Language of document : ECLI:EU:T:2006:383

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 dicembre 2006 (*)

«Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Latte – Prelievo supplementare – Quantitativo di riferimento – Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Produttori SLOM 1984 – Mancata ripresa della produzione alla scadenza dell'impegno»

Nella causa T-373/94,

R.W. Werners, residente in Meppel (Paesi Bassi), rappresentato inizialmente dagli avv.ti H. Bronkhorst ed E. Pijnacker Hordijk e, successivamente, dall'avv. Pijnacker Hordijk,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. A. Brautigam e dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agenti, e, successivamente, dalla sig.ra Colaert,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-J. Rabe, successivamente dal sig. T. van Rijn,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), dei danni asseritamente subiti dal ricorrente per il fatto che gli sarebbe stato impedito di commercializzare latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), così come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sigg.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero‑caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), prevedeva il versamento di un premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai produttori che si impegnavano a non commercializzare latte o latticini per un periodo di non commercializzazione di cinque anni ovvero a non commercializzare latte o latticini e a riconvertire le loro mandrie ad orientamento lattiero in mandrie destinate alla produzione di carne per un periodo di riconversione di quattro anni.

2        I produttori lattiero-caseari che hanno sottoscritto un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77 vengono comunemente denominati «produttori SLOM», con acronimo derivante dall'espressione olandese «slachten en omschakelen» (abbattere e riconvertire), che descrive i loro obblighi nell'ambito del regime di non commercializzazione o di riconversione.

3        Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ed il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), hanno istituito, dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare percepito sui quantitativi di latte consegnati che superavano un quantitativo di riferimento da determinarsi, per ogni acquirente, entro il limite di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato da un produttore, o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo Stato, durante l'anno di riferimento che, per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, era il 1983.

4        Le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), sono state fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11).

5        I produttori che non avevano consegnato latte nel corso dell'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, restavano esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento.

6        Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84, come completato dal regolamento n. 1371/84, nella parte in cui non contemplava l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a quei produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato.

7        A seguito delle sentenze Mulder I e von Deetzen, citate al precedente punto 6, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire l'attribuzione, alla categoria di produttori considerati dalle dette sentenze, di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77.

8        L'art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, subordinava l'attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico, in particolare, alla condizione che il produttore «dimostr[asse], in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto (…)».

9        Secondo l'art. 3 bis, n. 1, primo trattino, del detto regolamento, la normativa era indirizzata al produttore «il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (…) n. 1078/77, scade[va] dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell'anno successivo».

10      L'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, stabilisce che:

«Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 il produttore può provare, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo specifico di riferimento gli è attribuito definitivamente. In caso contrario il quantitativo provvisorio di riferimento torna totalmente alla riserva comunitaria(...)»

11      In applicazione del regolamento n. 764/89, il regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 110, pag. 27), ha inserito nel detto regolamento un art. 3 bis, il cui n. 1, primo comma, è formulato come segue:

«La domanda [di un quantitativo di riferimento specifico] di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (…) n. 857/84 è presentata dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest'ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell'accettazione, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione, della sua domanda di concessione del premio».

12      I produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione e che, in applicazione del regolamento n. 764/89, hanno ricevuto un quantitativo di riferimento detto «specifico» vengono denominati «produttori SLOM I».

13      Con sentenza 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), la Corte ha dichiarato invalido l'art. 3 bis, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, nella parte in cui escludeva dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi di detta disposizione i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, era scaduto prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983.

14      A seguito della sentenza Spagl, citata al precedente punto 13, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide dalla Corte, ha consentito l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori interessati. Essi sono comunemente denominati «produttori SLOM II».

15      Con sentenza non definitiva 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte ha dichiarato la Comunità economica europea responsabile del danno subito da taluni produttori di latte che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento n. 1078/77 e, successivamente, non avevano potuto commercializzare latte in seguito all'applicazione del regolamento n. 857/84. Quanto agli importi da pagare, la Corte ha invitato le parti a fissarli di comune accordo.

16      A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 agosto 1992 la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo avere ivi ricordato le implicazioni della sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, le istituzioni hanno formulato l'intenzione di definire le modalità pratiche di risarcimento dei produttori interessati al fine di consentire la piena applicazione di tale sentenza.

17      Fino all'adozione delle dette modalità, le istituzioni si erano impegnate a rinunciare a far valere la prescrizione ex art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia nei confronti di ogni produttore che soddisfacesse le condizioni derivanti dalla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15. Tuttavia, tale impegno era subordinato alla condizione che il diritto al risarcimento non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione 5 agosto 1992, ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto ad una delle istituzioni.

18      Con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203; in prosieguo: la «sentenza Mulder III»), la Corte ha statuito sull'importo degli indennizzi richiesti dai ricorrenti nelle controversie considerate dalla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15.

19      Con sentenze 31 gennaio 2001, causa T-533/93, Bouma/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-203; in prosieguo: la «sentenza Bouma»), e causa T-73/94, Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-223; in prosieguo: la «sentenza Beusmans»), il Tribunale ha respinto i ricorsi per responsabilità extracontrattuale della Comunità proposti in applicazione dell'art. 235 CE e dell'art. 288, secondo comma, CE da due produttori di latte dei Paesi Bassi che avevano sottoscritto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, impegni di non commercializzazione scaduti nel 1983.

20      Al punto 45 della sentenza Bouma (punto 44 della sentenza Beusmans), citata al precedente punto 19, il Tribunale ha dedotto dalla sentenza Spagl, citata al precedente punto 13, che i produttori il cui impegno era scaduto nel 1983 potevano fondare validamente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento solo dimostrando che le ragioni per cui non avevano ripreso la produzione di latte nell'anno di riferimento erano legate al fatto che essi avevano sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di tale produzione, riprenderla immediatamente.

21      Al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), citata al precedente punto 19, il Tribunale ha fatto riferimento alla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, rilevando quanto segue:

«Inoltre, dalla sentenza Mulder II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l'intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l'illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d'invalidità dei regolamenti all'origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell'attrezzatura necessaria per detta produzione (v., in proposito, le conclusioni rese dall'avvocato generale Van Gerven nella causa Mulder II, Racc. pag. I‑3094, paragrafo 30)».

22      Quanto alla situazione dei ricorrenti, il Tribunale, al punto 48 della sentenza Bouma (punto 47 della sentenza Beusmans), citata al precedente punto 19, ha formulato la seguente considerazione:

«Dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione (…) e quella dell'entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84».

23      Con sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑162/01 P e C‑163/01 P, Bouma e Beusmans/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4509; in prosieguo: la «sentenza Bouma e Beusmans»), la Corte ha respinto i ricorsi proposti contro le sentenze Bouma e Beusmans, entrambe citate al precedente punto 19.

24      Ai punti 62 e 63 della sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, la Corte ha dichiarato che:

«62       Il Tribunale si è limitato a dedurre dalla sentenza Spagl, al punto 45 della sentenza Bouma (punto 44 della sentenza Beusmans), che i produttori il cui impegno era terminato nel 1983 dovevano dimostrare che le ragioni per le quali non [avevano] ripreso la produzione di latte nell'anno di riferimento [erano] legate al fatto che essi [avevano] sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione della detta produzione, riprenderla immediatamente.

63      Tale interpretazione della sentenza Spagl non è affetta da errore».

25      Al punto 72 della sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, la Corte ha constatato quanto segue:

«(…) Le condizioni richieste affinché i sigg. Bouma e Beusmans possano reclamare un indennizzo nella loro qualità di produttori SLOM 1983 possono derivare soltanto dall'interpretazione data dalla Corte delle norme in materia. Infatti, il regolamento n. 1639/91 modifica l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, relativo alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico, ma non fissa le condizioni necessarie affinché un produttore SLOM 1983 possa reclamare un indennizzo. L'indennizzo previsto dal regolamento n. 2187/93 rimane autonomo in quanto il regime da esso istituito costituisce un'alternativa alla soluzione giudiziaria della controversia e conferisce una possibilità ulteriore di risarcimento (sentenza [della Corte] 9 ottobre 2001, cause riunite da C‑80/99 a C‑82/99, Flemmer e a., Racc. pag. I‑7211, punto 47)».

26      Ai punti 89 e 90 della sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, la Corte ha concluso come segue:

«89      A differenza di quanto dedotto dai sigg. Bouma e Beusmans, al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), il Tribunale poteva trarre la conclusione generale che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione.

90      Da ciò consegue che il Tribunale, al punto 46 della sentenza Bouma (punto 45 della sentenza Beusmans), ha potuto richiedere che un produttore SLOM 1983 manifesti, alla scadenza del suo impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, l'intenzione di riprendere la produzione di latte o riprendendo a produrre o quanto meno adottando, alla stregua dei produttori SLOM I, misure a tal fine, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, o la conservazione degli impianti necessari alla detta produzione».

27      Ai punti 100 e 101 della sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«100      A questo proposito, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, si deve osservare che la ripartizione dell'onere della prova operata dal Tribunale nelle sentenze impugnate è conforme alla costante giurisprudenza secondo cui incombe al ricorrente dimostrare che sono integrate le differenti condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Dal momento che tale responsabilità può sorgere solo se un produttore dimostra la sua intenzione di riprendere la commercializzazione del latte o riprendendo la produzione dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione o mediante altre manifestazioni di una siffatta volontà, spetta a colui che chiede il risarcimento dimostrare l'effettività della sua intenzione.

101      Per quanto riguarda la censura secondo cui i sigg. Bouma e Beusmans non potevano supporre le conseguenze che l'assenza della ripresa della produzione di latte prima del 1° aprile 1984 poteva comportare, va rilevato che essi, al pari di ogni operatore che vuole iniziare la produzione di latte, dovevano mettere in conto di essere soggetti a regole adottate nel frattempo, rientranti nella politica dei mercati. Non potevano pertanto legittimamente attendersi di poter riprendere la produzione alle stesse condizioni in precedenza dominanti (v., in tal senso, sentenza Mulder I, punto 23)».

 Fatti all'origine della controversia

28      Il ricorrente, produttore di latte nei Paesi Bassi, ha sottoscritto, il 24 maggio 1980, ai sensi del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 24 maggio 1985.

29      A seguito dell’adozione del regolamento n. 764/89, il 2 giugno 1989 il ricorrente ha presentato domanda alle autorità olandesi per la concessione di un quantitativo di riferimento specifico, dichiarando di «essere in grado di realizzare effettivamente nella sua azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento specifico concesso».

30      Con decisione 21 luglio 1989, al ricorrente è stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico provvisorio.

31      Con decisione 31 ottobre 1990, al ricorrente è stato attribuito un quantitativo di riferimento definitivo, successivamente ritirato dal Ministero dell'Agricoltura, della Natura e della Pesca olandese con decisione 11 ottobre 1991, a seguito di un'indagine che ha dimostrato il mancato soddisfacimento delle condizioni per l'attribuzione definitiva, in quanto il ricorrente non produceva il latte di cui al Beschikking Superheffing SLOM-deelnemers (decreto olandese relativo al prelievo supplementare applicabile ai partecipanti al regime SLOM) nell'azienda SLOM iniziale.

32      Inoltre, la moglie del ricorrente gestiva un allevamento di bovini da latte nell'azienda SLOM iniziale.

33      Il ricorrente ha presentato reclamo contro la decisione del Ministero dell'Agricoltura, della Natura e della Pesca. Dal momento che tale reclamo è stato respinto, il ricorrente ha proposto un ricorso innanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Tribunale amministrativo commerciale dei Paesi Bassi), ugualmente respinto con decisione 16 gennaio 1997.

 Procedimento

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 1994, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, iscritto a ruolo con il numero T‑373/94.

35      Con ordinanza della Prima Sezione ampliata 24 gennaio 1995, il Tribunale ha sospeso il procedimento nella causa in questione fino alla pronuncia della sentenza Mulder III, citata al precedente punto 18.

36      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata 24 febbraio 1995, il Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑372/94 e T‑373/94 alle cause riunite da T‑530/93 a T‑533/93, da T‑1/94 a T‑4/94, T‑11/94, T‑53/94, T‑71/94, da T‑73/94 a T‑76/94, T‑86/94, T‑87/94, T‑91/94, T‑94/94, T‑96/94, da T‑101/94 a T‑106/94, da T‑118/94 a T‑124/94, T‑130/94 e T‑253/94.

37      Il 30 settembre 1998 ha avuto luogo dinanzi al Tribunale una riunione informale alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle parti. Nel corso di tale riunione, le parti hanno avuto occasione di presentare le loro osservazioni sulla classificazione analitica, effettuata dal Tribunale, delle controversie concernenti i produttori SLOM, che comprendeva la categoria «D», riguardante i produttori SLOM i quali non avevano ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo o ai quali siffatto quantitativo di riferimento era stato ritirato e che, pertanto, non avevano ricevuto alcuna offerta di indennizzo a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).

38      Il 17 gennaio 2002 si è svolta dinanzi al Tribunale una seconda riunione informale, cui hanno partecipato i rappresentanti delle parti. Tra le parti è intervenuto un accordo riguardante la scelta di una causa pilota nell'ambito della categoria III dei produttori SLOM ed il Tribunale ha disposto la sospensione delle altre cause relative alla detta categoria fino alla pronuncia della sentenza nella causa pilota scelta.

39      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 27 giugno 2002, il Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T‑2/94, stralciandola dal complesso delle cause riunite citate al precedente punto 36 della presente sentenza.

40      Con lettera al Tribunale del 25 luglio 2002, il Consiglio e la Commissione hanno proposto di riaprire il procedimento relativo alla causa T‑373/94, in quanto causa pilota per la categoria III dei produttori SLOM. Il ricorrente non ha formulato osservazioni in proposito.

41      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata 2 dicembre 2002, il Tribunale ha disposto la separazione della causa T‑373/94 dalle cause riunite menzionate al punto 36 della presente sentenza e la riapertura del procedimento relativo alla causa T-373/94.

42      Il 5 febbraio 2003 il ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un ricorso aggiornato, in sostituzione dell'atto introduttivo inizialmente depositato.

43      Con decisione in adunanza plenaria 2 luglio 2003, il Tribunale ha stabilito di rimettere la controversia in esame ad una sezione composta da tre giudici, nella fattispecie la Prima Sezione.

44      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione alla quale, di conseguenza, è stato attribuito il presente procedimento.

45      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza preventivamente procedere a misure istruttorie.

46      Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza svoltasi il 6 aprile 2006.

47      Nel corso dell'udienza dibattimentale, l'avvocato del ricorrente ha chiesto al Tribunale di organizzare una riunione informale nell'ambito della presente causa, così come nelle altre cause di cui si occupa, al fine di stabilire le cause nelle quali era provata l'intenzione di riprendere la produzione del latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione. La Commissione si è opposta a tale richiesta in quanto lo scopo della causa in esame, che è una causa pilota, era di dirimere una questione di diritto specifica e le prove necessarie in ogni procedimento dovevano essere prodotte dinanzi al Tribunale nel rispetto della normale procedura.

48      Nel corso dell'udienza, il Tribunale ha dichiarato che si riservava di decidere in merito all'organizzazione di una riunione informale e, qualora necessario, di riaprire la fase orale. Relativamente alle altre controversie che l'avvocato del ricorrente è incaricato di seguire, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi in merito in sede di trattazione dei detti procedimenti.

49      Il ricorrente, nel corso dell'udienza, ha altresì sostenuto che, tenuto conto della sentenza 28 ottobre 2004, causa C‑164/01 P, van den Berg/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑10225), la sua domanda d'indennizzo non era completamente prescritta. Su richiesta del Consiglio, il Tribunale ha concesso al detto ricorrente un termine di tre settimane per consentirgli di definire la sua posizione e precisare se intendesse ritirare il motivo attinente alla prescrizione completa della domanda. La Commissione ha segnalato che avrebbe condiviso l'avviso del Consiglio. I convenuti hanno asserito che la domanda era parzialmente prescritta.

50      Con lettera del 4 maggio 2006, il Consiglio ha comunicato la sua rinuncia ad eccepire la prescrizione dinanzi al Tribunale per il periodo dal 25 settembre 1988 al 29 marzo 1989.

51      Con decisione 15 maggio 2006, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha stabilito di versare agli atti tale documento e di chiudere la fase orale.

 Conclusioni delle parti

52      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        condannare la Comunità al pagamento di un importo di EUR 5 908,52, maggiorato degli interessi in ragione dell'8% annuo a partire dal 19 maggio 1992 fino al giorno del pagamento;

–        condannare la Comunità alle spese.

53      Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

54      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

55      Il ricorrente asserisce che ricorrono i presupposti della responsabilità della Comunità e che non si può accogliere la tesi, sostenuta dal Consiglio, della parziale prescrizione della sua domanda.

56      Il Tribunale osserva che, nella fattispecie, l'esame della questione della prescrizione richiede che sia previamente stabilito se possa sorgere una responsabilità in capo alla Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE) e, in caso affermativo, fino a quale data (v., in questo senso, sentenze Bouma, citata al precedente punto 19, punto 28; Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 27, nonché 7 febbraio 2002, causa T‑199/94, Gosch/Commissione, Racc. pag. II-391, punto 40).

 Argomenti delle parti

57      Il ricorrente contesta quanto sostenuto dai convenuti, secondo cui i produttori SLOM I, ai quali, così come al ricorrente, è stata ritirata la quota, possono richiedere un indennizzo per il periodo fino al 1º aprile 1989, se dimostrano di aver adottato misure concrete alla scadenza del loro impegno SLOM finalizzate alla ripresa della produzione.

58      Il ricorrente asserisce che non vi è necessità di siffatta prova poiché, da una parte, tale pretesa non sarebbe giustificata dalle circostanze concrete proprie dei produttori SLOM I e, dall'altra, essa si tradurrebbe in una discriminazione indebita dei produttori SLOM I cui è stata ritirata la quota rispetto ai produttori SLOM I dotati di una quota definitiva.

59      Il ricorrente osserva che l'onere fatto valere dai convenuti si basa sull'argomentazione sviluppata dal Tribunale nelle sentenze Bouma e Beusmans (citate entrambe al precedente punto 19), asserendo, tuttavia, che tali considerazioni non varrebbero con riferimento alla situazione dei produttori SLOM I, dal momento che la ragione per cui il Tribunale ha ritenuto, in tali sentenze, che i produttori in questione fossero tenuti a dimostrare l'intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell'impegno SLOM era dovuta alla circostanza che siffatto impegno scadeva durante l'anno di riferimento, e cioè il 1983.

60      Secondo il ricorrente, i produttori SLOM che, come il ricorrente stesso, avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione in scadenza dopo la fine dell'anno di riferimento si trovavano in una situazione sostanzialmente diversa rispetto a quella dei produttori SLOM II, quali i ricorrenti nelle controversie decise dalle sentenze Bouma e Beusmans, citate entrambe al precedente punto 19. Pertanto, siccome alla fine dell'anno di riferimento, vale a dire il 1983, al ricorrente restavano ancora 17 mesi prima della scadenza del suo impegno di non commercializzazione, non sarebbe ragionevole pretendere che egli, al fine di provare la responsabilità della Comunità, dimostri di aver adottato misure concrete nel corso dell'anno di riferimento per riavviare la produzione di latte allo scadere dell'impegno di non commercializzazione.

61      Il ricorrente afferma inoltre che, a partire dal 1º aprile 1984, i produttori SLOM erano a conoscenza del fatto di essere esclusi dal regime delle quote e che, in tali circostanze, sarebbe stato irragionevole procedere ad investimenti per la ripresa della produzione di latte, mentre appariva chiara l'impossibilità di riprendere tale produzione. Analoga considerazione varrebbe riguardo alla richiesta di prova riferita alla domanda di concessione di un quantitativo di riferimento alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, specificamente nel 1985, in quanto era certo che una siffatta domanda sarebbe stata senz'altro respinta, come avvenuto a quelle presentate dai produttori SLOM. Del resto, nel 1985 le autorità competenti avrebbero fatto presente ai produttori SLOM la mancanza di prospettive effettive per l'attribuzione di un quantitativo di riferimento per coloro fra essi che si trovassero nella medesima situazione del ricorrente.

62      Il ricorrente osserva quindi che, tenuto conto di tali circostanze, né la Corte, né i convenuti hanno mai richiesto la prova che un produttore SLOM I avesse adottato misure concrete al fine di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione.

63      A tale riguardo il ricorrente cita la sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-187/94, Rudolph/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-367), in cui il Tribunale, al punto 47, ha deciso che, poiché l'impegno di non commercializzazione della ricorrente in tale procedimento era scaduto il 31 marzo 1985, cioè dopo l'entrata in vigore del regime delle quote latte, la detta ricorrente non era tenuta a dimostrare, al fine di giustificare il suo diritto al risarcimento, di avere intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza dell'impegno in questione, poiché la manifestazione di tale intenzione era diventata in pratica impossibile a partire dall'entrata in vigore di siffatto regime.

64      Il Consiglio e la Commissione sostengono che nel caso in esame non ricorrono i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità e che, pertanto, il ricorso dev'essere respinto.

 Giudizio del Tribunale

65      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati dalle sue istituzioni, di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE, sorge soltanto se ricorre un insieme di condizioni relative alla illiceità del comportamento denunciato, alla presenza effettiva del danno ed all'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 10, e 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80-200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18; sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80; Bouma, citata al precedente punto 19, punto 39, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 38, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punto 43, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 41).

66      Con riferimento alla situazione dei produttori di latte che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che ha subito un danno per il fatto che gli è stato impedito di commercializzare latte in applicazione del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, punto 22). Tale responsabilità è basata sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento (sentenze Bouma, citata al precedente punto 19, punto 40, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 39, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punti 45-47, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 42).

67      Tuttavia tale principio può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da far sorgere il legittimo affidamento (sentenza della Corte 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I-35, punto 14; sentenze Bouma, citata al precedente punto 19, punto 41, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 40, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punti 45-47, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 43).

68      Così, un operatore che sia stato indotto, con un atto della Comunità, a sospendere la commercializzazione di latte, per un periodo limitato, nell'interesse generale e dietro pagamento di un premio, si può legittimamente attendere di non essere assoggettato, alla scadenza del suo impegno, a restrizioni specifiche proprio perché si è avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenze Mulder I, citata al precedente punto 6, punto 24, e von Deetzen, citata al precedente punto 6, punto 13). Al contrario, il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che, nell'ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, il produttore sia soggetto a restrizioni dovute al fatto che, durante un periodo determinato precedente all'entrata in vigore di siffatto regime, egli non ha commercializzato latte, o ne ha venduto soltanto quantitativi ridotti, a seguito di una decisione presa liberamente, senza esservi stato indotto da un atto comunitario (sentenze Kühn, citata al precedente punto 67, punto 15; Bouma, citata al precedente punto 19, punto 42, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 41, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punti 45-47, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 44).

69      Inoltre, dalla sentenza Spagl, citata al precedente punto 13, risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio della tutela del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano scaduti nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. Spagl, non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno (sentenze Bouma, citata al precedente punto 19, punto 43, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 42, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punto 53, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 45). Al punto 13 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«[I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall'applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l'anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio [della tutela] del legittimo affidamento, secondo l'interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall'applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l'anno di riferimento o parte dello stesso, in conseguenza dell'adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77».

70      Pertanto, da tale sentenza è ragionevole desumere che i produttori il cui impegno è scaduto nel 1983 possono fondare validamente il loro ricorso per risarcimento danni sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell'anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di tale produzione, riprenderla immediatamente (sentenze Bouma, citata al precedente punto 19, punto 45, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 44, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punti 62 e 63, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 47).

71      Inoltre, dalla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15 (punto 23), risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori sottoscrittori di un impegno di non commercializzazione abbiano manifestato chiaramente l'intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell'impegno in questione. Infatti, secondo le sentenze Bouma (punto 46) e Beusman (punto 45), citate entrambe al precedente punto 19, affinché l'illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d'invalidità dei regolamenti all'origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte a causa dell'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare.

72      Il produttore che non abbia manifestato tale intenzione non può affermare di aver riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione di latte in un qualsiasi momento nel futuro. In tale contesto, la sua posizione non sarebbe differente da quella degli operatori economici che non producevano latte ed ai quali, dopo l'introduzione del regime delle quote latte nel 1984, è stato impedito di iniziare tale produzione. Infatti, secondo costante giurisprudenza, nel settore delle organizzazioni del mercato comune, il cui scopo implica un costante adeguamento ai mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v. sentenze Bouma, citata al precedente punto 19, punto 47, e Beusmans, citata al precedente punto 19, punto 46, e giurisprudenza ivi citata, confermate con sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punti 99-102, e sentenza Gosch/Commissione, citata al precedente punto 56, punto 49).

73      Relativamente ai produttori il cui impegno di non commercializzazione è terminato dopo l'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, la Corte ha dedotto dalle azioni intraprese dai produttori in questione nella causa Mulder II e riferite nella prima frase del punto 23 della sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, ossia dalla domanda, formulata ancor prima della scadenza dell'impegno di non commercializzazione, diretta all'attribuzione di un quantitativo di riferimento a titolo di prelievo supplementare, e dalla ripresa della commercializzazione del latte avvenuta non oltre il momento immediatamente successivo alla concessione di un quantitativo specifico di riferimento ai sensi del regolamento n. 764/89, che essi avevano manifestato in modo appropriato la loro intenzione di riprendere l'attività di produttori di latte. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che la perdita di reddito da forniture di latte non poteva essere considerata conseguenza dell'abbandono della produzione di latte liberamente decisa dai ricorrenti (sentenza Bouma e Beusmans, citata al precedente punto 23, punto 88).

74      Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione scaduto il 24 maggio 1985, ossia dopo l'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare.

75      A tale proposito occorre osservare, in primo luogo, che il ricorrente non ha richiesto, come nel caso dei produttori della causa decisa con la sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, il cui impegno di non commercializzazione scadeva anch'esso dopo l'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento in base al detto regime ancor prima della scadenza dell'impegno di non commercializzazione. Il ricorrente, peraltro, non ha presentato richiesta in tal senso nemmeno immediatamente dopo la fine del periodo coperto dall'impegno in questione.

76      In secondo luogo, è altrettanto pacifico che il ricorrente, a differenza dei produttori nella causa decisa con la sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, non ha ripreso la commercializzazione del latte immediatamente dopo aver ottenuto un quantitativo di riferimento specifico ai sensi del regolamento n. 764/89 sull'azienda SLOM iniziale.

77      Certo, dal fascicolo risulta innanzitutto che, in seguito all'adozione del regolamento n. 764/89, il ricorrente ha richiesto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, accordatogli il 21 luglio 1989. Il quantitativo di riferimento definitivo, attribuito al ricorrente il 31 ottobre 1990, è stato tuttavia ritirato dal Ministero dell'Agricoltura, della Natura e della Pesca con decisione 11 ottobre 1991, in quanto «a seguito di un'indagine condotta dall'Ispettorato generale del [detto] ministero risulta[va] il mancato soddisfacimento [da parte del ricorrente] delle condizioni per l'attribuzione definitiva», in quanto il ricorrente non aveva prodotto «nella [sua] azienda SLOM iniziale il latte di cui al Beschikking Superheffing SLOM-deelnemers».

78      Il ricorso proposto avverso tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven è stato successivamente respinto con sentenza 16 gennaio 1997, in particolare con la motivazione che «[le] unità di produzione dell'azienda SLOM iniziale non [erano] (…) interessate dalla ripresa della produzione di latte in maniera tale da poter ritenere che il ricorrente [avesse] riavviato detta produzione nell'azienda SLOM iniziale».

79      Peraltro, dalla sentenza del College van Beroep voor het Bedrijfsleven 16 gennaio 1997 risulta altresì che «[l]a decisione del ricorrente, di non tornare ad utilizzare l'azienda SLOM iniziale per produrre il quantitativo corrispondente alla quota SLOM attribuita provvisoriamente, e ciò in quanto sua moglie gestiva un allevamento di bovini da latte nella detta azienda SLOM, dev'essere considerata una decisione gestionale le cui conseguenze ricadono sul ricorrente».

80      Come sottolineato dal Consiglio, la produzione non poteva essere ripresa nell'azienda SLOM di partenza, essendo tale azienda utilizzata dalla moglie del ricorrente ai fini della produzione di latte e avendo il ricorrente stabilito un nuovo impiego per l'azienda in questione.

81      Occorre infine ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, e dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento n. 1033/89, relativo alle condizioni per l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, risulta che la produzione di latte deve avvenire nell'azienda SLOM iniziale (v., in questo senso, sentenze della Corte 3 dicembre 1992, causa C-86/90, O'Brien, Racc. pag. I-6251, punti 11 e 12; 27 gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink, Racc. pag. I-223, punti 12 e 13, nonché van den Berg/Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 49, punto 71).

82      Come correttamente osservato dal Consiglio, allorché la Comunità, in seguito alla sentenza Mulder I, citata al precedente punto 6, ha adottato nuovi regolamenti che consentono l'attribuzione di quantitativi di riferimento ai produttori SLOM, essa ha dovuto limitare tale assegnazione a coloro che potevano effettivamente richiederla, vale a dire a coloro che avevano la reale intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, escludendo invece coloro che tale intenzione non avevano e che, quindi, si trovavano nella medesima situazione degli agricoltori che non avevano prodotto latte durante l'anno di riferimento e che, pertanto, non avevano potuto ottenere quantitativi di riferimento al momento dell'instaurazione del regime del prelievo supplementare.

83      In tal senso, il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 764/89 precisa che «questi produttori possono pretendere tali attribuzioni unicamente se soddisfano determinati criteri di ammissibilità che stabiliscano la loro intenzione e le loro possibilità reali di riprendere la produzione lattiera e l'impossibilità in cui si sono trovati di ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 2 del regolamento (...) n. 857/84».

84      Alla luce degli elementi precedentemente illustrati, ai punti 74-83 della presente sentenza, considerati in relazione alla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 15, occorre dunque giudicare che, posto che il quantitativo di riferimento definitivo ottenuto dal ricorrente era stato ritirato al medesimo in quanto, appunto, egli non soddisfaceva i criteri stabiliti dal regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, al fine di avere diritto ad un siffatto quantitativo di riferimento e, in particolare, non produceva latte nell'azienda SLOM iniziale, la non commercializzazione di latte alla scadenza dell'impegno sottoscritto non è imputabile all'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, dato che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova della sua volontà di riprendere la produzione di latte.

85      A tal proposito occorre rilevare che, come osservato dall'avvocato generale Van Gerven nel paragrafo 30 delle conclusioni da lui presentate nella causa Mulder II, citata al precedente punto 15, rispetto ai produttori di latte il cui impegno di non commercializzazione è scaduto dopo l'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare e che hanno chiesto un quantitativo di riferimento specifico nell'ambito del regolamento n. 764/89, senza tuttavia ottenerlo, in quanto non soddisfacevano i criteri ivi stabiliti, la Comunità può presumere che, salvo prova contraria da parte di tali produttori, essi non avrebbero potuto ottenere un quantitativo di riferimento qualora il regolamento n. 857/84 l'avesse previsto, cosicché i produttori in questione vengono a trovarsi nella medesima situazione dei produttori SLOM che non hanno mai chiesto un quantitativo di riferimento.

86      Una siffatta presunzione è ugualmente da applicare ai produttori che, come il ricorrente, hanno ottenuto un quantitativo di riferimento specifico in applicazione del regolamento n. 764/89, successivamente ritirato in quanto tali produttori non soddisfacevano i criteri stabiliti dal regolamento in questione.

87      Tale valutazione è coerente con l'interpretazione data dalla Corte dei presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità a seguito dell'introduzione, nel 1984, del regime del prelievo supplementare. Come osservato dalla giurisprudenza citata ai punti 66 e 72 della presente sentenza, la responsabilità in questione sorge unicamente nei confronti di quei produttori che avevano temporaneamente sospeso la produzione di latte, la cui ripresa è stata appunto impedita dall'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare. Invece, il diniego di concedere un indennizzo ai produttori che non hanno ripreso la commercializzazione del latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione per motivi diversi da quelli connessi all'entrata in vigore del detto regime è giustificato dalla necessità di impedire loro di chiedere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico allo scopo non di riprendere la vendita del latte in modo duraturo, ma di trarre da questa attribuzione un vantaggio meramente finanziario, avvalendosi del valore commerciale nel frattempo acquisito dai quantitativi di riferimento (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 ottobre 1991, causa C‑44/89, von Deetzen, Racc. pag. I‑5119, punto 24).

88      Spetta dunque ai produttori che, come il ricorrente, hanno sospeso la commercializzazione del latte in applicazione del regolamento n. 1078/77 ed hanno richiesto un quantitativo di riferimento specifico a seguito dell'adozione del regolamento n. 764/89, inizialmente concesso e successivamente ritirato, dimostrare che, alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione, avevano intenzione di riprendere la produzione di latte.

89      A tal proposito, e contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la sentenza Rudolph/Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 63 (in particolare, punto 47), non può essere interpretata nel senso che non sarebbe più necessaria la prova dell'intenzione del ricorrente di riavviare la produzione di latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione.

90      La sentenza in questione non può essere letta che alla luce delle circostanze concrete ad essa proprie. La sig.ra Rudolph, infatti, una produttrice di latte che aveva sottoscritto, in applicazione del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione scaduto il 31 marzo 1985, aveva ottenuto, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, un quantitativo di riferimento specifico che le consentiva di riprendere la produzione di latte.

91      La sentenza Rudolph/Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 63 (punto 47), deve pertanto essere letta nel senso che la prova dell'intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione continua ad essere richiesta, e tuttavia siffatta prova si considera fornita allorché i produttori il cui impegno di non commercializzazione è scaduto dopo l'entrata in vigore del regime del prelievo supplementare, dimostrano di soddisfare i requisiti posti dalla normativa applicabile, che consente loro di riavviare la produzione di latte richiedendo e conservando un quantitativo di riferimento specifico per la ripresa dell'attività di produttore di latte.

92      Orbene, nel caso in esame al ricorrente è stato innanzitutto ritirato il quantitativo di riferimento specifico accordatogli in seguito all'adozione del regolamento n. 764/89, in quanto detto ricorrente non soddisfaceva i requisiti cui la normativa comunitaria in questione subordinava la concessione di un siffatto quantitativo di riferimento.

93      In seguito, è solo nel corso del dibattimento che il ricorrente ha prodotto un insieme di atti e documenti, esistenti già antecedentemente e che sarebbe stato possibile mettere a disposizione del Tribunale nell'ambito di una riunione informale che il ricorrente stesso ha proposto al Tribunale di organizzare allo scopo di esaminare i detti atti e documenti, i quali dimostrerebbero che il figlio del ricorrente, diciassettenne nel 1985, si era formato professionalmente al fine di esercitare il mestiere di produttore di latte, rilevando così l'attività del ricorrente, prossimo al pensionamento. Il ricorrente ha inoltre segnalato che il suo contabile avrebbe potuto redigere una dichiarazione a conferma dell'intenzione del ricorrente di riprendere la produzione di latte.

94      Orbene, in aggiunta al fatto che la formazione professionale e la dichiarazione summenzionate non possono valere come passi compiuti dal produttore per dimostrare l'intenzione di produrre latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, occorre necessariamente rilevare che le affermazioni a ciò relative sono state pronunciate unicamente in sede di udienza, anche se la documentazione asseritamente a loro sostegno avrebbe potuto essere allegata al fascicolo nel corso della fase scritta del procedimento. Pertanto, dev'essere respinta la richiesta del ricorrente al Tribunale di organizzare una riunione informale allo scopo di esaminare e allegare al fascicolo la detta documentazione.

95      Infine, come osservato dal Consiglio, non sono state prodotte nemmeno prove a dimostrazione del fatto che, nel caso in esame, le ragioni che hanno impedito al ricorrente di riprendere la produzione nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento n. 764/89 non erano presenti alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione e che esse non sarebbero state di ostacolo alla ripresa in questione.

96      Pertanto, occorre constatare che il ricorrente non ha debitamente provato, in conformità ai principi ricordati in precedenza, la sua intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione.

97      Occorre anche rilevare che l'argomento del ricorrente, secondo il quale si verificherebbe una discriminazione fra i produttori di latte in base alla loro appartenenza alla categoria dei produttori SLOM I cui sia stato ritirato il quantitativo di riferimento specifico, oppure alla categoria dei produttori SLOM I dotati di un quantitativo di riferimento specifico definitivo, non può essere accolto, dal momento che esiste una differenza oggettiva fra le due categorie di produttori e, di conseguenza, esse non possono ricevere un trattamento identico.

98      Secondo una giurisprudenza costante, infatti, il divieto di discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in modo differente e situazioni differenti non siano trattate in modo identico, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 22, e 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85, Klensch e a., Racc. pag. 3477, punto 9; sentenze del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T‑466/93, T‑469/93, T‑473/93, T‑474/93 e T‑477/93, O'Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 113, e 14 luglio 1998, causa T‑119/95, Hauer/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2713, punto 63).

99      Dall'insieme di quanto precede risulta che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il regolamento n. 857/84 e il danno lamentato. Occorre di conseguenza concludere che non sussiste una responsabilità della Comunità nei confronti del ricorrente per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, senza che sia necessario verificare se ricorrano gli altri presupposti di tale responsabilità.

100    Di conseguenza, non occorre esaminare neanche la questione della prescrizione.

101    Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.

 Sulle spese

102    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. R.W. Werners è condannato alle spese.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: l'olandese.