Language of document : ECLI:EU:T:2012:191





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Hassan / Consiglio

(causa T‑572/11 R II)

«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Domanda di provvedimenti provvisori — Nuova domanda — Fatti nuovi — Insussistenza — Irricevibilità»

1.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Rigetto della domanda — Possibilità di presentare una nuova domanda — Presupposto –Fatti nuovi — Insussistenza — Irricevibilità (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 109) (v. punti 9‑10, 12, 14‑15)

2.                     Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Conseguenze nel contesto dell’esame di una nuova domanda di provvedimenti provvisori (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 104, § 2, e 109) (v. punto 14)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori, in particolare domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione delle misure restrittive che il Consiglio ha adottato nei confronti della Siria, nei limiti in cui tali misure riguardino il ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.