Language of document : ECLI:EU:C:2014:2207

Causa C‑219/13

K Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafo 2 – Allegato III, punto 6 – Aliquota IVA ridotta applicabile ai soli libri stampati su carta – Libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta soggetti all’aliquota IVA normale – Neutralità fiscale»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 settembre 2014

1.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Fornitura di libri – Principio della neutralità fiscale – Prodotti simili – Nozione – Interpretazione – Punto di vista del consumatore medio – Inclusione

(Direttiva del Consiglio 2006/112)

2.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Fornitura di libri – Principio della neutralità fiscale – Applicazione di un’aliquota ridotta esclusivamente ai libri stampati su carta – Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 98, § 2, comma 1, e allegato III, punto 6)

1.        Per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili si deve principalmente tenere conto del punto di vista del consumatore medio. Le prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o l’altro di tali beni o prestazioni di servizi.

Dato che la valutazione del consumatore medio può variare in funzione del grado eventualmente diverso di penetrazione delle nuove tecnologie in ogni mercato nazionale e del grado d’accesso ai dispositivi tecnici che consentono a detto consumatore di avvalersi di libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta, occorre prendere come riferimento il consumatore medio di ciascuno Stato membro.

Alla luce di quanto esposto, spetta al giudice del rinvio verificare se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su supporti fisici diversi siano prodotti idonei ad essere considerati simili da parte del consumatore medio. Spetta a tale giudice valutare, a questo scopo, se detti libri presentino proprietà analoghe e rispondano agli stessi bisogni in funzione di un criterio di comparabilità nell’uso al fine di verificare se le differenze esistenti influiscano o no in modo considerevole o rilevante sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o per l’altro di tali libri.

(v. punti 25, 30, 31)

2.        L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un’aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all’aliquota normale di tale imposta.

(v. punto 34 e dispositivo)