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Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 settembre 2011 causa F-69/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-616/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale, accogliere tutte le domande formulate dall'attore nel giudizio di primo grado della causa per cui è appello,

condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest'ultimo in questo giudizio di appello.

In via subordinata, rinviare la causa per cui è appello al giudice di primo grado, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle domande di cui ai precedenti punti di questo petitum.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza dell'8 settembre 2011, resa nella causa T-69/10, che ha respinto come manifestamente infondato in diritto un ricorso avente per oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione con la quale la Commissione ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno a suo dire derivato dall'invio, al suo rappresentante nella causa decisa dalla sentenza del Tribunal 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione, di una nota relativa al pagamento delle spese di tale procedimento, e, dall'altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul difetto assoluto di motivazione delle "conclusioni intese ad ottenere un risarcimento" (a cavallo tra i paragrafi 21 e 22 dell'ordinanza impugnata), anche per manifesta perplessità, paradossalità, carenza d'istruzione e snaturamento e sviamento dei fatti, apoditticità, illogicità, inconferenza, irragionevolezza, errata, erronea, falsa ed irragionevole interpretazione ed applicazione delle norme di diritto inerenti l'insorgere della responsabilità aquiliana in capo alle istituzioni dell'Unione europea; della nozione di obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell'Unione europea e sul giudice dell'Unione europea; della nozione di analogia e della nozione di comportamento illecito da parte di un'istituzione dell'Unione europea.

Secondo motivo, vertente sull'illegittimità delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado "sulle spese processuali e sulle spese di giustizia" (a cavallo tra i paragrafi 28 e 29 dell'ordinanza impugnata).

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