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Sentenza del Tribunale 16 luglio 2014 – Hassan / Consiglio

(Causa T-572/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Ricorso per annullamento – Adattamento delle conclusioni – Tardività – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Domanda di risarcimento danni»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. Vitsentzatos, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento parziale della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 218, pag. 20), del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, (GU L 218, pag. 1), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, p. 1), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, p. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), ove tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

Dispositivo

La domanda di annullamento della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, è respinta in quanto irricevibile.

Sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Samir Hassan, i seguenti atti:

la decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC;

il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011;

la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739/PESC ;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012;

la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti nei confronti del sig. Hassan, sino alla data di scadenza del termine di impugnazione o, se viene prevista impugnazione entro detto termine, sino all’eventuale rigetto dell’impugnazione stessa.

4)     La domanda di risarcimento danni è respinta.

5)     Il Consiglio dell’unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Hassan nell’ambito del presente grado di giudizio.

6)     Il sig. Hassan sopporterà la metà delle proprie spese nell’ambito del presente grado di giudizio nonché le proprie spese e quelle del Consiglio nel contesto dei procedimenti sommari.

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1 GU C 25 del 28.1 2012.