Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2012 - Marcuccio / Commissione
(Causa T-616/11)
("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto - Danno asseritamente subìto dal ricorrente - Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate - Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F 69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
L'impugnazione è respinta.
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente grado di giudizio.
____________1 - GU C 25 del 28.1.2012.