Language of document :

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2011 causa F-13/10, De Nicola/BEI

(Causa T-618/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare:

-    il provvedimento del 23.09.09, col quale il Comitato dei Ricorsi aveva respinto il suo ricorso avverso il rapporto informativo 2008, e degli atti connessi;

-    l'intero rapporto informativo 2008;

-    le promozioni decise il 18.03.09;

-    tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le linee guida stabilite dalla direzione HR (nel corso del giudizio di 1° grado, il ricorrente ha ridotto la domanda alla disapplicazione).

-    condannare la BEI al risarcimento dei conseguenti danni morali e materiali, al pagamento spese di lite, agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

-    con vittoria delle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 28 settembre 2011, che ha rigettato un ricorso introdotto dal ricorrente, avente per oggetto, in primo luogo, l'annullamento della decisione 23 settembre 2009 adottata dal comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti, in secondo luogo, l'annullamento del suo rapporto informativo per il 2008, in terzo luogo, l'annnullamento delle decisioni di promozione 18 marzo 2009, in quarto luogo, l'annullamento della decisione recante diniego di promozione e, in quinto luogo, la condanna della banca a risarcire i danni morali e materiali che egli sostiene aver subito.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

A)     Sulle domande di annullamento

1)    l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale FP abbia sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento della decisione del Comitato dei Ricorsi, che è acquisita al suo fascicolo personale e che potrebbe condizionarne negativamente la futura carriera;

2)    a parere dell'appellante, avendo impugnato due distinti atti e con diverse motivazioni, il TFP non può legittimamente rifiutare la pronuncia, tanto più ove si consideri che, da una parte, quello stesso Giudice ha sempre escluso la nullità derivata (quella che colpisce gli atti connessi, conseguenti e presupposti, epperò non autonomi, ma intimamente legati a quelli dichiarati nulli e/o inefficaci) e, dall'altra, il De Nicola ha un evidente interesse anche ad un nuovo giudizio del Comitato dei Ricorsi, che è giudice di merito e, diversamente dal Tribunale, può persino sostituire la propria valutazione a quella espressa dai suoi superiori;

3)    in ordine all'impugnazione del suo rapporto informativo, l'appellante lamenta che, d'Ufficio, il TFP ha prima illegittimamente rifiutato di prendere in considerazione le molte e documentate vessazioni che egli aveva subito nel corso dell'anno quindi, invertendo l'onere della prova, ha omesso di pronunciarsi sulla quasi totalità delle sue eccezioni: dall'omessa valutazione di alcuni lavori agli obiettivi inadeguati, dall'omessa considerazione dell'eccezionale spirito d'iniziativa dimostrato alla malafede del suo valutatore, ecc.;

4)    lamenta anche l'erroneità della motivazione, spesso conseguente al travisamento della domanda, nonché l'omessa pronuncia sulle denunciate illegittimità della "Guida al rapporto informativo", che sono dettate per consentire di promuovere gli "amici" e non i "migliori", e per eludere il controllo del Tribunale, avendo trasformato il giudizio annuale da assoluto in relativo e non avendo mai precisato quali sono le condizioni affinché una performance sia eccellente, ottima, conforme alle attese o insufficiente.

5)    infine, lamenta l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per interpretare la domanda da egli proposta al Comitato dei Ricorsi e per escludere che, impugnando la sua omessa promozione, non avesse inteso impugnare le uniche promozioni decise dalla BEI e documentate.

B)    Sulle domande di condanna

6)    In ordine al risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti all'illegittimo comportamento della Banca, ancora una volta il De Nicola lamenta l'inammissibile difesa d'Ufficio da parte del TFP, che ha prima ridotto la domanda sulla base di eccezioni non proposte dalla BEI, quindi l'ha respinta rilevando una litis pendenza alla quale la parte aveva rinunciato e che è insussistente, sia perché non provata, sia perché non prevista dal codice di rito, e sia perché, a voler tutto concedere, l'asserita simile domanda pendeva in gradi diversi di giudizio.

7)    Il De Nicola lamenta, inoltre, la sostanziale omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dei termini di prescrizione previsti dal proprio diritto nazionale, e ciò sia perché il suo contratto di lavoro è di diritto privato, e sia perché, quale contraente più debole, egli ha diritto all'applicazione della normativa più favorevole.

8)    Infine, lamentava l'erroneità della premessa da cui è partito il TFP, atteso che egli ha inteso impugnare la condotta illecita del suo datore di lavoro, mentre il Giudice si ostina a cercare un atto illegittimo, pretendendo di applicare al suo contratto di diritto privato quelle disposizioni che sono invece espressamente dettate per i dipendenti pubblici.

____________