cui provenivano le merci oggetto dei contratti di acquisto annullati era nuovamente inserito come stabilimento riconosciuto.

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1 - (GU L 26, del 2.2.2000, pag. 26.

2 - (GU L 97, del 19.4.2000, pag. 15.