Language of document : ECLI:EU:T:2012:590

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

8 novembre 2012

Causa T‑616/11 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto – Danno asseritamente subìto dal ricorrente – Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (F‑69/10).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Decisione viziata dalla violazione del diritto alla riservatezza – Condizione non sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Realtà del danno e nesso di causalità – Onere della prova

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 2)

1.      La responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone che ricorra un insieme di condizioni cumulative riguardanti l’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione convenuta, la sussistenza del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento criticato e il danno lamentato.

Il fatto che la decisione impugnata sia viziata da un’illegittimità quale la violazione del diritto alla riservatezza non costituisce una condizione sufficiente per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per atti illeciti dei suoi organi, poiché l’impegno di una siffatta responsabilità presuppone che il ricorrente sia pervenuto a dimostrare l’effettività del danno invocato e il nesso di causalità tra tale danno e l’illecito dedotto.

(v. punti 36, 37 e 41)

Riferimento:

Tribunale 28 settembre 2009, Marcuccio/Commissione, T‑46/08 P, Racc. FP pag. I‑B‑1‑77 e II‑B‑1‑479, punti 66 e 67, e la giurisprudenza ivi citata; Tribunale 6 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, T‑401/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 26; Tribunale 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, punto 45, e la giurisprudenza citata

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

Riferimento:

Corte 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Racc. pag. I‑3801, punto 68, e la giurisprudenza citata

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47 e 52)

Riferimento:

Tribunale 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei Conti, T‑375/08 P, Racc. FP pag. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71, e la giurisprudenza ivi citata; Tribunale 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑515/09 P, punto 59; Tribunale 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P, punto 77