Language of document : ECLI:EU:T:2013:145

Causa T‑571/11

El Corte Inglés, SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CLUB GOURMET — Marchio nazionale figurativo anteriore CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Argomenti e prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso — Presa in considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti precedentemente dinanzi agli organi dell’Ufficio — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Obbligo per le parti di dedurre i fatti e i mezzi di prova a sostegno — Norme del diritto nazionale — Inclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

2.      La determinazione e l’interpretazione delle norme del diritto nazionale, nei limiti in cui sono indispensabili all’attività delle istituzioni dell’Unione, sono riconducibili per queste ultime, in linea di principio, all’accertamento dei fatti e non all’applicazione del diritto. Invero, quest’ultima riguarda soltanto l’applicazione del diritto dell’Unione. Infatti, se è vero che l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario deve essere inteso nel senso che può dar luogo a un ricorso dinanzi al Tribunale la violazione di norme giuridiche tanto nazionali quanto comunitarie, per contro, solo queste ultime rientrano nell’ambito giuridico nel quale trova applicazione il principio iura novit curia, mentre le prime si collocano sul piano dell’onere di allegazione e di prova dei fatti allegati, e il loro contenuto deve eventualmente essere dimostrato con prove. Ne deriva che, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi alle istituzioni dell’Unione, spetta alla parte che intenda far valere il diritto nazionale dimostrare che quest’ultimo suffraga le sue pretese.

È certamente vero che il Tribunale ha introdotto un temperamento a tale principio, dichiarando che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato, se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. Tuttavia, l’Ufficio è tenuto, eventualmente, a informarsi d’ufficio sul diritto nazionale solo nell’ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, vuoi sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto, vuoi sotto forma di elementi versati agli atti e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria.

(v. punti 35, 38, 39, 41)