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Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2012 - Marcuccio / Commissione

(Causa T-616/11)

("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto - Danno asseritamente subìto dal ricorrente - Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate - Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F 69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

L'impugnazione è respinta.

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente grado di giudizio.

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1 - GU C 25 del 28.1.2012.