Language of document : ECLI:EU:T:2014:577

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 giugno 2014 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione da parte di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑616/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑616/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2011, il sig. Luigi Marcuccio, ricorrente, ha presentato, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F‑69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), mediante la quale quest’ultimo ha respinto, in quanto manifestamente infondato in diritto, il suo ricorso volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dall’invio al suo rappresentante, nella causa decisa dalla sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04, non pubblicata nella Raccolta), di una nota relativa al pagamento delle spese di tale procedimento, e, dall’altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

2        Con ordinanza dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (T‑616/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente infondata relativamente ai motivi o censure dedotti avverso l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ivi dichiara, in via principale, che la condizione per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità consistente nell’esistenza di un comportamento illegittimo della Commissione non è soddisfatta e, per il resto, manifestamente irricevibile. Il Tribunale ha altresì condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale grado di giudizio.

3        Il 20 febbraio 2013, la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio nonché al suo avvocato, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento, un elenco di sei ordinanze, tra cui l’ordinanza dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, menzionata supra al punto 2, nelle quali il sig. Marcuccio era stato condannato alle spese dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica nonché gli importi che essa reclamava per ogni procedimento. L’importo richiesto per la presente controversia ammontava a EUR 4 000, corrispondenti alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro e versati, con ordine di pagamento del 14 gennaio 2013, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 6 febbraio 2012 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 8 gennaio 2013.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2013, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, con la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 4 000 l’importo delle spese da essa ripetibili nella causa decisa dall’ordinanza dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, citata al punto 2 supra;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione.

5        Con fax del 22 ottobre 2013, la cancelleria del Tribunale ha informato il sig. Marcuccio che il termine per il deposito delle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 3 dicembre 2013. Il sig. Marcuccio, tuttavia, non ha depositato osservazioni.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese

6        Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

7        Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 11).

8        Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare per gli agenti o i difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 12).

9        Nel determinare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 13).

10      A tal proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 14).

11      Nel caso di specie, la Commissione reclama un importo di EUR 4 000, corrispondente alla somma forfettaria negoziata con il suo avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese e costi.

12      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste risulta che le stesse hanno carattere ripetibile.

 Sull’importo delle spese ripetibili

13      Ai fini della valutazione, in base ai criteri enumerati al precedente punto 8, del carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, indicazioni precise devono essere fornite dal richiedente. Anche se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit. al punto 7 supra, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

14      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T 44/10 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

15      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, si deve rilevare che la causa in questione verteva su una domanda di annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica mediante la quale quest’ultimo aveva respinto, in quanto manifestamente infondato in diritto, il ricorso del sig. Marcuccio volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dall’invio al suo rappresentante, nella causa decisa dalla sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04), di una nota relativa al pagamento delle spese di tale procedimento, e, dall’altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno. A sostegno della sua impugnazione, il sig. Marcuccio deduceva, in sostanza, due gruppi di motivi o di censure. Con un primo gruppo di motivi o di censure, il ricorrente contestava i punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica, da una parte, aveva respinto in quanto manifestamente infondate in diritto la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno morale risultante, a suo avviso, dall’invio al suo rappresentante di una copia della nota della Commissione, datata 10 agosto 2009, che indicava i soggetti cui il ricorrente doveva indirizzare la propria domanda di rimborso delle spese sostenute, e tratteggiava i punti salienti della relativa procedura, nonché la sua domanda di risarcimento del danno medesimo e, dall’altra parte, lo aveva condannato alla totalità delle spese. Con un secondo gruppo di motivi o censure, il ricorrente contestava il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale della funzione pubblica lo aveva condannato a versare al Tribunale medesimo la somma di EUR 2 000.

16      Orbene, si deve necessariamente constatare che nell’ambito di tale impugnazione non si poneva alcun problema giuridico complesso né alcuna nuova questione di diritto. Infatti, si deve ritenere che la causa non presentasse un grado particolarmente elevato di difficoltà, il che risulta anche dal fatto che il Tribunale ha deciso tale controversia mediante ordinanza motivata sulla base dell’articolo 145 del regolamento di procedura, rigettando l’impugnazione in quanto in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile.

17      In terzo luogo, per quanto concerne l’interesse economico della controversia e la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, da un’analisi dei motivi sollevati a sostegno dell’impugnazione del sig. Marcuccio, menzionati al punto 15 supra, risulta che essi erano relativi a questioni circoscritte al caso specifico, senza maggior ripercussione per il diritto dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, si deve concludere che la controversia rivestiva un’importanza limitata sotto il profilo del diritto dell’Unione e non presentava un’importanza economica particolare per la Commissione.

18      In quarto e ultimo luogo, per quanto riguarda l’entità di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, occorre rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 4 000, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno.

19      Occorre ricordare, in via preliminare, che il giudice dell’Unione può non già liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri pretori ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. Anche se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente, come è stato ricordato al precedente punto 13 (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, citata al punto 7 supra, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

20      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 15,45 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’impugnazione, alla ricerca dei precedenti giurisprudenziali e alla redazione del controricorso, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione ai fini dell’integrazione del fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

21      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, occorre tener conto del fatto che, da un lato, l’avvocato esterno in primo grado le cui spese e i cui onorari costituiscono, in via esclusiva, gli importi richiesti nell’ambito del presente procedimento era lo stesso che rappresentava la Commissione dinanzi al Tribunale e che, dall’altro, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. supra, punti da 14 a 17), la causa T‑616/11 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione.

22      Alla luce di quanto precede e dall’analisi dei criteri pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili risulta che tanto il numero di ore spese dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono congrui. Per quanto concerne le spese dell’avvocato, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute da quest’ultimo, si deve rilevare che, considerate le circostanze della fattispecie in esame e l’importo richiesto, tali spese risultano adeguate.

23      Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 19, appare equo fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili in EUR 4 000.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi moratori

24      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del sig. Marcuccio al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo delle spese nella causa T‑616/11 P, Marcuccio/Commissione.

25      In proposito occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile ricadono nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., per analogia, ordinanza della Corte del 29 settembre 1995, ENU/Commissione, C‑2/94 SA, Racc. pag. I‑2767, punto 10).

26      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di maggiorare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo compreso tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso delle stesse (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

27      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso applicabile è calcolato in base al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo.

 Sulla domanda della Commissione di condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

28      Secondo la Commissione, il sig. Marcuccio deve essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione dato che il suo rifiuto di reagire alla lettera del 20 febbraio 2013 è all’origine del procedimento medesimo.

29      A questo proposito è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento per la liquidazione delle spese si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del sig. Marcuccio alle spese sostenute nel presente procedimento, si deve rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre dei suoi agenti. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

30      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

31      Di conseguenza, il Tribunale constata di non essere stato posto nella condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve pertanto essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 4 000.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      La domanda della Commissione volta ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento è respinta.

Lussemburgo, 11 luglio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.