Language of document : ECLI:EU:T:2013:491

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 settembre 2013

Causa T‑475/11 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rimborso di spese ripetibili – Carenza di interesse ad agire – Impugnazione manifestamente irricevibile»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F‑67/10).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Impugnazione – Interesse ad agire – Presupposto – Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta

La sussistenza di un interesse ad agire in capo all’autore di un’impugnazione presuppone che quest’ultima possa, con il suo esito, procurargli un beneficio.

(v. punto 13)

Riferimento:

Corte: 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P (Racc. pag. I‑3319, punto 13); 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P (Racc. pag. I‑6189, punto 33); 19 gennaio 2006, Audi/UAMI, C‑82/04 P (non pubblicata nella Raccolta, punto 20)